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PDL 6279

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6279



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPERONI

Disposizioni per favorire l'azionariato dei lavoratori dipendenti e modifiche all'articolo 2120 del codice civile in materia di disciplina del trattamento di fine rapporto

Presentata il 19 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ripropone il testo di un analogo progetto di legge presentato nella scorsa legislatura.
      In questi ultimi anni il processo di privatizzazione di importanti società industriali, bancarie e di servizi, ha condotto a un azionariato diffuso tra i lavoratori dipendenti anche grazie alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Lo sviluppo di una forte presenza azionaria dei dipendenti è stato senz'altro incentivato dalle stesse imprese, con uno sforzo teso a rendere i dipendenti compartecipi fino in fondo sul piano finanziario. Siamo, inoltre, di fronte a un passaggio assai particolare perché la costituzione dei fondi complementari pensionistici ormai è partita e si consoliderà nel tempo e, con l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, è possibile l'utilizzo del trattamento di fine rapporto per lo sviluppo di questi fondi, anche mediante l'investimento in strumenti finanziari.
      Questo processo ha visto il nascere e l'affermarsi di numerose associazioni con lo scopo di tutelare gli interessi dei dipendenti azionisti e di promuoverne le adeguate forme di partecipazione. Le associazioni, che prevedono l'iscrizione da parte di dipendenti e di ex dipendenti della società di riferimento in possesso di azioni, sono state molto attive con iniziative nei luoghi di lavoro e con la promozione di incontri su questi temi, nonché sulle prospettive industriali delle società partecipate. Già durante la predisposizione del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le associazioni avevano portato il
 

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loro contributo nel corso di un'audizione parlamentare. Esse sono state maggiormente attive nella raccolta delle deleghe in occasione delle assemblee societarie: in questo modo hanno contribuito in modo effettivo allo sviluppo della democrazia economica e societaria.
      Nel novembre del 1998 le associazioni dei maggiori gruppi (Telecom, Enel, Eni tra gli altri) si sono costituite nella Federazione italiana delle associazioni di dipendenti azionisti (FIADA), sancendo nel proprio statuto il principio dell'indipendenza da forze politiche e sindacali. L'associazionismo dei dipendenti si è sviluppato anche a livello europeo: si è infatti dato vita anche a una Federazione europea cui hanno aderito associazioni e federazioni di quattordici Paesi.
      In considerazione di questi assetti con la presente proposta di legge si ritiene si debba cogliere l'opportunità per tentare di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione, il quale sottolinea la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese e alla democrazia economica: tale parte della Costituzione è totalmente inattuata.
      Certo ben più ampia è la problematica della democrazia economica e le risposte che ad essa bisogna dare, i percorsi che occorre costruire a partire dalla concertazione che si è sviluppata in questi anni, ma l'azionariato dei dipendenti è un aspetto di questo ragionamento. Se l'azionista dipendente, non come singolo, ma come soggetto di un'impresa rappresenta un momento della democrazia economica, bisogna far sì che ciò si rifletta anche sul piano legislativo.
      Vi è una diversità che non sempre viene colta o meglio sottolineata con forza. Infatti il lavoratore dipendente è interessato allo sviluppo dell'impresa, alla sua competitività e anche alla realizzazione degli utili, perché dallo sviluppo della stessa dipendono il suo futuro e per grande parte quello della sua famiglia.
      In un secondo momento, quando diventa azionista, assume la sua importanza il momento della realizzazione degli utili. Questa è la differenza fondamentale, come hanno sottolineato le associazioni dei dipendenti azionisti europei, e il fatto che ciò si ponga a livelli intercontinentali sta ad indicare questo aspetto. È un confronto che dura da oltre un decennio, a livello europeo, sia nella Commissione che in Parlamento; è meno presente nel dibattito italiano, anche se vi sono stati momenti di discussione negli ultimi anni in Parlamento sui progetti di legge, nelle passate legislature, in presenza di privatizzazioni. Vi è la convinzione, in un numero ampio di forze politiche, che, in fondo, fra l'azionista dipendente e il piccolo azionista non vi siano differenze.
      Si ritiene invece necessario compiere alcune distinzioni perché sono reali. Vi è una differenza, attorno alla quale, a parere del proponente, è opportuno riflettere, fra la rappresentanza del sindacato e quella degli azionisti dipendenti.
      Sul piano della democrazia economica e della concertazione il sindacato, nell'ultimo decennio, ha fatto enormi passi in avanti sia a livello comunitario sia a livello nazionale - non solo dal punto di vista contrattuale generale, ma anche dal punto di vista dell'impresa: le norme contrattuali ormai prevedono il confronto fra l'impresa e il sindacato sui programmi produttivi. Quindi diventa facile, per chi vuole argomentare, affermare che il sindacato ha già una sua sede propria.
      A parte il fatto che vi è una differenza fra i lavoratori in sé, il sindacato assume la rappresentanza della universalità dei lavoratori (anche se vi è una differenziazione fra il lavoratore iscritto e il lavoratore non iscritto al sindacato).
      Ma l'azionista-dipendente è qualcosa di diverso che non è alternativo al sindacato. È anche diverso dai piccoli azionisti, che riflettono altri problemi e interessi, rispetto ai dipendenti azionisti, ed è cosa diversa rispetto ai fondi pensioni chiusi.
      In sintesi, il provvedimento che si propone mira a conseguire i seguenti effetti:

