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PDL 6239

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6239



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro delle comunicazioni
(LANDOLFI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

 

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con il ministro della salute
(STORACE)

e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003

Presentato il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, rappresenta il più importante sviluppo delle attuali relazioni tra queste regioni a seguito del ristabilimento della pace e della democrazia all'interno della regione centroamericana nei primi anni '90 ed a seguito degli obiettivi di cooperazione per l'integrazione regionale, la coesione sociale e la riduzione della povertà nell'area centro e sudamericana, stabiliti durante i Vertici di Rio del 1999 e di Madrid del 2002. Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di Associazione che comprenda una zona di libero scambio.
      Il dialogo politico tra Unione europea (UE) e America centrale, in particolare, risale agli impegni assunti dalle Parti nel quadro del dialogo di San José del 1984 ripreso poi a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002. Nello stesso periodo si formalizzano le attuali relazioni di cooperazione tra le Parti nel contesto dell'Accordo quadro di cooperazione del 1993, fatto a San Salvador il 22 febbraio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 63 del 12 marzo 1999), che ha riservato alla regione centroamericana la parte più cospicua, in termini relativi, di finanziamenti stanziati dalla cooperazione comunitaria.
      Nel maggio 2002 durante il Vertice di Madrid Unione europea - America Latina e Caraibi, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e delle Repubbliche centroamericane hanno deciso di negoziare un unico Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le due regioni, riconoscendo i progressi registrati nel processo d'integrazione economica in America centrale testimoniati soprattutto dall'impegno per la rapida istituzione di un'unione doganale centroamericana.
      Nel dicembre 2002, il progetto di direttive di negoziato per tale accordo è stato sottoposto al Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE), che lo ha approvato nel marzo 2003, cui sono seguiti un primo ciclo di negoziati tenutisi a Panama dal 13 al 15 maggio 2003 ed un secondo a Bruxelles dal 29 settembre al 1o ottobre 2003.
 

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      Il nuovo Accordo UE-America centrale, che sostituirà sia quanto stabilito nel quadro del dialogo di San Josè che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre volet:

          dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga;

          dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile;

          dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.

      Il dialogo e la cooperazione europea con il Centro-America si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale, considerando tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'UE e i partners latino-americani, al fine di incentivare soprattutto il dialogo politico infraregionale quale strumento per il mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.
      L'Accordo è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003, durante il semestre di Presidenza italiana all'UE. Allo stato attuale sono aperte le procedure di ratifica secondo le norme costituzionali interne a ciascuno Stato parte.
      L'Accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione, rinviando le tematiche strettamente commerciali ad accordi futuri. Vengono eletti due obiettivi principali: il rafforzamento delle relazioni bi-regionali attraverso la promozione di un dialogo politico continuo e l'implementazione della cooperazione regionale ed infraregionale e la creazione delle condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati raggiunti a Doha (Quatar) nell'ambito del programma di lavoro della IV Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, un Accordo di Associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che preveda la creazione di una zona di libero scambio. L'Accordo, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tre la Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tre le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area centroamericana; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
      L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 55.1) ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne di ratifica (articolo 54.1). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore sostituirà, peraltro, l'Accordo quadro di cooperazione del 1993.

Principi, obiettivi e ambito di applicazione (Titolo I, articoli 1 e 2).

      Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo quale elemento essenziale del presente Accordo. L'essenzialità di tale elemento implica che, qualora una Parte violi i princìpi democratici o i diritti dell'uomo in maniera sostanziale, l'altra Parte avrà titolo a sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'Accordo.
      Il dialogo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro di una cooperazione rafforzata in materia di scambi, investimenti e relazioni economiche puntando sull'integrazione regionale. Il consolidamento

 

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del dialogo e della cooperazione ha come comune obiettivo quello della stabilità politica e sociale nell'area centroamericana e della creazione, quindi, delle condizioni necessarie, per negoziare un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambi che istituisca anche un'area di libero scambio. Fondamentale è, inoltre, l'impegno di entrambi nella lotta contro la corruzione e contro la produzione ed il traffico di droga (articolo 2).

Dialogo politico (Titolo II, articoli 3-5).

