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PDL 6257

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6257



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Disposizioni in materia di inquadramento del personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'organico del Ministero della difesa

Presentata il 10 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 32, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha inserito il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si dovrà provvedere all'organizzazione del Circolo, che diventerà a tutti gli effetti un ente militare.
      La nuova disciplina del Circolo, prevista dal citato articolo, per quanto apprezzabile, tuttavia non considera la posizione del personale civile attualmente in servizio con funzioni esecutive presso il Circolo stesso (nove dipendenti), che, per effetto della sua trasformazione, non potrà continuare a svolgere la propria attività lavorativa.
      Il presente provvedimento quindi, al fine di tutelare la posizione del citato personale, ne prevede l'automatico inserimento con le medesime funzioni esecutive nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o, se anteriore, dal giorno antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (articolo 1).
      Il relativo onere, valutato in 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, è posto a carico del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sarà monitorato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e della trasmissione alle Camere degli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 (articolo 2).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni sul personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia).

      1. Il personale civile del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in servizio con funzioni esecutive presso il predetto Circolo alla data di entrata in vigore della presente legge o, se anteriore, al giorno antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è inquadrato con le medesime funzioni nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.


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