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PDL 6262

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6262


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPELLI

Disposizioni per evitare la dispersione nell'ambiente
di prodotti non biodegradabili di uso comune

Presentata il 12 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», al comma 1 dell'articolo 19 (Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso comune) prevede che «Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili (...) i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785».
      La Corte di giustizia delle Comunità europee ha recentemente statuito - con sentenza dell'8 settembre 2005 nel procedimento C-303/04 - che la legge nazionale richiamata può essere disapplicata da qualsiasi giudice nazionale adito per inadempimento da parte dell'Italia dell'obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione europea del progetto di regola tecnica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo periodo, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e successive modificazioni.
      Tale vizio di procedura sostanziale - che non investe il contenuto della norma - ha quale effetto la creazione di un vuoto legislativo nel nostro ordinamento, dal momento che l'articolo 19 della legge n. 93 del 2001, pur essendo ancora vigente, può essere privato della sua forza normativa ben potendo essere invocata la citata sentenza della Corte di giustizia da parte di qualsiasi soggetto in una controversia inerente l'applicazione di tale disposizione.
 

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      Si rende necessario, pertanto, garantire nuovamente l'applicabilità del divieto di produzione e di commercializzazione in Italia dei bastoncini (nettaorecchie) non biodegradabili non solo per preservare da una particolare ma incisiva forma di inquinamento gli oltre 3.000 chilometri di spiagge italiane, ma anche in considerazione della vocazione turistica del nostro Paese.
      Anche al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese, è quanto mai urgente abrogare l'articolo 19 della legge n. 93 del 2001, e prevedere una nuova disciplina, nel rispetto della procedura prevista dalla citata direttiva 98/34/CE che impone la preventiva comunicazione del progetto di «regola tecnica» alla Commissione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge i bastoncini per la pulizia delle orecchie commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
      2. La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 che non hanno le caratteristiche ivi indicate costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate può essere applicata, dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni a un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino a un massimo di due mesi della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. È competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
      3. L'articolo 19 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è abrogato.

 

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      4. La presente legge, costituendo una «regola tecnica», rientra nel campo di applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
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