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PDL 6313

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6313



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3449)

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1o febbraio 2006
 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2006, di euro 796.460 per l'anno 2007 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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