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PDL 6273

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6273


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

Riordino della disciplina in materia di indennizzi a cittadini italiani che abbiano perduto beni, diritti ed interessi nei territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana

Presentato il 18 gennaio 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di corrispondere un equo e definitivo trattamento di indennizzo a favore di migliaia di nostri connazionali che hanno perduto i loro beni, diritti ed interessi nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.
      In quei territori ceduti in base ai Trattati di pace e agli Accordi successivi, si è venuta a creare, a seguito dell'instaurazione del regime titoista, la dolorosa vicenda degli esuli che, costretti ad abbandonare le loro terre, hanno dovuto altresì abbandonare tutti i loro beni, le imprese ed i diritti di cui erano titolari.
      Vi è da considerare che la questione relativa ai beni perduti nei suddetti territori dai cittadini italiani assume un rilievo ancora più significativo di quella relativa ai beni perduti da cittadini italiani per effetto di espropri da parte di Governi di taluni Stati che hanno agito unilateralmente, poiché la situazione degli esuli dall'Istria, Fiume e Dalmazia è stata prima, per effetto del Trattato di pace, subita dal nostro Paese, poi, per effetto dei Trattati di Osimo, negoziata tra l'Italia e la ex Jugoslavia, venendo così a determinare anche in capo allo Stato italiano delle responsabilità giuridiche ed economiche.
      Considerando inoltre che tali problematiche si trascinano da lungo tempo e non sono state mai risolte in modo definitivo, nonostante le numerose leggi in materia ed i tanti anni trascorsi dal verificarsi
 

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delle perdite, si pone, per lo Stato italiano, la necessità di definire in tempi brevi e con equità le molte questioni ancora aperte.
      È utile inoltre rappresentare che gli attuali indennizzi sono stati stabiliti a suo tempo con una certa disparità tra una categoria e l'altra di connazionali. Da una verifica degli indici di svalutazione ISTAT, comparati con quelli stabiliti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, ci si rende conto che gli indennizzi finora concessi sono, in taluni casi, del tutto irrisori.
      Dopo una serie di provvedimenti legislativi a carattere episodico, la legge 26 gennaio 1980, n. 16, è stata la prima legge organica in materia di indennizzi per le perdite subite dai nostri connazionali nei Paesi di provenienza, dai quali sono dovuti precipitosamente rientrare per cause belliche o politiche. Ad essa hanno fatto seguito la citata legge n. 135 del 1985 e la legge 29 gennaio 1994, n. 98, resasi necessaria per chiarire l'ambito di applicazione soggettiva e oggettiva delle leggi precedenti e per snellire le complesse procedure per la determinazione degli indennizzi. Solo con la legge n. 137 del 2001 la materia riacquista il suo carattere particolare di normativa relativa ai cittadini provenienti dai territori ceduti alla ex Jugoslavia.
      Tuttavia, ad oggi, molte questioni sono rimaste insolute e molti connazionali attendono una equa liquidazione degli indennizzi. A ciò si aggiunge il fatto che tali ritardi hanno provocato un'enorme perdita del potere di acquisto, sia nel settore dei beni di largo consumo, sia in quello dei beni immobili.
      Si è pertanto addivenuti alla conclusione di riordinare la disciplina, attualmente dispersa in una serie di provvedimenti, attraverso una ricognizione puntuale della materia, delle questioni rimaste in piedi, del contenzioso esistente, ed alla luce di un nuovo coefficiente parametrico per la determinazione dell'indennizzo. Vengono presi a riferimento i prezzi di comune commercio correnti nel 1938, che vengono aggiornati al dicembre 2005.
      Per realizzare tale progetto si è predisposto l'unito provvedimento costituito da 4 articoli, che in particolare dispongono quanto segue:

      Articolo 1. L'istituzione di una Commissione per il riordino della disciplina sulla materia degli indennizzi, costituita da funzionari dello Stato di alto livello, con la collaborazione dei competenti Uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano anche le associazioni interessate.

      Articolo 2. La Commissione individuerà dei coefficienti equi per la definitiva determinazione degli indennizzi. È prevista inoltre la riapertura dei termini di presentazione delle domande, da parte degli aventi diritto individuati dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. Tale termine è previsto in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

      Articolo 3. La Commissione svolgerà attività ricognitiva degli indennizzi corrisposti, attraverso l'aggiornamento degli importi sulla base degli indici ISTAT.

      Articolo 4. Il termine dei lavori della Commissione è previsto entro un anno dal suo insediamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferirà al Parlamento sulle conclusioni della Commissione.
      Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).


      1. Al fine di riordinare la disciplina in materia di indennizzi a cittadini italiani che abbiano perduto beni, diritti ed interessi a seguito della perdita di sovranità italiana nei territori della ex Jugoslavia di cui alle seguenti leggi: 5 dicembre 1949, n. 1064, 4 luglio 1950, n. 590, 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 26 novembre 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, e 29 marzo 2001, n. 137, nonché al fine di proporre l'adozione di misure che possono condurre all'equa definizione degli indennizzi è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni competenti, una apposita Commissione.
      2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente, e, in qualità di membri, da quattro rappresentanti del medesimo Ministero, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e da due rappresentanti delle Associazioni e Federazioni degli esuli. La partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.
      3. La Commissione nella sua attività può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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Art. 2.
(Ricognizione degli indennizzi).

      1. La Commissione svolge attività ricognitiva finalizzata all'individuazione di coefficienti parametrici per la determinazione dell'indennizzo da stabilire con successivo provvedimento, prendendo a riferimento per beni, diritti ed interessi i prezzi di comune commercio correnti nel 1938 e aggiornandoli al 31 dicembre 2005.
      2. Al fine di fornire i più completi elementi per l'attività ricognitiva indicata al comma 1, coloro che, pur avendo titolo all'indennizzo, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137, non hanno, nei termini previsti dalla medesima legge, avanzato domanda, o i loro eredi, possono presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita istanza, corredata della documentazione richiesta per le domande per le quali sono stati corrisposti gli indennizzi.

Art. 3.
(Ricognizione degli importi erogati).

      1. La Commissione svolge altresì attività ricognitiva degli indennizzi corrisposti conformemente alle norme che hanno disciplinato la materia, aggiornando gli importi erogati sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT intercorrente dalla data di corresponsione degli indennizzi, o delle sue quote, al 31 dicembre 2005. La Commissione può esaminare ogni singola istanza, ovvero può procedere a una valutazione a campione per gruppi di pratiche che presentano profili omogenei.

 

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Art. 4.
(Relazione al Parlamento).

      1. Dal funzionamento della Commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      2. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i successivi tre mesi, riferisce al Parlamento sulle conclusioni complessive cui la Commissione è pervenuta.


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