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PDL 6322

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6322



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni prodotte da motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli a gasolio e da ciclomotori e motocicli a due tempi

Presentata il 2 febbraio 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una proposta di legge al Parlamento mirata a limitare l'immatricolazione dei veicoli diesel ai soli modelli dotati di dispositivi antiparticolato di ultima generazione. La stessa proposta di legge prevede anche la messa al bando dei ciclomotori a due tempi. Le categorie di autoveicoli e motoveicoli oggetto del provvedimento costituiscono, infatti, i principali responsabili dell'inquinamento da traffico e, in particolare, delle emissioni di polveri sottili.
      Il provvedimento proposto all'approvazione del Parlamento rappresenta un testo molto innovativo ed ha lo scopo di spingere le case costruttrici ad adottare da subito le migliori tecnologie già disponibili sul mercato al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. Al fine di promuovere la tutela della salute umana e dell'ambiente mediante la prevenzione e il contrasto dell'inquinamento atmosferico, la presente legge detta disposizioni contro l'inquinamento da polveri sottili prodotto da motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli a gasolio e da ciclomotori e motocicli a due tempi.
      2. A tale fine la presente legge disciplina i requisiti per l'omologazione dei veicoli a gasolio in relazione alle loro emissioni, stabilendo, in particolare, norme sulla conformità in condizioni d'uso e sulla durata dei dispositivi antinquinamento che controllano o limitano le emissioni dagli scarichi.

Art. 2.
(Obblighi per l'omologazione e l'immatricolazione dei veicoli).

      1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, tutti i veicoli a gasolio presentati all'omologazione e destinati ad essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nel territorio italiano devono essere conformi alla presente legge ed ai relativi provvedimenti di attuazione e devono rispettare i limiti alle emissioni di cui all'allegato I.
      2. A tale fine la progettazione, la costruzione e l'assemblaggio delle componenti che influiscono sulle emissioni dei veicoli a gasolio devono consentire che i

 

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medesimi veicoli soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
      3. I costruttori devono rispettare le procedure di omologazione definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, atte a verificare la conformità della produzione dei dispositivi antinquinamento e la relativa durata e conformità in condizioni d'uso.
      4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, non saranno ulteriormente omologati i ciclomotori e i motocicli a due tempi.

Art. 3.
(Omologazione e immatricolazione).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fissa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, metodi, prove e requisiti specifici per l'omologazione di veicoli a gasolio nuovi conformi ai requisiti di cui alla presente legge, nonché di dispositivi antinquinamento da installare sui veicoli a gasolio già in circolazione.
      2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità rifiutano il rilascio dell'omologazione a nuovi tipi di veicoli a gasolio che non soddisfino i requisiti di cui alla presente legge.
      3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, per ottenere l'omologazione di veicoli a gasolio, i costruttori devono dimostrare la conformità dei medesimi veicoli alla presente legge ed ai provvedimenti di attuazione di cui al comma 1.
      4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, in caso di grave pericolo per la salute umana o per l'ambiente causato da fenomeni locali di persistente inquinamento atmosferico, le regioni e le province autonome possono stabilire, previa intesa con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, che, per ottenere l'immatricolazione sul proprio territorio di veicoli a gasolio, debba essere dimostrata la conformità dei medesimi

 

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veicoli alla presente legge e ai provvedimenti di attuazione di cui al comma 1. Parimenti, potrà essere impedita l'immatricolazione di ciclomotori e motocicli a due tempi.

Art. 4.
(Modalità di incentivazione).

      1. Le regioni e le province autonome possono introdurre incentivi finanziari o fiscali da applicare ai veicoli a gasolio nuovi che, omologati antecedentemente alla data di cui all'articolo 3, comma 2, soddisfino i requisiti di cui alla presente legge; tali incentivi cessano in ogni caso entro tale data.
      2. Le regioni e le province autonome possono introdurre incentivi finanziari o fiscali per ammodernare i veicoli a gasolio in circolazione e avvicinarli ai limiti di emissione fissati dalla presente legge, per demolire quelli che non li soddisfino e per favorirne la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale.
      3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, le regioni e le province autonome possono adottare strumenti fiscali per disincentivare il possesso o l'utilizzo di veicoli a gasolio che non soddisfino i requisiti di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Criteri per la modifica dell'allegato).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede alla modifica e all'integrazione delle norme tecniche di cui all'allegato I con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.

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