      Le Parti, decidendo di approfondire le volontà politiche ed i princìpi emersi dal processo di dialogo di San Josè, concordano che il nuovo dialogo è teso alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale. Le principali tematiche individuate sono quelle relative allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale, alla riduzione della povertà, alla migrazione, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti, ai diritti dell'uomo, verso le quali si cercherà nella misura del possibile di elaborare iniziative congiunte attraverso l'ampio scambio di informazioni (articolo 3).
      Soprattutto nel settore della politica estera e di sicurezza si assume un preciso impegno di coordinamento delle singole posizioni nelle opportune sedi internazionali (articolo 5).
      Il dialogo sarà condotto oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione anche a livello operativo.

Cooperazione (Titolo III, articoli 6-50).

      Le Parti concordano che la cooperazione tra le due regioni deve tendere a garantire al loro interno un adeguato equilibrio tra le componenti economica, sociale ed ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. Si è deciso di cooperare, pertanto, anche in materie trasversali che vanno dalle questioni di genere, alla salvaguardia e al rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, alla ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, all'integrazione regionale.
      La metodologia della cooperazione potrà essere concordata secondo le necessità degli interventi ma deve garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse (articoli 6 e 7).
      Si può suddividere la parte di testo che si incentra sulla cooperazione in quattro grandi aree:

          cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo;

          cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali;

          cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;

          cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori.

Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto (articoli 8-12).

      Per assicurare il consolidamento del processo di democratizzazione, le Parti hanno concordato di sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile con attività di gestione dei processi elettorali, di lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, e di rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura (articolo 8).
      Sempre a tale fine è necessario, inoltre, prevenire tutte le tensioni sociali che potrebbero degenerare in veri e propri conflitti. Si è concordato che l'opera di prevenzione si concentrerà, soprattutto, sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali e su politiche di pari opportunità che coinvolgano trasversalmente tutti gli strati della società; e che particolare sostegno avranno i processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione (articolo 9).

 

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      Il rafforzamento dello Stato di diritto e l'affermazione del principio del buon governo dovranno passare per il miglioramento del quadro giuridico ed istituzionale oltre che per un ammodernamento dell'apparato burocratico: è necessario, infatti, uno snellimento della massa burocratica e dei relativi procedimenti che dovranno essere condotti nell'evidenza delle responsabilità personali dei funzionari. Fondamentale in quest'opera saranno il dialogo per lo scambio delle cosiddette best practies maturate dall'esperienza accumulata in Europa, ed il rafforzamento dei sistemi giudiziari (articolo 10).
      Le Parti hanno concordato che il miglioramento delle situazioni nazionali consentirà il passaggio all'obiettivo successivo e cioè il potenziamento del processo di integrazione regionale dell'America centrale, in particolare per quanto riguarda la futura istituzione di un mercato comune. La cooperazione per implementare tale processo potrebbe prevedere, per esempio, la fornitura di assistenza per l'istituzione di un'unione doganale effettivamente funzionante o addirittura di un mercato comune infraregionale per poi accedere a quello comune regionale.

Cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli 13-39).

      Nell'ambito della cooperazione commerciale, le Parti concordano che l'obiettivo comune deve essere l'integrazione dei Paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; a tale fine un programma integrato di cooperazione deve necessariamente stimolare, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, le capacità nazionali (soprattutto in termini di diversificazione dei prodotti) e lo sviluppo delle relazioni commerciali all'interno della regione centroamericana e con l'Unione europea (articolo 13).
      Nel settore dei servizi, le Parti hanno concordato che i settori di cooperazione verranno di volta in volta individuati, al fine di ottenere un miglioramento in termini di competitività della realtà centroamericana, nel rispetto delle norme GATS (General Agreement on Trade Services) (articolo 14).
      Lo stesso dicasi per la cooperazione in materia di proprietà intellettuale finalizzata non solo a trasferire in quei Paesi il necessario know how per garantire lo sviluppo, ma anche ad innalzare i livelli di applicazione e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 15).
      La cooperazione in materia di appalti è finalizzata alla promozione di procedure reciproche, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli (articolo 16).
      La cooperazione in materia di politica della concorrenza è volta alla promozione ed applicazione di regole sulla concorrenza e soprattutto alla divulgazione delle informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui reciproci mercati. In parallelo, si è concordata anche una cooperazione in materia doganale al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e che prevede, per esempio, la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, o l'uso di dichiarazioni semplificate. È importante sottolineare che le Parti hanno ipotizzato come possibile la conclusione di un protocollo di reciproca assistenza in materia nel quadro del presente accordo (articolo 17-18).
      Le Parti hanno anche concordato la fornitura ai Paesi centroamericani di un programma di assistenza tecnica in materia di normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in tali Paesi sistemi e strutture compatibili non solo tra loro, ma anche con le norme comunitarie ed internazionali in materia. Si ritiene che oltre alle facilitazioni doganali, anche la cooperazione in materia di regole tecniche e valutazione di conformità, favorendo l'accesso ai mercati internazionali, può costituire uno dei principali motori dello sviluppo commerciale di quei Paesi (articolo 19).
      La cooperazione industriale, promuovendo la creazione di partenariati transnazionali,

