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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6175 |
1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sulle assicurazioni, di seguito denominata «Autorità», cui spetta la vigilanza sul settore assicurativo allo scopo di assicurare la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, nonché la stabilità, l'efficienza e la competitività del sistema assicurativo.
2. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
3. Le competenze attribuite e le funzioni esercitate dall'ISVAP sono trasferite all'Autorità istituita ai sensi del comma 1.
1. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
2. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e imparzialità, in possesso di comprovate esperienza e competenza nei settori in cui opera l'Autorità, nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.
3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni.
1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio assicurativo, la tutela degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni che regolano le materie di sua competenza.
2. Le finalità di cui al comma 1 integrano tutte le disposizioni normative relative ai poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge.
1. L'Autorità esercita le competenze e i poteri ad essa attribuiti dalla presente legge nonché, secondo le disposizioni della medesima, le competenze e i poteri già esercitati dall'ISVAP.
2. Sono trasferite all'Autorità le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
3. Sono trasferite all'Autorità, nell'ambito delle sue competenze, le funzioni del Ministro delle attività produttive di cui agli articoli 4, ultimo comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con il quale sono definite le ulteriori funzioni trasferite all'Autorità nelle materie già spettanti alla competenza dell'ISVAP, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione all'Autorità delle competenze e dei poteri, anche sanzionatori, riguardanti la trasparenza dei rapporti e delle condizioni contrattuali, degli strumenti
b) previsione del parere della Banca d'Italia per l'esercizio delle competenze trasferite, qualora il loro contenuto abbia riflessi sulla stabilità degli enti e delle imprese sottoposte a vigilanza.
1. L'Autorità emana regolamenti recanti disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche con la previsione di obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri. Tali regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, l'Autorità esercita nei confronti dei soggetti vigilati i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva attribuiti alla Banca d'Italia, nonché i medesimi poteri attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma 3, lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dall'articolo 52 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono effettuate dall'Autorità per gli aspetti di sua competenza.
3. Restano fermi i poteri connessi alle competenze trasferite ai sensi del presente capo, che sono esercitati dall'Autorità.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
1. L'Autorità, negli ambiti di propria competenza, promuove la redazione di codici deontologici o di autodisciplina da parte delle associazioni rappresentative degli operatori, ne autorizza l'adozione, ove siano stati predisposti, e vigila sulla veridicità delle informazioni diffuse dai soggetti che vi hanno aderito circa l'effettiva osservanza degli impegni assunti.
1. L'Autorità è retta da uno statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla presente legge.
2. Lo statuto dell'Autorità è predisposto dalla commissione di cui all'articolo 9 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto.
1. Gli organi dell'Autorità sono:
a) la commissione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti.
1. La commissione è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.
2. La commissione esercita le funzioni deliberative riguardanti le materie attribuite alla competenza dell'Autorità, l'organizzazione e la gestione straordinaria dell'Autorità medesima, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa.
3. La commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni, il bilancio di previsione e il rendiconto; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti preposti a settori della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.
1. Il presidente e i membri della commissione esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza di situazioni di conflitto di interessi.
2. Qualora il presidente o un membro della commissione si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione, deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione. Le situazioni di conflitto di interessi sono comunicate anche al collegio dei revisori dei conti.
1. Le indennità di funzione del presidente e dei membri della commissione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.
1. Il presidente rappresenta l'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla presente legge, nonché le competenze e i poteri già attribuiti dalla legislazione vigente al presidente dell'ISVAP.
2. In caso d'urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione, e nel caso di temporanea impossibilità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza della commissione, che devono essere sottoposti alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.
1. Il direttore generale dirige gli uffici amministrativi dell'Autorità e risponde alla commissione dello svolgimento delle funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive da essi esercitate.
2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso. L'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina le cause di incompatibilità alla carica.
5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le disposizioni contenute nello statuto.
1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati e con le risorse ad essa destinate dallo Stato.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità sono stabilite dalla stessa Autorità con regolamento, in base a princìpi di oggettività, proporzionalità ed equità, secondo criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.
1. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve in ogni caso contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 16, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni.
3. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento interno la redazione del bilancio
1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di princìpi di trasparenza e di imparzialità e della normativa dell'Unione europea applicabile.
1. L'Autorità definisce con proprio regolamento l'organizzazione degli uffici amministrativi e la relativa pianta organica, nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.
1. Il personale dell'Autorità è assunto mediante concorso pubblico.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale, l'Autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale di livello dirigenziale, fornito di specifiche ed elevate esperienza e professionalità.
3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità sono disciplinati da un regolamento interno,
1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al Parlamento informazioni sui fatti di maggiore importanza rilevati o acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità trasmette al Parlamento e al Ministro delle attività produttive una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.
1. L'Autorità collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati dell'Unione europea al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
2. A condizione di reciprocità, anche nell'ambito di accordi di cooperazione, e in ogni caso con la garanzia di equivalenti obblighi di riservatezza, l'Autorità collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità, gli enti e le amministrazioni competenti degli altri Stati esteri non appartenenti all'Unione europea, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute da altra autorità, ente o amministrazione pubblica nazionale o da autorità,
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Autorità in ragione delle sue funzioni sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'Autorità sono vincolati dal segreto d'ufficio.
1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire all'Autorità le notizie e le informazioni richieste dalla stessa Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, e a prestare alla medesima la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, l'Autorità può avvalersi dell'assistenza del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri
1. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni collegiali, delibera a maggioranza semplice dei presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
1. I provvedimenti dell'Autorità aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di controllo del settore ovvero della materia su cui vertono.
2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, l'Autorità tiene conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
3. L'Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione emanati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
1. Ai procedimenti dell'Autorità diretti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
2. Gli atti dell'Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
3. L'Autorità disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.
4. Alle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 adottati dall'Autorità può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini
1. L'Autorità può trasmettere alle Camere pareri e segnalazioni sulle modifiche legislative e regolamentari ritenute necessarie nei settori di competenza.
2. I pareri e le segnalazioni di cui al comma 1 sono trasmessi anche al Governo, il quale può adottare le iniziative di propria competenza e presentare osservazioni alle Camere.
1. I membri dell'Autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Non può procedersi alla nomina in mancanza del prescritto parere parlamentare.
2. Il decreto di nomina di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico dei
1. I membri dell'Autorità possono essere revocati dall'incarico, anche individualmente, qualora si siano resi colpevoli di gravi mancanze. In tali casi, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. Non può procedersi alla revoca in mancanza del prescritto parere parlamentare. Il decreto di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui è disposta la revoca, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere la richiesta di parere per la nomina di un nuovo membro dell'Autorità.
1. I membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori ovvero soci a responsabilità illimitata di società commerciali, sindaci, revisori dei conti o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, anche elettivi, né essere imprenditori commerciali.
2. La causa di incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Ove la causa di incompatibilità sia intervenuta successivamente alla nomina, il termine di cui al periodo precedente decorre dalla data in cui essa è sopravvenuta. Sono comunque validi gli atti e le deliberazioni alla cui adozione il soggetto ha partecipato.
3. Per tutta la durata dell'incarico i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. I docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
5. Il periodo trascorso nell'incarico di membro dell'Autorità è riconosciuto al fine dell'anzianità di servizio.
1. I membri dell'Autorità, i quali non abbiano rimosso una causa di incompatibilità nel termine prescritto dall'articolo 30, comma 2, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive. Il decreto è notificato all'interessato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Avverso il decreto di cui al comma 1 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali, compreso quello previsto per la presentazione del ricorso, sono ridotti della metà.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui è dichiarata la decadenza, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere la richiesta di parere per la nomina di un nuovo membro dell'Autorità.
1. Coloro che hanno rivestito l'incarico di membro dell'Autorità non possono assumere incarichi di amministrazione, controllo o direzione né svolgere lavoro subordinato o autonomo ovvero attività di consulenza o di collaborazione presso i soggetti sottoposti alla vigilanza della stessa Autorità nei tre anni successivi alla data di cessazione dalla carica.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità di funzione ricevuta nell'ultimo anno di svolgimento dell'incarico.
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