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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6273 |
Articolo 1. L'istituzione di una Commissione per il riordino della disciplina sulla materia degli indennizzi, costituita da funzionari dello Stato di alto livello, con la collaborazione dei competenti Uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano anche le associazioni interessate.
Articolo 2. La Commissione individuerà dei coefficienti equi per la definitiva determinazione degli indennizzi. È prevista inoltre la riapertura dei termini di presentazione delle domande, da parte degli aventi diritto individuati dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. Tale termine è previsto in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Articolo 3. La Commissione svolgerà attività ricognitiva degli indennizzi corrisposti, attraverso l'aggiornamento degli importi sulla base degli indici ISTAT.
Articolo 4. Il termine dei lavori della Commissione è previsto entro un anno dal suo insediamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferirà al Parlamento sulle conclusioni della Commissione.
Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Al fine di riordinare la disciplina in materia di indennizzi a cittadini italiani che abbiano perduto beni, diritti ed interessi a seguito della perdita di sovranità italiana nei territori della ex Jugoslavia di cui alle seguenti leggi: 5 dicembre 1949, n. 1064, 4 luglio 1950, n. 590, 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 26 novembre 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, e 29 marzo 2001, n. 137, nonché al fine di proporre l'adozione di misure che possono condurre all'equa definizione degli indennizzi è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni competenti, una apposita Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente, e, in qualità di membri, da quattro rappresentanti del medesimo Ministero, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e da due rappresentanti delle Associazioni e Federazioni degli esuli. La partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.
3. La Commissione nella sua attività può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. La Commissione svolge attività ricognitiva finalizzata all'individuazione di coefficienti parametrici per la determinazione dell'indennizzo da stabilire con successivo provvedimento, prendendo a riferimento per beni, diritti ed interessi i prezzi di comune commercio correnti nel 1938 e aggiornandoli al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di fornire i più completi elementi per l'attività ricognitiva indicata al comma 1, coloro che, pur avendo titolo all'indennizzo, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137, non hanno, nei termini previsti dalla medesima legge, avanzato domanda, o i loro eredi, possono presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita istanza, corredata della documentazione richiesta per le domande per le quali sono stati corrisposti gli indennizzi.
1. La Commissione svolge altresì attività ricognitiva degli indennizzi corrisposti conformemente alle norme che hanno disciplinato la materia, aggiornando gli importi erogati sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT intercorrente dalla data di corresponsione degli indennizzi, o delle sue quote, al 31 dicembre 2005. La Commissione può esaminare ogni singola istanza, ovvero può procedere a una valutazione a campione per gruppi di pratiche che presentano profili omogenei.
1. Dal funzionamento della Commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i successivi tre mesi, riferisce al Parlamento sulle conclusioni complessive cui la Commissione è pervenuta.
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