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PDL 6306

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6306


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

INTINI, VIOLANTE, CASTAGNETTI, CUSUMANO,
GIORDANO, SGOBIO

Modifiche alle procedure di presentazione delle liste di candidati alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 31 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Questo progetto di legge si prefigge di modificare le procedure previste per la presentazione di liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introdotte con la legge n. 270 del 2005.
      Questa legge, dopo un regime normativo in vigore per più di 12 anni, per il quale le sottoscrizioni di cittadini elettori italiani erano richieste in regime di parità a tutti i soggetti politici che intendevano presentare liste per il rinnovo del Parlamento italiano, ha modificato in profondità la disciplina in materia, esentando un grandissimo numero di soggetti politici dall'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni di elettori alle proprie liste, in virtù di risultati elettorali risalenti ad anni precedenti, oppure relativi ad appuntamenti elettorali diversi da quello in oggetto (elezioni europee), in collegamento anche alla scelta di presentarsi in coalizione con altre liste con determinati requisiti, e a quella di utilizzare il medesimo simbolo utilizzato in occasione delle elezioni europee.
      Questa nuova disciplina, come riconosciuto anche da autorevoli costituzionalisti e da tanti commentatori, altera profondamente la parità tra i soggetti politici che si presentano al voto, soprattutto in quanto quelli tra i soggetti politici che sono onerati della raccolta di sottoscrizioni si trovano a dover definire in ogni dettaglio le liste di candidati con mesi di anticipo rispetto alle liste esentate, con evidenti gravi limitazioni nella definizione delle liste stesse, ed evidente vantaggio per coloro che possono definire le proprie candidature all'ultimo momento utile
 

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prima dello scadere del termine per la presentazione delle liste, conoscendo le candidature dei soggetti onerati della raccolta.
      E che la disciplina differenziata introdotta dalla legge n. 270 del 2005 appaia discriminatoria, e quindi irragionevolmente differenziata, lo dimostra il caso della Rosa nel Pugno, soggetto che viene equiparato dal testo attuale della nuova legge elettorale italiana a uno qualsiasi appena costituito, mentre può contare su 17 eletti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, 3 eletti al Parlamento europeo, centinaia di eletti negli enti politici territoriali, decenni di storia politica dei soggetti politici che lo hanno costituito. Radicali italiani e Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, presenti sulla scena elettorale italiana nell'esercizio della loro autonomia, sono infatti soggetti costituenti il Partito Radicale, che lo scorso dicembre ha compiuto il suo 50o anno di vita, durante la quale ha raccolto milioni di voti e di firme per consultazioni referendarie. Il Partito dei Socialisti Democratici Italiani fa parte del Partito Socialista europeo, dell'Internazionale Socialista e si richiama a una tradizione che ha oltre un secolo di presenza nella politica italiana. Questa disciplina discriminatoria, denunciata da una estrema iniziativa non violenta di Marco Pannella, confligge persino con gli impegni che l'Italia ha assunto come Paese membro dell'OSCE, per i quali deve sussistere un regime di parità tra i soggetti politici nelle procedure di presentazione dei candidati. Senza poi dimenticare che, nel corso degli anni, innumerevoli sono le irregolarità che sono emerse nella fase di raccolta delle sottoscrizioni, a carico anche dei soggetti politici maggiormente organizzati sul territorio: il fatto che ora si sia inteso onerare di questa raccolta solo i soggetti che si possono legittimamente ritenere più deboli sul piano organizzativo non sembra proprio andare nella direzione della certezza del diritto nella fase di presentazione delle liste, momento fondamentale dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini, e neppure in direzione di una sana apertura del sistema politico verso soggetti nuovi.
      Il progetto di legge si compone di due articoli, l'articolo 1 per la Camera dei deputati, l'articolo 2 per il Senato della Repubblica, che prevedono una semplice identica modifica nella disciplina introdotta dalla legge n. 270 del 2005 atta a sanare questa discriminazione, al contempo senza per nulla consentire a tutte le liste, e neppure a tante liste, di non raccogliere le sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste stesse, la cui raccolta in questa consultazione elettorale, causa l'adozione in dicembre della nuova legge elettorale, non è potuta neppure cominciare a decorrere dal 180o giorno dallo scadere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, come previsto dalla normativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 18-bis, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, le parole da: «e abbiano conseguito», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «e ai quali aderiscano almeno un deputato europeo oppure una componente politica ammissibile alla Conferenza dei Presidenti di gruppo in uno dei due rami del Parlamento, qualunque contrassegno depositino ai sensi dell'articolo 14».

Art. 2.

      1. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, le parole da: «e abbiano conseguito» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «e ai quali aderiscano almeno un deputato europeo oppure una componente politica ammissibile alla Conferenza dei Presidenti di gruppo in uno dei due rami del Parlamento, qualunque contrassegno depositino ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».


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