Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6275

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6275


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati

Presentata il 18 gennaio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di chi è sottoposto a restrizioni della libertà personale. La Corte, in tale decisione, ha fatto un espresso invito al legislatore affinché intervenisse con una normativa tale da garantire quella tutela giurisdizionale che la stessa Corte non ha ritenuto di poter definire autonomamente. Il legislatore, ad oggi, non si è tuttavia ancora adeguato all'invito della Consulta, mantenendo di fatto una situazione illegittima. Con questa proposta di legge si tende a dare una risposta, ancorché parziale, alla citata sentenza della Corte costituzionale, pure nella consapevolezza che ben più ampio dovrebbe essere l'intervento sull'intero ordinamento penitenziario, sia in quanto questo risale al 1975 sia, e soprattutto, in quanto, specialmente in questi ultimi anni, vi sono state numerose modifiche legislative che ne hanno non solo svalutato la natura ma, in alcuni casi, anche azzerato, di fatto, l'applicazione.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

          a) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

          b) al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale, al sindaco, al garante dei diritti dei detenuti eventualmente nominati dalla regione, dalla provincia e dal comune;

          c) al magistrato di sorveglianza;

          d) al Capo dello Stato.

      2. Il reclamo proposto al magistrato di sorveglianza può avere ad oggetto un provvedimento adottato o la omissione di un provvedimento richiesto o la preclusione a uno spazio trattamentale o la determinazione o il mantenimento di una situazione del reclamante che determinano la violazione di un diritto o una condizione del reclamante diversa da quella prevista dalla legge.
      3. In particolare, il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

          a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la retribuzione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

          b) i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della legittimità e del merito.

 

Pag. 3

      4. Il magistrato di sorveglianza provvede sul reclamo con ordinanza, nella quale, se accoglie il reclamo, indica quale debba essere la decisione o la condotta che l'amministrazione penitenziaria deve tenere, secondo le rispettive competenze della direzione dell'istituto o del provveditorato regionale o del dipartimento della amministrazione penitenziaria o di tutti o alcuni di tali soggetti.
      5. Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, compresa la direzione dell'istituto interessata, che ha diritto a comparire ed è, comunque, invitata a esprimere, se lo ritiene, le proprie osservazioni. Il magistrato di sorveglianza può anche disporre che il direttore dell'istituto compaia per fornire i chiarimenti che ritenga necessari. Nell'avviso di udienza deve essere specificato l'oggetto del reclamo.
      6. Nel provvedere, il magistrato di sorveglianza indica anche le situazioni di gestione degli istituti che condizionano il provvedimento reclamato, specificando tali condizionamenti e individuando a chi siano addebitabili.
      7. Contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione anche da parte della direzione dell'istituto interessata.
      8. L'amministrazione penitenziaria si deve conformare alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su