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PDL 6293-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6293-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3684)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

dal ministro della salute
(STORACE)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(BUTTIGLIONE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 gennaio 2006

(Relatore: GARAGNANI)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge n. 6293. La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 26 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato A.C. n. 6293.

 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6293, nel testo trasmesso dal Senato,

            ritenuto che, in relazione ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,

        il complesso del provvedimento si configura palesemente in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative, nonché con le esigenze di semplificazione e di riordinamento della legislazione vigente e dei connessi parametri di omogeneità, chiarezza e proprietà di formulazione, ed in particolare:

            esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità - peraltro già presenti nella originaria formulazione di 5 articoli concernenti l'università, i beni culturali, soggetti affetti da gravi patologie, la rinegoziazione di mutui - sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 17 nuovi articoli) riguardanti materie del tutto eterogenee così da rendere impossibile rinvenire una ratio unificante del complesso dell'articolato;

            dispone, all'articolo 3, comma 3, la modifica di una norma che è stata interamente novellata dall'articolo 6, comma 3, del successivo decreto legge n. 4 del 2006, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (attualmente all'esame della Camera e su cui il Comitato si è già espresso in data 18 gennaio 2006), determinando una sovrapposizione di fonti normative non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e che rende incerta l'individuazione della disciplina concretamente applicabile; analogamente, l'articolo 4-quater riproduce una disposizione contenuta nel progetto di legge A.C. 6229, in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio 2006;

            modifica, sia direttamente che indirettamente, norme di rango secondario (ad esempio all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 5-ter);

            dispone, all'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, una disciplina di rango primario che opera «in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

            detta, all'articolo 1-bis, disposizioni di rango primario volte a ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole

 

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paritarie e delle scuole non paritarie, abrogando contestualmente la norma che affidava tale compito ad un decreto ministeriale, circostanza che si pone in difformità con le esigenze di delegificazione e di semplificazione dell'ordinamento;

            reca modifiche ovvero deroghe alla normativa vigente senza procedere ad un adeguato coordinamento esplicito: ad esempio, l'articolo 1-ter interviene sulle modalità applicative dell'articolo 1 della legge n. 186 del 2003, in materia di inserimento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, senza procedere ad una novella di quest'ultima disposizione; l'articolo 1-quater, nell'autorizzare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale all'assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, configura una deroga implicita alle disposizioni relative al blocco delle assunzioni nel triennio 2005-2007 di cui all'articolo 1, commi 95-98, della legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004); l'articolo 5-quinquies, in materia di potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute, incide sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, senza procedere alla novellazione di quest'ultima disposizione;

            opera, agli articoli 4-ter e 5-quater, modifiche a disposizioni legislative di recente approvazione;

            adotta espressioni generiche o contraddittorie ovvero dal significato normativo non immediatamente comprensibile (ad esempio, l'articolo 1-quinquies, affida al commissario straordinario dell'istituto italiano di studi germanici il compito di «riordinare lo stesso istituto configurandolo quale ente pubblico»);

            non utilizza, agli articoli 1-octies, 1-decies e 4-ter, la tecnica di novellazione conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            invita le Commissioni a valutare quanto sopra detto ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto

 

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alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati; con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto in esame in rapporto all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2006, si abbia cura di evitare l'inserimento in provvedimenti d'urgenza, contestualmente all'esame del Parlamento, di diverse modifiche relative ad una medesima disposizione e si adottino comportamenti idonei - ove si verifichi tale situazione - a rimuovere la sovrapposizione tra le fonti normative che persiste fino al momento della conversione dei decreti legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6293 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 250 del 2005, recante «Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione dei mutui», approvato dal Senato;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «norme generali sull'istruzione», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela dell'ambiente dell'ecosistema e dei beni culturali», «difesa e forze armate», che le lettere n), g), e), s) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché alle materie «ricerca scientifica e tecnologica», «istruzione», «coordinamento della finanza pubblica», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», «tutela della salute», «professioni», affidate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento alla disposizione introdotta dall'articolo 3, comma 3, che reca una integrazione del comma 2 dell'articolo 97 della

 

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legge n. 388 del 2000 - concernente interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili - si richiama l'attenzione della Commissione di merito sul fatto che il predetto comma 2 dell'articolo 97 è stato integralmente sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 - recante semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità - entrato in vigore in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto-legge in esame.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato per quanto di competenza il disegno di legge n. 6293, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito - provvedendo se del caso alle opportune clausole di coordinamento - la compatibilità tra la disposizione di cui all'articolo 4-quater («Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie») e quanto disposto dal disegno di legge n. 6229 («Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione»), definitivamente approvato dalla Camera il 24 gennaio 2006. L'articolo

 

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2 di tale disegno di legge dispone infatti che «l'esercizio delle professioni sanitarie [...] è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione».


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 6293, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, approvato dal Senato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 1-septies - che stabilisce l'equipollenza della laurea in scienze motorie alla laurea in fisioterapia subordinatamente alla frequenza certificata di un «corso su paziente» da istituire presso le università con un decreto ministeriale - con la nuova disciplina degli ordinamenti didattici universitari e di chiarire se il provvedimento ministeriale istitutivo del corso di cui al citato articolo sia demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero al Ministro della salute;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 3 del decreto-legge in esame, che, mediante novella all'articolo 97, comma 2, della legge n. 388 del 2000, esonera i soggetti affetti da sindrome da talidomide da ogni visita medica, anche a campione, volta all'accertamento della permanenza della disabilità, con l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2006. Quest'ultima disposizione, infatti, ha sostituito a sua volta l'articolo 97, comma 2, della predetta legge n. 388 del 2001, prevedendo che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti individuati con apposito decreto interministeriale siano esonerati da ogni visita medica successiva volta a verificare la sussistenza della patologia;

 

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            c) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dall'articolo 1-septies e dall'articolo 4-ter con la nuova disciplina in materia di professioni sanitarie non mediche, approvata dalle Camere, che modifica in alcuni aspetti la disciplina esistente sui titoli di studio per l'abilitazione all'esercizio delle professioni in questione.


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