 

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joint ventures, reti informative, sarà sostanzialmente lasciata alle iniziative delle singole Parti in ordine alle loro specifiche priorità (articoli 20 e 21).
      La cooperazione nei settori dell'agricoltura, pesca e risorse naturali tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologie con iniziative che prevedono la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli, lo scambio di informazioni, esperimenti scientifici e tecnologici, la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti allo sfruttamento e all'utilizzo delle risorse minerarie, allo scambio di esperti. In particolare, all'interno del «sistema delle preferenze generalizzate» (un sistema che accorda benefìci tariffari ai Paesi in via di sviluppo nelle loro relazioni commerciali con i Paesi terzi sulla base dei princìpi di reciprocità e non discriminazione. Nello specifico, tra UE e America centrale il sistema prevede una speciale franchigia doganale per alcuni prodotti agricoli, la cui coltura è alternativa a quella illegale di sostanze stupefacenti, alcuni prodotti industriali e della pesca) attualmente in vigore nella regione centroamericana, la cooperazione nel settore dell'agricoltura sarà tesa ad incentivare lo sviluppo di colture alternative a quelle illegali di sostanze stupefacenti. La lotta al narcotraffico è, infatti, uno dei motivi ispiratori del dialogo UE-America centrale e degli sforzi congiunti nell'area (articoli 22, 23 e 24).
      La cooperazione nel settore dei servizi, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni mirerà sostanzialmente ad aiutare lo sviluppo in quei settori dei Partner centroamericani attraverso l'elaborazione e la pianificazione di politiche energetiche e strutturali, che consentano lo sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse nei termini, per esempio, di risparmio energetico e sistematizzazione dei trasporti e relative infrastrutture.
      Strumento necessario per assicurare il flusso di informazioni e lo scambio di esperienze, cioè per una reale e fruttuosa cooperazione, è l'utilizzo pieno ed ottimale delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione. Bisogna puntare alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane, promuovendo il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione, la divulgazione delle nuove tecnologie, scambi di personale qualificato e l'elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-goverment (articoli 25, 26 e 27).
      Nel settore del terziario avanzato, la cooperazione in materia di audiovisivi e promozione del turismo si pone l'obiettivo di stimolare la produzione e la distribuzione di prodotti di qualità, soprattutto in ambito educativo e culturale; una produzione di qualità, inoltre, promuovendo la bellezza paesaggistica della regione centroamericana, fa da volano a un forte incremento turistico con conseguenti investimenti di settore che producono crescita economica e sviluppo regionale, integrato e sostenibile (articoli 28 e 29).
      La cooperazione nel settore finanziario e degli investimenti presuppone, innanzitutto, un dialogo forte sulle politiche macroeconomiche e futuri sviluppi, al fine di creare un clima stabilmente favorevole agli investimenti e di agevolare le capacità dei reciproci operatori nazionali. Le Parti, dunque, si sono impegnate ad approfondire il dialogo su tutti i principali macro-settori (monetario, finanza pubblica, debito estero, politica fiscale e stabilità macroeconomica) cooperando anche per individuare una serie di indicatori comuni su cui fondarlo.
      Gli strumenti principali della cooperazione in questo settore saranno lo scambio e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità di investimento e sulla legislazione in materia, la semplificazione amministrativa e la creazione di joint ventures. Tutta la parte di armonizzazione normativa della materia è stata lasciata, dove opportuno, alla conclusione di accordi bilaterali tra singoli Stati parte del presente Accordo (articoli 30, 31 e 32).
      La cooperazione nel settore dei dati statistici prevede come obiettivo principale quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, affinché le Parti possano utilizzare i dati statistici relativi ai settori
 

