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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6292-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6292 e rilevato che:
esso reca un contenuto che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato durante il procedimento di conversione, presenta carattere eterogeneo, pur essendo le disposizioni introdotte genericamente riferibili alla medesima materia elettorale;
in via generale appare criticabile procedere a modifiche della legislazione elettorale non aventi carattere organico;
specificamente, sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento in esame presenta ulteriori profili problematici, in quanto reca norme in materia elettorale in difformità cori quanto stabilito dall' articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, secondo cui i1 Governo non può, mediante decreto-legge, «provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione», tra le quali è compresa la materia elettorale; tale circostanza, peraltro, non infrequente in prossimità di scadenze elettorali in relazione alla limitata finalità di regolare aspetti di carattere organizzativo, suscita nel caso di specie perplessità maggiori, in quanto sono state introdotte disposizioni che disciplinano aspetti quali la presentazione delle liste e delle candidature nonché le cause di ineleggibilità;
riproduce integralmente, all'articolo 3-sexies, introdotto dal Senato, i contenuti della proposta di legge S. 3729, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati lo scorso 12 gennaio;
la tecnica della novellazione, all'articolo 3-ter, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1 - che mira a consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria
all'articolo 3-ter, comma 1, lettera d) - che aumenta i limiti delle spese elettorali mediante una novella testuale all'articolo 7, comma 6 della legge n. 515 del 1993 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come interamente sostitutiva del terzo periodo del citato articolo 7, per ovviare all'inconveniente di sostituire una cifra che non compare testualmente nella nonna oggetto di intervento, ma è frutto di successivi adeguamenti apportati con decreti ministeriali ed è espressa in lire;
sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione:
all'articolo 1 sia valutata dalla Commissione l'opportunità di specificare che le modalità ivi previste di voto domiciliare sono riferibili esclusivamente alle votazioni effettuate sul territorio nazionale;
sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
sia valutata dalla Commissione l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento al fine di integrarlo con il riferimento al contenuto degli articoli 3-bis e seguenti, inseriti durante il procedimento di conversione al Senato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo.
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 6292;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere le misure di cui all'articolo l anche all'avente diritto al voto domiciliare che non dimori nell'ambito del territorio del comune o della provincia per cui è elettore.
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