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PDL 5708

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5708



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, storico e artistico dei borghi dell'Alta Valmarecchia

Presentata il 10 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I beni storici, architettonici, paesaggistici e ambientali rappresentano una enorme risorsa, e tutte le azioni che mirano alla loro tutela, risanamento e riuso compatibile con le tipologie e le strutture originarie, non devono essere viste come dei vincoli, ma possono e devono rappresentare l'occasione per coniugare economia e occupazione con la possibilità di riqualificare e di valorizzare questi beni.
      Il nostro è un Paese che può contare su oltre 2.000 siti archeologici, 95.000 chiese, 30.000 dimore storiche, 20.000 centri storici. Un universo storico-culturale enorme e per troppo tempo rimasto trascurato. Ogni regione, ogni provincia, ogni comune del nostro Paese ha un suo «tesoro» che, valorizzato e collegato agli altri, può e deve diventare occasione di sviluppo per quella realtà. Il «mercato» turistico-culturale si sta sempre più trasformando da un mercato di tipo oligopolistico, ossia un mercato in cui i flussi turistici si indirizzavano quasi esclusivamente verso le grandi città d'arte, Venezia, Roma, Firenze, eccetera, a un «mercato» a struttura policentrica, grazie alla crescente riscoperta delle piccole città d'arte, dei borghi medievali ricchi di storia, ossia dei tanti piccoli centri «minori» presenti sul nostro territorio, che costituiscono un validissimo esempio dell'ingente patrimonio abitativo del passato e rappresentano un
 

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patrimonio di grande valore e importanza per la salvaguardia dell'identità storico-culturale dell'intero Paese.
      In questo ambito rientrano a pieno titolo i borghi che ricadono nell'area dell'Alta Valmarecchia sia per la loro bellezza, integrità e importanza storica che per l'eccezionale contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti. Occorre quindi che lo sviluppo economico dell'area valorizzi e preservi, senza deteriorare il peculiare patrimonio della Valmarecchia e del Montefeltro.
      A tale fine è stata pensata la presente proposta di legge, recante «Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, storico e artistico dei borghi dell'Alta Valmarecchia».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge intende incentivare le iniziative volte alla conservazione, al recupero e alla rivitalizzazione dei comuni, delle frazioni, dei nuclei storici e dei complessi edilizi, di seguito denominati «borghi», presenti nel territorio dell'Alta Valmarecchia, nei quali insistono beni culturali, storici e artistici di rilevante valenza, o comunque di un tessuto urbanistico di interesse storico-artistico che conserva sostanzialmente inalterate le sue caratteristiche originarie.
      2. Per accedere ai contributi statali, previsti dall'articolo 3, gli interventi di cui al comma 1 devono essere funzionali alla piena salvaguardia dei caratteri storici, artistici e architettonici dei borghi, e devono essere progettati e attuati nel pieno rispetto dell'edilizia tradizionale del luogo e del paesaggio, nel rispetto e nella valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei borghi, concorrendo alla migliore fruibilità collettiva delle presenze storiche, architettoniche e sociali esistenti.

Art. 2.

      1. Ciascun comune individua i borghi per i quali si rende necessario il recupero dell'esistente patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, prendendo in considerazione non solo i centri urbani, ma anche eventuali insediamenti le cui strutture unitarie o frammentarie, anche se parzialmente conservate o trasformate nel tempo, hanno un particolare interesse storico-artistico, storico-testimoniale, archeologico, urbanistico o ambientale.
      2. Gli interventi oggetto dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 sono elaborati e presentati dai singoli comuni interessati, e sono oggetto di accordi di programma

 

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tra il comune, la regione e il Ministero per i beni e le attività culturali, che individua, tra l'altro, le risorse necessarie alla loro attuazione.
      3. L'ambito degli interventi di riqualificazione urbanistica ammessi al contributi statale di cui all'articolo 3, comma 1, deve riguardare: interventi di conservazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, nonché l'eliminazione di eventuali elementi non originari, attraverso programmi di consolidamento statico e antisismico degli edifici, di adeguamento igienico, tecnologico e di risparmio energetico.
      4. Il programma dettagliato degli interventi di cui al presente articolo è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali, e sottoposto, per la verifica dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 1 e dal comma 3 del presente articolo, al parere vincolante della commissione provinciale istituita dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della soprintendenza competente per territorio per i beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3.

      1. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo degli interventi di cui alla presente legge.
      2. Ai progetti cofinanziati ai sensi della presente legge possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del comune interessato.
      3. Le regioni interessate disciplinano, con propri provvedimenti, le modalità e le caratteristiche dei programmi e dei progetti di riqualificazione ammessi al contributo statale ai sensi della presente legge.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni

 

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di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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