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PDL 6267

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6267


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica degli articoli 176 e 177 del codice penale
in materia di liberazione condizionale

Presentata il 17 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge - che prende spunto da un progetto organico di riforma dell'ordinamento penitenziario, predisposto dal dottor Alessandro Margara, uno dei più autorevoli studiosi del rapporto tra carcere e società, e attualmente presidente della Fondazione Michelucci - interviene con un nuovo testo sugli articoli 176 e 177 del codice penale, che riguardano l'istituto della liberazione condizionale.
      Il testo che si propone parte dalla constatazione del legame sempre più stretto tra l'istituto della liberazione condizionale - che risale al 1930, ma che ha subìto, in questi anni, una evoluzione anche applicativa estremamente significativa - e le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario.
      Se, infatti, l'istituto previsto dall'articolo 176 del codice penale era in origine legato a condizioni di ammissibilità e di merito specifiche e rimesso alla decisione del Ministro della giustizia, è indubbio che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la liberazione condizionale tende sempre di più ad essere considerata quale misura alternativa alla detenzione, ulteriore rispetto a quelle previste dall'ordinamento penitenziario. Ed è significativo, a tale proposito, che il riconoscimento costituzionale del sistema della flessibilità della pena sia avvenuto proprio con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1974, relativa alla liberazione condizionale.
      Quella decisione, peraltro, è stata antesignana di un percorso della giurisprudenza costituzionale nel quale, nei secondi anni '80 e negli anni '90, e sino ad oggi, le decisioni sulla liberazione condizionale si sovrappongono a quelle sulle misure alternative: basti citare, a tale proposito, la sentenza del 15-29 ottobre 1987, n. 343, sugli effetti della revoca dell'affidamento
 

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in prova al servizio sociale, nonché la sentenza del 17-25 maggio 1989, n. 282, sugli effetti della revoca della liberazione condizionale, nelle quali, con argomenti ed esiti del tutto analoghi, la Corte approfondisce la natura e la struttura delle misure alternative, comprendendovi a tutti gli effetti la liberazione condizionale.
      Se inoltre si considera che, anche a seguito della sentenza del 27 giugno 1974, n. 204 della Corte, la competenza a decidere, in merito alla liberazione condizionale, è stata attribuita ad un organo giurisdizionale - dapprima la corte d'appello e, successivamente, il tribunale di sorveglianza - non si può non prendere atto dell'avvenuto processo di trasformazione della liberazione condizionale in misura alternativa, e della necessità di svilupparlo sotto i profili della struttura, del regime e della gestione che ne risultano, nonché delle condizioni di ammissibilità e di merito, affrontati nella presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 176. - (Liberazione condizionale). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia manifestato costanti progressi nel trattamento, tali da fare ritenere che egli sia ravveduto e che non commetterà altri reati, può essere ammesso alla liberazione condizionale se vi sono le condizioni per il suo corretto reinserimento sociale.
      Il condannato a pena detentiva temporanea può essere ammesso alla liberazione condizionale:

          1) se ha scontato almeno trenta mesi e, comunque, almeno metà della pena in esecuzione e il rimanente della medesima non superi i cinque anni; per le pene superiori a dieci anni, il residuo di pena non deve essere superiore a cinque anni più un quarto della pena in esecuzione eccedente i dieci anni;

          2) quando è stato dichiarato, con la sentenza di condanna, recidivo ai sensi dell'articolo 99, se ha scontato almeno quattro anni e non meno di tre quarti della pena in esecuzione.

      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
      La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
      La liberazione condizionale è attuata con la sottoposizione dell'interessato, per un periodo uguale a quello della pena ancora da scontare o di cinque anni, se si tratta di condannato all'ergastolo, alle prescrizioni

 

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contenute nella ordinanza ammissiva alla liberazione condizionale. Il verbale di accettazione della sottoposizione alle prescrizioni, in difetto del quale la liberazione condizionale non è eseguita, è redatto dinanzi all'organo penitenziario da cui l'interessato dipende.
      La sottoposizione alle prescrizioni di cui al quinto comma non configura la misura di sicurezza della libertà vigilata.
      Le prescrizioni di cui al quinto comma devono contenere le indicazioni relative ai rapporti che l'interessato deve stabilire e mantenere con l'organo di polizia e con il centro di servizio sociale per adulti, che seguono la misura e presso i quali l'interessato si deve presentare senza ritardo, e relative inoltre alle presentazioni periodiche dinanzi agli stessi organi, nonché le indicazioni sulla dimora, sulla libertà di spostamento e sull'eventuale obbligo di permanenza per tempi determinati presso la dimora, sullo svolgimento di attività di lavoro o di altra attività comunque utile al reinserimento sociale. Nelle prescrizioni può essere altresì previsto che, durante tutto o parte del periodo di liberazione condizionale, l'interessato non soggiorni in uno o più comuni e non svolga attività o intrattenga rapporti personali che possono porlo a rischio del compimento di altri reati.
      Nel corso della liberazione condizionale le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
      Il centro di servizio sociale per adulti, oltre a controllare la condotta del soggetto, svolge le attività di sostegno e di assistenza utili al suo reinserimento sociale. L'organo di polizia verifica l'osservanza delle prescrizioni che riguardano il soggetto. Il centro di servizio sociale per adulti e l'organo di polizia riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza circa l'andamento della liberazione condizionale».

Art. 2.

      1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 177. - (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena). - Nei

 

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confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva applicata al condannato con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      La liberazione condizionale è revocata se l'interessato viene condannato per delitto non colposo commesso nel corso della misura ovvero trasgredisce le prescrizioni stabilite per la esecuzione della stessa, ai sensi dell'articolo 176, commi quinto e seguenti, quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita e alle violazioni delle prescrizioni, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Con il provvedimento di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberazione condizionale, nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.
      Decorso tutto il tempo della pena inflitta ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena nella sua interezza, compresi la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      Al liberato condizionale che abbia dato prova, nel periodo di liberazione condizionale, di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena da quarantacinque a sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
      Il beneficio di cui al quarto comma si applica anche alle liberazioni condizionali e per i semestri in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 3.

      1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 230 del codice penale è abrogato.


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