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PDL 6264

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6264


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Introduzione dell'articolo 10-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cause ostative alla candidatura

Presentata il 16 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro che hanno riportato condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale - e per altri delitti specificati - nonché per i reati contro la pubblica amministrazione.
      Tale disciplina è poi confluita nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare nell'articolo 58 relativo alle cause ostative alla candidatura.
      Ciò premesso, a prescindere dalle finalità e dalle motivazioni che hanno ispirato la normativa, certamente non può ritenersi ragionevole la scelta operata dal legislatore di dettare le disposizioni con esclusivo riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali.
      La sentenza 21 ottobre 1992, n. 407, con la quale la Corte costituzionale ha rigettato un ricorso promosso dalla provincia autonoma di Trento nel giudizio di legittimità costituzionale di alcuni commi dell'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, non appare condivisibile nelle sue motivazioni.
 

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      Si sostiene infatti nella sentenza che «non appare configurabile (...) un raffronto tra la posizione dei titolari di cariche elettive nelle regioni e negli enti locali con quella dei membri del Parlamento e del Governo, essendo evidente il diverso livello istituzionale e funzionale degli organi costituzionali ora citati». Ciò giustificherebbe la diversità di trattamento.
      Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di «contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire l'esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni della fiducia popolare».
      Tutto ciò come se i candidati al Parlamento fossero tutti meritevoli di stima e di fiducia da parte dei cittadini e allo stesso tempo fossero tutti quanti integerrimi da un punto di vista morale e per questo non certo passibili di reati.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende porre termine a questo inaccettabile e irragionevole trattamento differenziato a favore dei membri del Parlamento e del Governo - lesivo del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione - estendendo quanto già previsto dall'articolo 58 del citato testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di cause ostative alla candidatura a coloro che si candidano alle cariche di deputato e di senatore nonché a coloro che possono essere chiamati a ricoprire incarichi di Governo.
      Sarebbe davvero paradossale che la stessa persona - che non è stata candidata a sindaco o nominata assessore in un piccolo comune per avere ricevuto una condanna per fatti di mafia o per reati contro la pubblica amministrazione - possa essere eletta membro del Parlamento italiano se non addirittura rivestire importanti incarichi governativi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

      «Art. 10-bis. 1. Non possono essere candidati alle elezioni e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo:

          a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui è inflitta la pena della reclusione non inferiore a un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

          b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317

 

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(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

          c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

          d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

          e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
      4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Se una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 sopravviene dopo l'elezione, essa comporta di diritto la sospensione della nomina.

 

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      5. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».
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