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PDL 6222

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6222



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUSSANA, GIBELLI, BALLAMAN, DARIO GALLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, POLLEDRI, SERGIO ROSSI, VASCON

Disposizioni in materia di allontanamento dal luogo di residenza della vittima e di custodia cautelare in caso di minacce o atti di violenza privata da parte di soggetti condannati per delitti contro la libertà sessuale, nonché previsione dell'arresto in flagranza per il reato di minaccia

Presentata il 14 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La violenza sessuale rappresenta una delle maggiori violazioni dei diritti della persona umana che vede, nella stragrande maggioranza dei casi, come vittime le donne.
      Negli ultimi anni il fenomeno ha raggiunto una diffusione allarmante, al punto che tra le cause di morte delle donne di età compresa tra i sedici e i quarantaquattro anni, le brutalità commesse nei loro confronti risultano essere in testa alle statistiche, ancora prima degli incidenti e delle malattie.
      La violenza sessuale rappresenta un grave crimine che segnerà pesantemente l'esistenza futura di coloro che ne sono vittime, condizionandone tutto il futuro affettivo e sessuale. Sotto questo punto di vista, infatti, tale violenza, oltre a rappresentare una gravissima violazione dei diritti della persona, rappresenta un importante problema di «salute pubblica». Questo in quanto alle aggressioni fisiche, che certamente sono le più sanguinose, si devono aggiungere anche quelle psicologiche - come minacce e intimidazioni - che, oltre a essere strettamente legate alla consumazione del reato, possono continuare anche dopo il momento in cui la vittima ha subito violenza. Sotto questo profilo, la cronaca riferisce come spesso il colpevole di un reato di violenza continui a perseguitare
 

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ossessivamente la sua vittima con minacce o atti di violenza privata; o comunque metta in atto nei confronti di chiunque tali comportamenti persecutori. Per la nostra legislazione, purtroppo, una condanna già inflitta per reati contro la libertà personale non assume alcun rilievo sotto il profilo cautelare, anche qualora il soggetto medesimo commetta un ulteriore reato di minaccia o violenza.
      La presente proposta di legge, pertanto, è diretta a sanare una lacuna del nostro ordinamento che finisce per mettere in grave pericolo l'incolumità fisica, se non la vita stessa, delle vittime di reati.
      In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede una nuova sanzione accessoria nei confronti di soggetti condannati anche in primo o secondo grado per i reati di violenza privata o minaccia, nel caso in cui i medesimi siano stati già condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di violenza sessuale. In tale caso, al fine di tutelare l'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, si prevede la possibilità di applicare la sanzione dell'allontanamento del reo dalla residenza di questi ultimi. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di allontanamento, si prevede la reclusione da due a cinque anni, cioè la stessa pena prevista in caso di violazione delle misure di prevenzione. In questa ipotesi si prevede, tra l'altro, l'applicazione obbligatoria della misura cautelare della custodia in carcere.
      Al comma 3 del medesimo articolo si prevede l'applicazione obbligatoria della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei soggetti denunciati per i delitti di violenza o minaccia, qualora i medesimi siano stati già condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati di natura sessuale.
      L'articolo 2 della proposta di legge introduce una nuova lettera dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, prevedendo espressamente la possibilità di disporre l'arresto facoltativo per il reato di minaccia previsto dall'articolo 612 del codice penale. Gli attuali limiti edittali di pena non consentono, infatti, di disporre l'arresto facoltativo in flagranza, applicabile invece per il reato di violenza privata, sanzionata con la reclusione fino a quattro anni.
      Con tali modifiche proponiamo di tutelare adeguatamente quanti sono vittime di continue persecuzioni, messe in atto da chi, già riconosciuto colpevole di reati sessuali, dimostra una vera e propria ossessione e deformazione mentali che potrebbero condurre a risultati spesso irreparabili, con la commissione di reati gravissimi come l'omicidio. Per tale motivo riteniamo giusto prevedere che possa essere disposto l'allontanamento dell'imputato dal luogo di residenza della persona offesa e, in caso di inosservanza, la custodia cautelare in carcere per l'autore di minacce o di atti di violenza privata, soprattutto se gravi o reiterate. Alla luce di quanto esposto confidiamo in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei confronti dei soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 610 e 612 del codice penale, qualora siano stati già condannati anche con sentenza non definitiva per i delitti di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, è disposto l'allontanamento dal luogo di residenza della persona offesa, qualora sussistano esigenze di tutela della incolumità della persona medesima o dei prossimi congiunti.
      2. L'inosservanza dell'obbligo di allontanamento di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a cinque anni. L'imputato di tale delitto è sottoposto alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura penale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 274 del medesimo codice.
      3. Il soggetto denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 610 e 612 del codice penale, qualora sia stato già condannato anche con sentenza non definitiva per i delitti di cui agli articoli 609-bis e seguenti del codice penale, è sottoposto alle misure cautelari personali di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura penale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 274 del medesimo codice.

Art. 2.

      1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

      «c-bis) minaccia prevista dall'articolo 612 del codice penale;».


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