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PDL 6198

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6198



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAPARINI

Modifica all'articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di passaporti

Presentata il 23 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della pedofilia e del turpe commercio di bambini deve essere affrontato dal legislatore sia con norme repressive di carattere penale, sia sul piano della collaborazione internazionale, giudiziaria e di polizia, sia attraverso accordi internazionali che chiamano in causa principalmente la responsabilità del Governo. L'esistenza di organizzazioni criminali che si sono rese responsabili di sottrazione di minori per il successivo sfruttamento nel mondo della pedofilia o della prostituzione minorile o per l'espianto clandestino di organi impone nuove e più efficaci misure di sicurezza. In questo quadro complesso di interventi il legislatore non può esimersi dal predisporre tutti i provvedimenti idonei a rendere sempre più difficile la commissione di reati che abbiano come vittime i minori.
      Ogni anno, in Italia, le Forze dell'ordine avviano circa 3.000 ricerche di minori scomparsi. Un fenomeno socialmente rilevante e anche difficile da classificare che va dal rapimento, alla sottrazione attuata da un familiare, alla fuga volontaria per i minori in età adolescenziale. Il concetto di «scomparsa» comprende tutte quelle situazioni in cui si perdono le tracce di un minore, indipendentemente dalle cause, volontarie o meno, del suo allontanamento dal luogo di residenza. Le ricerche delle Forze dell'ordine prendono il via con l'inserimento del nominativo del minore nello schedario «Fatti e denunce» della Banca dati interforze e vengono estese a tutti i Paesi aderenti all'Accordo di Schengen.
 

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Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il minore possa trovarsi in altri Paesi, viene allertata l'Interpol. Contemporaneamente vengono avvertiti tutti gli uffici delle Forze di polizia territoriali. L'intera procedura è integrata dall'attività investigativa, svolta sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.
      Interessante, ai fini della presente proposta di legge, è l'analisi dei dati relativa agli anni dal 2000 al 6 ottobre 2005 della Direzione centrale della polizia criminale - Sistema informativo interforze - CED ed elaborata dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato - Servizio centrale operativo - Divisione analisi. Nella fascia di età tra gli 11 e i 14 anni si evince che si tratta soprattutto di minori di sesso maschile giunti in Italia al seguito di flussi migratori clandestini e spesso affidati dai tribunali per i minorenni a istituti di accoglienza o di assistenza, da cui si allontanano volontariamente rendendosi irreperibili. Molto diversa è invece la situazione che riguarda i minori italiani relativa alla stessa fascia di età: per la maggior parte dei casi di tratta di minori di sesso femminile che si allontanano volontariamente dal proprio domicilio per seri motivi di disadattamento all'ambiente o per gravi dissidi con i familiari.
      Analoghe considerazioni valgono per la fascia di età sia per i minori italiani che stranieri:

Minori dagli 11 ai 14 anni di età
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nazionalità straniera 232 212 256 275 340 261
Nazionalità italiana 27 34 33 44 87 75

      mentre la situazione è significativamente diversa, e più delicata, per la fascia di età fino ai 10 anni, sia per i minori italiani che stranieri:

Minori fino a 10 anni di età
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nazionalità straniera 137 95 96 115 95 142
Nazionalità italiana 42 38 25 33 64 69

      Dall'analisi di questi casi, condotta attraverso una puntuale verifica di tutti i nominativi, si evince che siamo molto spesso in presenza di sottrazione di minori da parte di uno dei coniugi, separato o in via di separazione conflittuale, ai danni del genitore affidatario, oppure di casi in cui entrambi i genitori si sono resi irreperibili con il minore che il tribunale per i minorenni aveva affidato ad appositi istituti di accoglienza o ad altre famiglie.
      La presente proposta di legge rappresenta un modesto ma indispensabile contributo. Con essa si intende modificare l'attuale disciplina relativa ai passaporti e all'espatrio dei minori rendendo obbligatoria l'apposizione della fotografia del minore sul passaporto del genitore o del tutore, in modo da rendere più efficaci i controlli da parte delle autorità preposte ai controlli di frontiera e in ogni caso agevolando i controlli di polizia. Si ritiene infatti che l'attuale disciplina che prevede l'obbligatorietà della foto solo per i minori che hanno compiuto dieci anni non sia giustificata e determini una lacuna che la presente proposta di legge intende colmare.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al numero 2) del secondo comma dell'articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: «Se hanno compiuto gli anni dieci» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso».


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