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PDL 6218

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6218


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di deposito degli atti che accertano la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Presentata il 13 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, vietano, rispettivamente, la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (o psicotrope), prevedendo che il trasgressore sia punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda (da euro 258 a euro 1.032).
      Tali disposizioni disciplinano altresì le modalità con le quali i competenti «organi della Polizia stradale» possono accertare (o far accertare dalle strutture sanitarie abilitate) lo stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica (dovuta all'uso di stupefacenti) del conducente.
      Sotto il profilo materiale, dunque, i reati contravvenzionali previsti dalle norme appena citate possono dirsi integrati, e provati, allorché il soggetto alla guida del veicolo sia risultato positivo agli accertamenti eseguiti (o disposti) dalla polizia giudiziaria, prima dell'intervento del pubblico ministero.
      Si considera che tali accertamenti rientrino tra quelli, qualificati come «urgenti», di cui all'articolo 354 del codice di procedura penale.
      Come si desume dal dato letterale e dalle univoche indicazioni della giurisprudenza, il difensore di colui che è sottoposto a tali accertamenti non ha diritto di ottenere un avviso preventivo, ma, ai sensi dell'articolo 356, comma 1, dello stesso codice di rito, egli ha solo «facoltà di assistere» a quegli atti.
      Pertanto, al fine di garantire al meglio il diritto di difesa, sarebbe necessario
 

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prevedere che gli atti formati dalla polizia giudiziaria (o su richiesta della stessa), per documentare l'ebbrezza o l'alterazione psico-fisica del conducente, siano formalmente e sollecitamente depositati nella segreteria del pubblico ministero, con il conseguente avviso del deposito al difensore della persona ormai sottoposta alle indagini, in applicazione dell'articolo 366 del codice di procedura penale.
      Tra l'altro, come per ogni accertamento tecnico-strumentale, l'affidabilità di queste verifiche - e dunque la possibilità di dimostrare la responsabilità penale o l'innocenza del soggetto indagato - dipende (anche e principalmente) dal modo con il quale esse sono state eseguite e dalle caratteristiche, dalla corretta taratura, dal preciso funzionamento degli apparecchi utilizzati.
      Invece, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, tali atti non sono soggetti al deposito e sfuggono alla previsione dell'articolo appena citato (Cassazione, Sezione IV, 4 maggio 2004, Ciacci; Cassazione, Sezione IV, 11 marzo 2004, Elgharras; Cassazione, Sezione IV, 17 dicembre 2003, Perugini; Cassazione, Sezione IV, 23 ottobre 2003, De Sannio).
      Pertanto, con la presente iniziativa legislativa, si propone la modifica dei citati articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rendendo applicabile l'articolo 366 del codice di procedura penale ed espressamente prevedendo l'obbligo di depositare presso la segreteria del pubblico ministero gli atti che documentano gli accertamenti cui in precedenza si è fatto riferimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 6 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2» è aggiunto il seguente periodo: «Gli atti che documentano gli accertamenti compiuti ai sensi dei commi 3, 4 o 5 sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 366 del codice di procedura penale».

Art. 2.

      1. Al comma 7 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «ultimo periodo,» sono inserite le seguenti: «e del comma 6, ultimo periodo,».


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