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PDL 2-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6310



 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 1o febbraio 2006

(Relatore: CRISTALDI)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2, d'iniziativa popolare

Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di ordinamento della polizia municipale ed estensione della stessa agli altri enti locali

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento


n. 3, d'iniziativa popolare

Esclusione della polizia municipale e locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione della disciplina del pubblico impiego

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento


NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 2, 3, 5, 558, 1288, 1292, 2034, 2139, 2169, 2431, 2951, 3198, 3434, 4560, 4893, 5541 e 6090 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 5, d'iniziativa popolare

Istituzione di apposita contrattazione separata per gli addetti ai Corpi e Servizi di polizia municipale e locale, nell'ambito del comparto regioni e autonomie locali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593

Presentata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 14 febbraio 1997 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento


n. 558, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 6 giugno 2001


n. 1288, d'iniziativa dei deputati

LUSETTI, ENZO BIANCO, ANNUNZIATA, BIMBI, BOCCIA, BOTTINO, FRIGATO, MACCANICO, MARCORA, MERLO, OSTILLIO, PASETTO, POTENZA, RUGGERI, SANTAGATA, STRADIOTTO, CARBONELLA, CARDINALE, COLASIO, FIORONI

Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia locale

Presentata il 10 luglio 2001


n. 1292, d'iniziativa dei deputati

TIDEI, TOLOTTI, VIANELLO, COLUCCINI, RUGGHIA

Legge quadro in materia di polizia locale

Presentata il 10 luglio 2001
 

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n. 2034, d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, LA RUSSA

Legge quadro in materia di polizia locale

Presentata il 28 novembre 2001


n. 2139, d'iniziativa dei deputati

BUEMI, NIGRA, CIMA

Legge quadro in materia di polizia locale

Presentata il 20 dicembre 2001


n. 2169, d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, recante ordinamento della polizia municipale

Presentata il 15 gennaio 2002


n. 2431, d'iniziativa dei deputati

TUCCI, D'ALIA, PATARINO, TARANTINO

Disposizioni in materia di inquadramento del personale dipendente dei corpi e dei servizi di polizia municipale e locale

Presentata il 27 febbraio 2002
 

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n. 2951, d'iniziativa dei deputati

MARONE, AMICI, MARTELLA, MARAN, TOLOTTI, ADDUCE, PISA

Ordinamento della polizia locale e norme per garantire la sicurezza urbana

Presentata il 2 luglio 2002


n. 3198, d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 27 settembre 2002


n. 3434, d'iniziativa del deputato RICCIOTTI

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Presentata il 27 novembre 2002


n. 4560, d'iniziativa del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna

Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

Presentata l'11 dicembre 2003
 

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n. 4893, d'iniziativa dei deputati

SAIA, CARRARA, ALBERTO GIORGETTI, MIGLIORI, RAISI

Legge quadro sull'ordinamento delle polizie locali

Presentata l'8 aprile 2004


n. 5541, d'iniziativa dei deputati

CÈ, BALLAMAN, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON, PAGLIARINI

Norme in materia di polizia locale

Presentata il 19 gennaio 2005


n. 6090, d'iniziativa del deputato FILIPPESCHI

Disposizioni in materia di svolgimento dei servizi associati di polizia municipale

Presentata il 20 settembre 2005
 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato delle proposte di legge n. 2, di iniziativa popolare, e abbinate, che giunge oggi all'esame dell'Assemblea, rappresenta l'esito di un lungo lavoro istruttorio svolto dalla I Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente, avviato già nel luglio del 2002, e finalizzato essenzialmente ad individuare gli ambiti di competenza legislativa statale in materia, come definiti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Va ricordato in proposito che, prima della riforma costituzionale del 2001, la «polizia locale, urbana e rurale» costituiva materia di competenza legislativa regionale concorrente per le regioni a statuto ordinario.
      Nel vigente testo dell'articolo 117, l'espressione «polizia locale, urbana e rurale» non è più presente e si fa invece riferimento - al secondo comma della lettera h) - alla «polizia amministrativa locale», per sottrarla alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. Conseguentemente, è da ritenersi che la «polizia amministrativa locale» rientri tra le materie di competenza regionale, dato che l'articolo 117, quarto comma, nel testo vigente, assegna «alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Va ricordato, in proposito, che il testo di riforma costituzionale approvato definitivamente dai due rami del Parlamento riserva espressamente alla potestà legislativa esclusiva delle regioni la disciplina della «polizia amministrativa regionale e locale».
      La riforma costituzionale ha, quindi, determinato un netto restringimento dell'ambito di intervento del legislatore statale che, tuttavia, pur non potendo più dettare norme di principio in materia di polizia amministrativa locale, conserva la possibilità di intervenire sulle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che - attualmente in via ausiliaria e non istituzionale - sono attribuite al personale appartenente alla polizia locale. Ciò in forza della potestà legislativa esclusiva di cui lo Stato gode in materia di «giurisdizione, norme processuali e ordinamento penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oltre che - come si è detto - in materia di ordine pubblico e sicurezza. Spetta, inoltre, al legislatore statale la disciplina dell'uso delle armi, attesa la competenza esclusiva allo stesso riconosciuta in materia di «armi, munizioni ed esplosivi» dalla lettera d) del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
      È, dunque, in questo ambito di competenza del legislatore statale che si inserisce la proposta di legge elaborata dalla Commissione Affari costituzionali, la quale si compone di soli quattro articoli.
      L'articolo 1 modifica l'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale al fine di includere tra gli ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti ivi già previsti, anche gli ufficiali ed i sottufficiali di polizia locale.
      Inoltre, modificando la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 57, si stabilisce che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale. Si ricorda in proposito che la vigente disposizione attribuisce tale qualifica, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
 

