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PDL 6173

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6173


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALANGA, FINOCCHIARO, BONITO, TITTI DE SIMONE, MANTINI

Modifica dell'articolo 711 del codice di procedura civile,
in materia di separazione consensuale dei coniugi

Presentata il 9 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I procedimenti in materia di separazione personale ogni anno segnano un andamento in costante crescita che incide in senso negativo sul carico di lavoro degli uffici giudiziari e sui tempi di definizione dei procedimenti stessi. Come si legge nella relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2005, nel periodo intercorrente tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 sono sopravvenute 76.656 istanze di separazione consensuale a fronte di 32.277 istanze di separazione giudiziale.
      Appare pertanto opportuno intervenire sulla materia delle separazioni dei coniugi con il duplice obiettivo di deflazionare il carico di lavoro degli uffici giudiziari e di semplificare il procedimento che porta alla separazione.
      La presente proposta di legge mira a raggiungere questi obiettivi intervenendo sulla materia delle separazioni consensuali che, come si è visto, prevalgono numericamente su quelle giudiziali.
      In particolare, specialmente qualora non vi siano interessi di figli da tutelare, l'attuale disciplina del codice di procedura civile - pur inquadrando la separazione consensuale nell'ambito della volontaria giurisdizione - privilegia eccessivamente l'aspetto giudiziale della separazione, senza tenere in sufficiente considerazione che si tratta pur sempre di una separazione alla quale i coniugi convengono di comune accordo.
      La proposta di legge stabilisce che l'istanza di separazione consensuale deve essere presentata all'ufficio di stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi. Non sarà pertanto più il giudice a dover convocare le parti per sentirle al fine di conciliarle. In tale modo verranno meno tutti quegli adempimenti giudiziali che gravano sia sugli uffici giudiziari sia sui coniugi che di comune accordo chiedono
 

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di separarsi. I coniugi, quindi, compariranno dinanzi all'ufficiale di stato civile per confermare il loro consenso a separarsi. La mancata conferma del consenso sarà dichiarata in apposito verbale redatto a cura dell'ufficiale di stato civile, con il quale sarà disposta la chiusura del procedimento. Tuttavia, considerato che il provvedimento di separazione consensuale deve comunque costituire un titolo esecutivo, la proposta di legge prevede che il regolamento concordato fra i coniugi e risultante dal verbale redatto dall'ufficiale di stato civile, pur trovando la sua fonte nell'accordo delle parti, acquisti efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione del verbale. Tale compito è attribuito al presidente del tribunale o al tribunale in camera di consiglio, a seconda della presenza di prole. In sostanza, alla omologazione viene attribuita una diversa funzione: nel caso di assenza di prole a questa spetta unicamente la funzione di attribuire efficacia giuridica al verbale di separazione dopo che il presidente del tribunale abbia verificato la correttezza del procedimento iniziato presso gli uffici di stato civile, mentre in presenza di prole attraverso il procedimento di omologazione il tribunale (questa volta in camera di consiglio) dovrà anche controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi ai superiori interessi della famiglia. Proprio in considerazione dell'esigenza di tutelare la prole, la proposta di legge prevede espressamente la partecipazione del pubblico ministero al procedimento di separazione consensuale.
      Nella ipotesi in cui i patti concordati sono ritenuti contrari all'interesse dei figli, il tribunale convoca i coniugi in camera di consiglio indicando ad essi le modificazioni da apportare alle condizioni della separazione. La norma prevede tra l'altro che per eventuali modificazioni delle condizioni della separazione concordate tra i coniugi si applicano le stesse regole prima esposte, mentre in mancanza di consenso restano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 710 del codice di procedura civile.
      Il sistema delineato dalla proposta di legge è volto a semplificare il procedimento di separazione garantendo, in ogni caso, i diritti delle parti interessate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 711 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 711. - (Separazione consensuale). - Nel caso di separazione consensuale ai sensi dell'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi propongono istanza di separazione all'ufficio di stato civile del comune di residenza di uno di essi. In caso di mancata comparizione di uno dei due coniugi ovvero di mancata conferma del consenso già espresso, l'ufficiale di stato civile redige verbale negativo di chiusura del procedimento.
      Entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al primo comma, l'ufficiale di stato civile convoca le parti e redige verbale di separazione con le condizioni concordate dai coniugi. Il verbale di separazione è trasmesso entro quindici giorni al tribunale territorialmente competente.
      La separazione consensuale acquista efficacia esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile con la omologazione del verbale di separazione.
      In assenza di prole, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale previa verifica della regolarità formale del verbale.
      In presenza di prole, provvede il tribunale in camera di consiglio, con la presenza del pubblico ministero, previo controllo, oltre che della regolarità del provvedimento, che gli accordi sull'affidamento e sul mantenimento non siano in contrasto con l'interesse dei figli.
      Il tribunale può riconvocare i coniugi e indicare a essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

 

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      Le norme del presente articolo si applicano anche in caso di richieste di modificazione delle condizioni di separazione concordate tra i coniugi. In mancanza di consenso, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 710».
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