          riconoscere formalmente le associazioni dei dipendenti azionisti (articolo 2) quali figure analoghe, ma distinte, rispetto a quelle dei generici piccoli azionisti, incentivandone fra l'altro la crescita dimensionale e il processo aggregativo all'interno

 

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delle singole realtà aziendali, sia disponendo adeguati minimi di composizione, sia (articolo 5) introducendo in determinate condizioni il diritto di rappresentanza nei collegi sindacali, anche ricordando le più incisive funzioni che tali organi, collegialmente e in rilevante misura anche a livello di singoli componenti, hanno recentemente assunto nelle società quotate ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

          facilitare i meccanismi della rappresentanza degli associati nelle assemblee delle società di appartenenza, sia (articolo 3) attraverso una controllata semplificazione delle normali procedure di raccolta delle deleghe di voto, sia (articolo 4) attraverso la sistematizzazione del processo alternativo, già peraltro avviato in alcune realtà aziendali, della intestazione delle azioni a società fiduciarie convenzionate con le associazioni o, al limite, appositamente costituite da queste ultime e quindi in grado di operare a costi particolarmente contenuti;

          assicurare spazi aziendali di visibilità e di agibilità alle associazioni e alle società fiduciarie intestatarie delle azioni dei dipendenti, ai sensi dello statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970 (articolo 6);

          incentivare la sottoscrizione delle azioni da parte dei dipendenti inserendo a livello codicistico tale finalità fra quelle che conferiscono il diritto a ottenere anticipazioni periodiche, sia pure con incidenza percentuale limitata, sul trattamento di fine rapporto maturato (articolo 7);

          semplificare gli adempimenti tributari relativi alla percezione dei dividendi sulle azioni possedute dai dipendenti e dagli ex dipendenti (articolo 8).

      Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.
      Procedere a queste necessarie innovazioni significa essere in sintonia con i mutamenti che avvengono nella realtà economica e negli assetti proprietari delle imprese in trasformazione sia industriali che di servizi, anche locali, e consentire che l'appello, continuamente rivolto ai dipendenti quando si va a realizzare una privatizzazione, significhi anche ampliare la partecipazione azionaria e concretizzarla in norme che governano la società per azioni.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Scopo).

      1. Finalità della presente legge è favorire lo sviluppo dell'azionariato fra i lavoratori dipendenti e fra gli ex dipendenti in quiescenza, al fine di consentirne la partecipazione attiva alla vita dell'impresa ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione.

Art. 2.
(Associazioni di dipendenti azionisti).