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      L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986 n. 65).
      In primo luogo viene modificato il comma 5 dell'articolo 5, che reca disposizioni in materia di porto delle armi da parte degli addetti al servizio di polizia municipale. La normativa vigente prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale possono portare le armi solamente previa deliberazione del consiglio comunale e limita tale possibilità di portare le armi all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge. Con le modifiche proposte si prevede, invece, che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali, è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio.
      In secondo luogo si propone di inserire un nuovo articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevedendo che tale arma sia la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
      Si prevede, inoltre, che il modello, il tipo ed il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, e che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3.
      L'articolo in esame aggiunge inoltre alla legge n. 65 del 1986 un nuovo articolo 7-bis, relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale. In particolare, si prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.
      L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza).
      Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione, previsto dall'articolo 9 della predetta legge.
      In secondo luogo, si propone di modificare l'articolo 16 della medesima legge nel senso di prevedere che siano forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti locali e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale. Da ultimo, a seguito del parere favorevole espresso dalla V Commissione (Bilancio), la Commissione ha introdotto l'articolo 4 che, recependo un'apposita condizione posta dalla stessa Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ha inteso specificare che all'attuazione della legge in esame si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nicolò CRISTALDI, Relatore

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

        considerato che:

            la proposta di legge in esame disciplina la «polizia locale» senza fornirne una adeguata definizione, la quale non è comunque rinvenibile in alcuna altra disposizione di legge;

            sarebbe comunque opportuno limitare l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria svolto dalle forze di «polizia locale» solamente agli ambiti territoriali dei relativi enti di appartenenza;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) sia definita la nozione di «polizia locale», precisando di quali corpi di polizia si tratti;

            2) all'articolo 1, lettera a), sia previsto che gli ufficiali ed i sottufficiali della «polizia locale» esercitano le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria negli ambiti territoriali dei relativi enti di appartenenza;

            3) all'articolo 1, sia soppressa la lettera b).


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'obbligo di dotare gli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza di specifiche tipologie di armi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali;

            considerato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di una specifica area di contrattazione appare suscettibile di costituire il presupposto per il conseguimento da parte dei soggetti che ne farebbe parte di più elevati trattamenti economici;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            1) all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d);

            2) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

      Art. 3-bis. - (Disposizioni finanziarie). - 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge n. 2 ed abbinate, recante ordinamento della

 

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polizia locale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge: Disposizioni in materia di polizia locale (n. 2 d'iniziativa popolare e abb.),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            si segnala l'opportunità di specificare maggiormente le tipologie e le caratteristiche delle armi di cui il comma 3 dell'articolo 2 consente comunque la dotazione agli addetti alla polizia locale.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 2, di iniziativa popolare, e abbinate «Disposizioni in materia di polizia locale»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti se non sia opportuno specificare meglio, all'articolo 2, comma 3, lettera c), cosa debba intendersi per «ausili tattico-difensivi a basso deterrente visivo» e, alla lettera e), utilizzare una formula più generale, in modo da comprendere anche dispositivi analoghi allo spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.

 

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TESTO
unificato della Commissione

Disposizioni in materia di polizia locale.

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

          «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;

          b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

 

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          b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis»;

          c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
      2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

          b) di un'arma lunga comune da sparo;

          c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale»;

          d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale). - 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5

 

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per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

      1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia,» sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;

          b) all'articolo 16, al primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;

              2) alla lettera b), dopo le parole: «guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e la polizia locale».

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello Stato e degli enti interessati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
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