Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 6246

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6246



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche all'articolo 468 del codice di procedura penale, in materia di citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

Presentata il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Una delle problematiche che si pone, in generale, nel processo penale, è quella relativa alla tutela delle vittime dei reati e, in specifico, alla richiesta di risarcimento del danno. Da una parte, vi è chi sostiene che - soprattutto dopo l'entrata in vigore del codice penale del 1989 (che ha una struttura tendenzialmente accusatoria) e la conseguente normativa di non obbligatorietà della sospensione del processo civile in caso di pendenza di un processo penale per lo stesso fatto - dovrebbe essere addirittura eliminata la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale. Il danneggiato dal reato, quindi, potrebbe chiedere il risarcimento dei danni nel solo ambito di un processo civile, in tale modo evitando che la richiesta risarcitoria di carattere economico in un procedimento nel quale si deve verificare la responsabilità penale di un imputato, e si esercita la potestà punitiva dello Stato possa in qualche modo influenzare la decisione finale sia in tema di responsabilità, sia in relazione alla commisurazione della pena.
      Tuttavia il legislatore ha, finora, acceduto a una diversa tesi, ritenendo utile mantenere la possibilità per la vittima, o per il danneggiato dal reato, di intervenire nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, partecipando - di fatto, in parità con le altre parti processuali - alla decisione finale.
      In questo contesto possono sorgere però dei problemi che hanno anche determinato una giurisprudenza oscillante, in quanto la costituzione di parte civile può avvenire, ai sensi dell'articolo 79 del codice di procedura penale, e a pena di inammissibilità, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo
 

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484 del medesimo codice, e cioè prima dell'inizio del dibattimento di primo grado. Poiché, però, le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, di periti o di consulenti tecnici, nonché delle persone indicate dall'articolo 210 del medesimo codice, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame (articolo 468 del medesimo codice), si è posto e si pone il problema se la parte offesa, non ancora costituita parte civile, rientri tra i soggetti che possono indicare testimoni, consulenti eccetera, salvo poi costituirsi parte civile, seppur evidentemente prima dell'apertura del dibattimento.
      Per evitare decisioni contrastanti e per dare certezza in relazione a una circostanza che può avere una significativa rilevanza ai fini processuali per la tutela dei diritti della parte offesa o della persona danneggiata dal reato, si ritiene opportuno modificare l'articolo 468 del codice di procedura penale, prevedendo espressamente che anche la parte offesa o il suo difensore possano presentare la lista testimoniale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: «Le parti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la parte offesa o il suo difensore,».


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