      1. Ai fini della presente legge, sono definite associazioni di dipendenti azionisti le associazioni di azionisti di una singola società, ancorché non quotata, che rispettano i requisiti stabiliti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che inoltre:

          a) rappresentano almeno il 20 per cento dei dipendenti per le società fino a 500 dipendenti o sono composte da almeno 200 dipendenti per le società tra 500 e 5.000 dipendenti o da almeno 300 dipendenti per le società con più di 5.000 dipendenti;

          b) sono iscritte ad un apposito elenco tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 3.
(Raccolta delle deleghe).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono esercitare la raccolta delle deleghe di voto in deroga all'articolo 2372 del codice civile.

 

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      2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità alle disposizioni della presente legge.
      3. Il delegato esercita la sua funzione sulla base degli orientamenti prevalenti dell'associazione.
      4. Ai fini della raccolta delle deleghe sono riconosciuti idonei gli strumenti elettronici, inclusa la firma digitale.
      5. Si applicano le norme in materia di autocertificazione ai fini della dimostrazione del possesso azionario.
      6. Per quanto non disposto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano gli articoli 141, commi 2 e 3, 142, 143 e 144 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 4.
(Società fiduciarie).

      1. In alternativa al conferimento delle deleghe di cui all'articolo 3, gli aderenti alle associazioni di cui all'articolo 2 possono intestare fiduciariamente le proprie azioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, ovvero costituite appositamente, anche con atto unilaterale, dalle medesime associazioni e iscritte ad un elenco speciale tenuto dall'organo competente per la vigilanza sulle società fiduciarie.
      2. Le società fiduciarie esercitano in ciascuna assemblea il diritto di voto in conformità alle istruzioni che vengono loro preventivamente impartite dalle associazioni, salva restando la facoltà per ciascun fiduciante di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti all'ordine del giorno.

 

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      3. All'attività svolta dalle società fiduciarie ai sensi del presente articolo non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 5.
(Collegio sindacale).

      1. Le associazioni di cui all'articolo 2 possono in ogni caso presentare, direttamente o per il tramite delle società fiduciarie di cui all'articolo 4, proprie candidature per gli organi di controllo delle società le cui azioni con diritto di voto sono possedute dagli associati.
      2. Nelle società che hanno azioni quotate, il collegio sindacale deve risultare formato da più di tre membri e il candidato designato dalle associazioni, che rappresentano oltre lo 0,50 per cento del capitale con diritto di voto, è equiparato di diritto al membro effettivo eletto dalla minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive mofidicazioni.
      3. Nelle società diverse da quelle di cui al comma 2, il candidato designato dalle associazioni che rappresentano oltre l'1 per cento del capitale con diritto di voto è incluso di diritto tra i membri effettivi.
      4. Nel caso di coesistenza di più associazioni rappresentative dei dipendenti della medesima società, il diritto di designazione di cui ai commi 2 e 3 compete a quella tra esse cui aderisce il numero più alto di dipendenti in servizio e che formula una proposta unitaria.
      5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo

 

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del collegio sindacale della società successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ma in ogni caso non oltre il diciottesimo mese successivo a tale data.

Art. 6.
(Visibilità delle associazioni).

      1. Per le attività previste dalla presente legge, alle associazioni di cui all'articolo 2 e alle società fiduciarie di cui all'articolo 4 sono riconosciuti il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la disponibilità di locali di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970.

Art. 7.
(Trattamento di fine rapporto).

      1. Dopo il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile è inserito il seguente:

      «Il prestatore di lavoro, con almeno cinque anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro che sia emittente di azioni, può inoltre ottenere, in costanza del rapporto di lavoro, anticipazioni non superiori al 10 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, per acquistare le suddette azioni. Le anticipazioni possono essere ripetute a distanza non inferiore a tre anni nel corso del rapporto di lavoro in misura non superiore al 10 per cento del trattamento maturato nell'ulteriore periodo intercorso, e sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto».

      2. Il decimo comma dell'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 le predette anticipazioni sono detratte dall'indennità prevista dalla norma medesima».

 

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Art. 8.
(Disposizioni tributarie).

      1. I dividendi distribuiti dalle società sulle azioni possedute dai propri dipendenti in servizio e dagli ex dipendenti in quiescenza sono esenti da imposte in capo ai percettori e non si applica su di essi alcuna ritenuta.


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