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PDL 6290

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6290



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAMBURRO

Disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari e il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati

Presentata il 23 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si tenta di dare una risposta alle legittime istanze dei professori universitari incaricati stabilizzati che soffrono da anni per una irragionevole ed ingiusta sperequazione ai loro danni.
      I professori incaricati stabilizzati, infatti, svolgono nell'ambito universitario mansioni identiche a quelle proprie dei professori associati di prima e di seconda fascia, ma, pure godendo di una quasi completa equiparazione giuridica, non sono equiparati a questi ultimi dal punto di vista del trattamento economico, che è inspiegabilmente deteriore.
      Negli anni, alcuni professori incaricati stabilizzati si sono rivolti con successo alla magistratura per ottenere tale equiparazione economica, e, dunque, la presente proposta di legge consentirebbe di evitare allo Stato un sicuro contenzioso sulla materia, con esiti, per quest'ultimo, prevedibilmente sfavorevoli. A tale fine, e allo scopo di non gravare eccessivamente sulla finanza pubblica, si è creduto opportuno limitare l'equiparazione economica alla misura del 90 per cento della retribuzione percepita dai professori associati.
      Ciò in quanto si ritiene che se da un lato tale limitazione non scontenterà i professori incaricati stabilizzati, che ad oggi percepiscono un trattamento economico decisamente inferiore, e, di conseguenza, scoraggerà definitivamente la proposizione di un contenzioso sul punto, dall'altro consentirà allo Stato un risparmio di spesa significativo rispetto agli effetti di una piena equiparazione economica.
      Ancora, la proposta di legge prevede l'inserimento anche dei professori incaricati stabilizzati nella quota di riserva del 25 per cento nei giudizi di idoneità,
 

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di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e realizza, così, una completa equiparazione giuridica di tale categoria a quella dei professori universitari associati, anche per quanto riguarda le procedure di reclutamento.
      In definitiva, la necessità e l'utilità di un intervento su tale materia, nel senso indicato dalla proposta di legge, appare con evidenza sia in considerazione delle ragioni di giustizia sostanziale che impongono l'equiparazione di due categorie di lavoratori che svolgono sostanzialmente le stesse mansioni, sia in considerazione dei risvolti positivi per lo Stato in tema di riduzione o di azzeramento del contenzioso sulla materia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari).

      1. La quota di riserva del 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui al numero 1) della lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevista dalla lettera b) del medesimo comma 5 dell'articolo 1, è destinata anche ai professori incaricati stabilizzati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non hanno bandito concorsi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori universitari incaricati stabilizzati).

      1. La retribuzione complessiva dei professori universitari incaricati stabilizzati è stabilita nella misura del 90 per cento della retribuzione complessiva dei professori universitari associati di seconda fascia.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

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2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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