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che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo (articolo 33).
      L'obiettivo dell'incremento degli investimenti non ha fatto perdere di vista anche la speculare necessità di protezione del consumatore e di tutela della privacy da attuare attraverso una migliore comprensione delle legislazioni nazionali in materia e attraverso l'applicazione rigorosa dei trattati internazionali, soprattutto in materia di trattamento dei dati personali (articoli 34 e 35).
      La cooperazione scientifica e tecnologica deve essere organizzata e realizzata nell'ottica di un interesse reciproco e in maniera conforme alle rispettive legislazioni in materia. Si deve provvedere, dunque, allo scambio di informazioni ed esperienze in materia, ad una organizzazione e una promozione delle risorse umane, all'incentivazione dei partenariati scientifici con la partecipazione in essi anche del mondo imprenditoriale quale beneficiario finale dei risultati (articolo 36).
      Nella cooperazione scientifica e tecnologica, un ruolo nevralgico assume il settore dell'istruzione e della formazione professionale che deve essere significativamente migliorata ed incentivata con borse di studio e programmi di scambio di studenti e specialisti ed organizzata in modo da consentire un più facile accesso di donne, giovani, popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani.
      Lo scopo è raggiungere gli obiettivi del Millennio nel settore (i cosiddetti Millennium Development Goals sono quelli stabiliti dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, durante i lavori della Conferenza di Monterrey nel marzo 2000, per risolverei problemi dei Paesi arretrati e promuoverne lo sviluppo: sradicamento dell'estrema povertà e della fame nel mondo; raggiungimento di un livello adeguato ed universale di educazione primaria; promozione delle pari opportunità e rafforzamento del ruolo della donna; riduzione del tasso di mortalità infantile; miglioramento delle condizioni di salute delle madri; lotta all'HIV/AIDS, alla malaria e alle altre epidemie; garanzia di uno sviluppo sostenibile; creazione e implementazione di una partnership globale per lo sviluppo).
      Una sensibilità particolare si ha riguardo alla salvaguardia dell'istruzione delle popolazioni indigene nei loro idiomi (articolo 37).
      La cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali deve tendere alla prevenzione del degrado ambientale, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, alla promozione dell'educazione ambientale in termini di sensibilizzazione e partecipazione attiva della società civile. La cooperazione ambientale deve essere attuata a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi, ma soprattutto deve essere aiutata con il trasferimento di tecnologie pulite e sostenibili e con la creazione di sistemi nazionali e regionali di tutela e salvaguardia delle biodiversità.
      La cooperazione in materia di calamità naturali è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione centroamericana attraverso il potenziamento delle capacità di ricerca, progettazione, controllo e prevenzione dei disastri naturali (articoli 38 e 39).

Cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli 40-46).

      La cooperazione culturale deve avere come obiettivo quello di promuovere i legami culturali tra le Parti e si dovrà svolgere nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale. La cooperazione in questo settore si presenta un ottimo strumento per incentivare l'incremento degli investimenti e centrare anche per questa via l'obiettivo della cooperazione tra le regioni (articolo 40).
      La cooperazione in materia di salute è concordata tra le Parti allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi

 

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dei poveri e del diritto all'uguaglianza di trattamento nel ricevere le cure necessarie, quale fondamentale diritto della persona. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza alimentare e all'opera di sensibilizzazione dei giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate.
      L'opera di dialogo deve essere condotta prevalentemente attraverso partenariati con le Organizzazioni non governative e privati anche in settori non sanitari, quali istruzione, gestione delle reti idriche e sistemi fognari, per creare indirettamente le condizioni che permettono l'avvicinamento della società civile, ed in particolare delle sue fasce più deboli e disadattate, al sistema sanitario nel pieno rispetto delle differenti sensibilità culturali e delle norme nazionali in materia (articolo 41).
      La cooperazione sociale deve tendere a stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società. Tra le finalità della cooperazione rientra anche l'eliminazione della disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra. Fondamentale è, poi, il contributo che deriverà dalla cooperazione con la società civile con la quale è imprescindibile dialogare per una migliore pianificazione degli interventi. La società civile, dunque, potrà essere consultata durante il processo decisionale, essere informata o proporre nuove strategie di sviluppo ed essere beneficiaria dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo e del benessere comune. È previsto un rafforzamento delle politiche, dei programmi e delle azioni volti a garantire, migliorare ed espandere le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori delle relazioni sociali e istituzionali (articoli 43-44).
      La cooperazione in materia di popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, in materia di popolazioni sradicate e di soldati smobilitati, oltre a promuovere la creazione o il consolidamento di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e di gruppi etnici presenti nel territorio centroamericano, deve comprendere tutta una serie di attività, come ad esempio gli aiuti alle comunità locali ed in particolare a quelle che ospitano comunità sradicate; o ancora, aiuti alle persone che rientrano per stabilirsi nei loro paesi d'origine; potenziamento della capacità istituzionale dei Paesi che devono affrontare tali problemi (articoli 45-46).

Cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori (articoli 47-50).

      La cooperazione nella lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa si basa sul principio della condivisione delle responsabilità, il che impone il coordinamento ed il potenziamento degli sforzi congiunti per prevenire e combattere la produzione, il traffico ed il consumo di sostanze illecite. Si prevede, dunque, una cooperazione su programmi di prevenzione, progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, progetti di sostegno per uno sviluppo alternativo delle attuali colture illegali e, soprattutto, cooperare per un potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo. Il potenziamento dei controlli, in particolare, può aiutare nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi illeciti (articoli 47 e 48).
      La cooperazione in materia di migrazione disciplina in maniera innovativa la materia delle questioni migratorie. Le Parti si sono reciprocamente obbligate a riammettere i propri immigrati illegali alla semplice richiesta dello Stato «ospitante» e senza ulteriori formalità, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
      Bisogna, tuttavia, tenere conto della problematicità della materia e che, pertanto, la sua risoluzione necessita di un'elaborazione strategica e programmatica, conforme alle legislazioni internazionali, comunitarie ed interne in vigore, da

 

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operare sui livelli locale, nazionale e regionale.
      Si è concordato di rinviare alla negoziazione di un successivo accordo gli obblighi specifici degli Stati parte in materia di riammissione. L'Accordo di riammissione riguarderà anche la questione della riammissione di cittadini di altri Paesi e di apolidi (articolo 49).
      La cooperazione per la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto ed applicazione delle Convenzioni internazionali in materia e della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ma anche con un interscambio di informazioni, mezzi ed esperienze maturate all'interno dei singoli Stati (articolo 50).

Disposizioni finali e generali (Titolo IV, articoli 51-60).

      Le Parti di impegnano a mettere a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, risorse finanziarie adeguate sulla base di un programma pluriennale da definire quanto prima. Verranno adottate tutte le misure volte a facilitare l'attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, ma anche da parte delle istituzioni centroamericane verranno concesse agevolazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione in oggetto (articolo 51).
      Le Parti hanno deciso di mantenere il comitato misto istituito con l'accordo di cooperazione del 1983 e confermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Hanno altresì deciso di istituire un comitato consultivo misto, formato dai rappresentanti del Comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Si prevede l'istituzione di un comitato interparlamentare tra Parlamento europeo e Parlamento centroamericano (articolo 52).
      L'Accordo si applica oltre che alle Parti come sopra specificato, anche alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti (articolo 53).
      Quando una Parte ritenga che l'altra non abbia ottemperato agli obblighi del presente Accordo potrà adottare le misure che ritenga più opportune, privilegiando quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo, e dando preavviso al comitato misto il quale si deve adoperare per trovare un componimento dello status quo reciprocamente vantaggioso (articolo 56).
      Si è concordato anche sulla possibilità di estendere in futuro le materie oggetto del presente Accordo o il suo campo di applicazione, sempre nel rispetto ed in conformità delle legislazioni nazionali, concludendo specifici accordi di settore. Nessuna opportunità di cooperazione, infatti, deve essere esclusa a priori (articolo 57).
      La protezione dei dati, l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo e i testi facenti fede sono disciplinati dagli articoli 58, 59 e 60.
      In ordine all'individuazione e alla quantificazione di eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli obiettivi e le relative attività di cooperazione indicati nell'Accordo saranno finanziati con fondi ordinari della Comunità europea appositamente stanziati.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione trattandosi di un accordo di natura politica. L'Atto internazionale in questione, essendo un accordo misto (un accordo cioè che comprende anche materia di competenza comunitaria non esclusiva) deve essere recepito dai singoli Stati membri in conformità alle procedure nazionali.
        In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Non sussistono, inoltre, problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.
        La conclusione dell'accordo di riammissione previsto dall'articolo 49 potrebbe comportare una futura regolamentazione amministrativa degli obblighi concordati. L'eventuale produzione normativa di secondo grado, derivando da un obbligo internazionale conforme al diritto comunitario ed internazionale e recepito dal diritto interno, si ritiene non porrà problematiche di compatibilità interna.
        In conclusione, l'Accordo di dialogo e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, non incide - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti articoli e nel relativo Allegato e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
        L'Accordo contiene riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria e ad accordi multilaterali.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione della regione dell'America centrale attraverso l'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici ed il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria. Ribadendo la necessità di intervenire anche in quelli che si potrebbero definire i classici settori di cooperazione (rafforzamento istituzionale, sviluppo scientifico e tecnologico, sviluppo economico e sociale, eccetera), l'attenzione nell'area centroamericana è, comunque, puntata principalmente sulla gestione dei flussi migratori per lo più dal centroamerica verso l'Europa e sulla lotta al narcotraffico attraverso lo sviluppo di colture alternative nella logica del sistema delle preferenze generalizzate. Soprattutto in questo settore si afferma la particolarità di un dialogo che non propone istanze esclusivamente repressive, ma mira a fornire sostegno e strumenti che creino condizioni di sviluppo favorevoli ad una progressiva eliminazione del fenomeno. Nessuna azione di cooperazione sarebbe infatti veramente efficace senza prima ristabilire in quell'area la cultura della legalità.
        Sono destinatari diretti del provvedimento, in primo luogo, tutte le amministrazioni degli Stati parte dell'Accordo; in secondo luogo, gli operatori economici dell'Unione europea della regione centroamericana che operano in tutti i settori contemplati.
        L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in America centrale è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione. L'Accordo, pertanto, pur non avendo ad oggetto misure di liberalizzazione economica o commerciale, mira ad instaurare un partenariato strategico euro-latinoamericano nel settore politico e sociale, per creare le migliori condizioni attrattive degli investimenti e per la partecipazione ad un futuro mercato comune.
        Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese, contribuendo a stabilizzare la situazione geopolitica nell'area centroamericana, dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche.

