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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6322 |
1. Al fine di promuovere la tutela della salute umana e dell'ambiente mediante la prevenzione e il contrasto dell'inquinamento atmosferico, la presente legge detta disposizioni contro l'inquinamento da polveri sottili prodotto da motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli a gasolio e da ciclomotori e motocicli a due tempi.
2. A tale fine la presente legge disciplina i requisiti per l'omologazione dei veicoli a gasolio in relazione alle loro emissioni, stabilendo, in particolare, norme sulla conformità in condizioni d'uso e sulla durata dei dispositivi antinquinamento che controllano o limitano le emissioni dagli scarichi.
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, tutti i veicoli a gasolio presentati all'omologazione e destinati ad essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nel territorio italiano devono essere conformi alla presente legge ed ai relativi provvedimenti di attuazione e devono rispettare i limiti alle emissioni di cui all'allegato I.
2. A tale fine la progettazione, la costruzione e l'assemblaggio delle componenti che influiscono sulle emissioni dei veicoli a gasolio devono consentire che i
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fissa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, metodi, prove e requisiti specifici per l'omologazione di veicoli a gasolio nuovi conformi ai requisiti di cui alla presente legge, nonché di dispositivi antinquinamento da installare sui veicoli a gasolio già in circolazione.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti autorità rifiutano il rilascio dell'omologazione a nuovi tipi di veicoli a gasolio che non soddisfino i requisiti di cui alla presente legge.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, per ottenere l'omologazione di veicoli a gasolio, i costruttori devono dimostrare la conformità dei medesimi veicoli alla presente legge ed ai provvedimenti di attuazione di cui al comma 1.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, in caso di grave pericolo per la salute umana o per l'ambiente causato da fenomeni locali di persistente inquinamento atmosferico, le regioni e le province autonome possono stabilire, previa intesa con i Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio, che, per ottenere l'immatricolazione sul proprio territorio di veicoli a gasolio, debba essere dimostrata la conformità dei medesimi
1. Le regioni e le province autonome possono introdurre incentivi finanziari o fiscali da applicare ai veicoli a gasolio nuovi che, omologati antecedentemente alla data di cui all'articolo 3, comma 2, soddisfino i requisiti di cui alla presente legge; tali incentivi cessano in ogni caso entro tale data.
2. Le regioni e le province autonome possono introdurre incentivi finanziari o fiscali per ammodernare i veicoli a gasolio in circolazione e avvicinarli ai limiti di emissione fissati dalla presente legge, per demolire quelli che non li soddisfino e per favorirne la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale.
3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 3, comma 2, le regioni e le province autonome possono adottare strumenti fiscali per disincentivare il possesso o l'utilizzo di veicoli a gasolio che non soddisfino i requisiti di cui alla presente legge.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede alla modifica e all'integrazione delle norme tecniche di cui all'allegato I con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge.
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