        L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'America centrale mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione centroamericana attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.

 

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        L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione consente all'Unione europea di contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo sviluppo sostenibile dell'America centrale. L'Accordo in oggetto consentirà alle realtà nazionali centroamericane di mutuare dagli ordinamenti e dalle esperienze europee i princìpi dell'integrazione economica e commerciale, per migliorare l'organizzazione ed il funzionamento del neoistituito mercato comune all'interno dell'area, anche in vista dei suoi futuri rapporti con quello europeo.
        L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione Unione europea-America centrale contribuisce, dunque, ad aiutare gli Stati di quella regione a diventare autosufficienti e ben governati e ad avvicinare i loro sistemi giuridici ed economici a quelli dell'Unione europea. La previsione della costituzione in futuro di un'area di libero scambio presuppone l'esistenza di un sistema-doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni centroamericane devono inoltre soddisfare norme di qualità che si avvicinano agli standard internazionali.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati, e di medio/lungo periodo.

        Lo sviluppo durevole dell'America centrale e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali centroamericane, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento agli standard dell'Unione europea nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.
        L'Accordo di dialogo politico e cooperazione riflette la politica e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. La sua attuazione contribuisce a fare realizzare ai singoli Paesi e alla regione centroamericana nel suo complesso cambiamenti duraturi, a radicare la cultura dello Stato di diritto e del buon governo, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento agli standard europei.

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        L'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane.
        Esso si configura piuttosto come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni centroamericane nel loro processo di transizione.
        Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni

 

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centroamericane, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione che ricade sulla Commissione europea pur se di concerto con gli Stati.

E) Aree di criticità.

        La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.

F) Opzioni alternative.

        L'Accordo si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore, rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni contrattuali globali tra l'Unione europea e l'America centrale.
        Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione europea - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle autorità dei Paesi centroamericani.
        Va sottolineato come la Commissione, pur basandosi sulla prassi generalmente seguita in campo comunitario per la conclusione degli Accordi di cooperazione, si sia posta in questo caso degli obiettivi fortemente innovativi ed avanzati in particolari settori della sua attività di cooperazione. Si è preferito, infatti, concentrare le capacità negoziali su aree di dialogo e di intervento molto precise e puntuali per privilegiare l'approfondimento delle questioni e la natura reciprocamente vantaggiosa delle soluzioni.

G) Strumento tecnico-normativo più adeguato.

        L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 54 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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