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PDL 6244

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6244



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale

Presentata il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La violenza contro le donne è forse, tra le violazioni dei diritti umani, quella più vergognosa.
      «Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace» (Kofi Annan, Segretario generale delle Nazioni Unite, 25 novembre 2000). Ancora oggi queste parole risultano più che mai attuali. L'Italia, grazie a una lunga battaglia delle donne, si è dotata soltanto da pochi anni di una legislazione per il perseguimento dei reati di violenza sessuale. L'avere stabilito, con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che la violenza sessuale è un reato contro la persona e non contro la morale costituisce una grande conquista di civiltà per il nostro Paese.
      La legge ha permesso non solo di far emergere il fenomeno, incoraggiando la denuncia da parte delle donne, ma anche il diffondersi di centri e di case antiviolenza su gran parte del territorio nazionale, associazioni di donne che svolgono un'importante funzione di accoglienza, soccorso e assistenza delle vittime, anche durante i processi.
      Tuttavia, nonostante i passi in avanti compiuti, continuano ad allarmare i fatti di cronaca, anche recenti, che evidenziano come la violenza sessuale sia tuttora diffusa, anche nelle forme del «branco».
      Gran parte della letteratura internazionale e alcuni recenti progetti europei in tema di maltrattamenti, abusi e violenza sessuale, mettono in luce come il fenomeno persista in determinate forme e tipologie: l'incremento riguarda in particolare i maltrattamenti domestici, quelli familiari, ed è in crescita un aspetto «inedito» di vessazione, il cosiddetto «stalking». Da una ricerca curata dall'associazione
 

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Differenza Donna - effettuata su un campione di 68 donne della provincia e del comune di Roma che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel periodo compreso fra giugno 1999 e dicembre 2000 - si evince che: con riferimento alle donne che hanno subìto violenza, per il 36,8 per cento dei casi l'autore della persecuzione è l'ex-convivente o fidanzato, negli altri 63,2 per cento dei casi l'ex-marito, quindi la persecuzione, fisica, verbale o psicologica, avviene nella maggior parte dei casi da parte dell'ex-partner anche dopo la separazione.
      Secondo una ricerca dell'Istituto nazionale di statistica presentata lo scorso novembre 2005 da Laura Linda Sabbadini, sugli abusi sessuali sulle donne in Italia, solo un quarto degli stupri avviene per strada e solo nel 18 per cento dei casi il violentatore è sconosciuto alla vittima. La violenza sessuale sulle donne ha per complice le mura domestiche. A essere oggetto di uno stupro o un tentato stupro è il 2,6 per cento delle donne fra 14 e 59 anni di età. La strada è il luogo delle violenze nel 27 per cento dei casi. In tre casi su quattro l'abuso sessuale tentato o realizzato, ha per protagonista un familiare, un amico, un parente. Il 3,1 per cento delle donne nel corso della vita lavorativa sono state sottoposte a ricatti sessuali sul posto di lavoro: l'1,8 per cento per essere assunte e l'1,8 per cento per mantenere il posto di lavoro o avanzare di carriera. Il 55,6 per cento ha finito con il cambiare lavoro volontariamente, solo il 4,4 per cento ha continuato a lavorare, il 3,5 per cento è stata licenziata. Sono per lo più le donne con titolo di studio elevato a essere vittime di ricatti sessuali nel corso della vita: le donne che presentano il tasso di vittimizzazione più basso hanno infatti al massimo la licenza elementare (1,3 per cento). Il nord-est e le isole presentano il minore numero di vittime, così come i comuni più piccoli e medio-piccoli. Inoltre, quando una donna subisce un ricatto sessuale, nel 77,1 per cento dei casi non ne parla con nessuno sul posto di lavoro (65,3 per cento negli ultimi tre anni).
      Anche l'Osservatorio di Telefono rosa rivela, su un campione di segnalazioni del 2005, che la violenza sulle donne è soprattutto un fenomeno casalingo e che l'aumento della violenza tra le mura domestiche è legato anche all'aumento di uso di alcol (+11,2 per cento) e di droghe (+4,8 per cento). La donna risulta più esposta a situazioni a rischio, anche a causa delle difficoltà economiche che la vedono in svantaggio e della carenza dei servizi sociali. Quanto al profilo della vittima della violenza, il più tipico è quello della donna coniugata tra i 35 e i 54 anni di età, con figli, casalinga (24,7 per cento) o impiegata (20,7 per cento) o appunto disoccupata (14,9 per cento), e con un diploma di media superiore.
      In relazione a questo complesso fenomeno è utile avere a mente il quadro legislativo e l'evoluzione normativa in materia di maltrattamenti in Italia. Tra i reati, previsti dal codice penale, riconducibili a casi di maltrattamenti:

          percosse (articolo 581 del codice penale), reato punibile con una pena fino a sei mesi;

          lesione personale (articolo 582 del codice penale), reato punibile da tre mesi a tre anni e procedibile a querela di parte se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni;

          lesione personale grave (articolo 583, primo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito con la reclusione da tre a sette anni;

          lesione personale gravissima (articolo 583, secondo comma, del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punito fino a dodici anni di reclusione;

          omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), reato punibile con la reclusione da dieci a diciotto anni;

          omicidio con dolo (articolo 575 del codice penale), reato punibile con anni di reclusione non inferiori a ventuno;

          ingiuria (articolo 594 del codice penale) reato procedibile a querela di parte;

 

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          violenza privata (articolo 610 del codice penale), reato procedibile d'ufficio e punibile fino ad anni quattro di reclusione;

          minaccia (articolo 612 del codice penale), reato a querela di parte o procedibile d'ufficio a seconda della modalità della minaccia (ad esempio con armi);

          maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), reato sanzionato con la reclusione da uno a cinque anni. Il reato può manifestarsi con qualsiasi comportamento commissivo od omissivo tendente a infliggere sofferenze (Cassazione penale sezione VI, 16 maggio 1996; Manente, 2002) ed è costituito da una molteplicità di comportamenti per ognuno dei quali sia presente nell'aggressore la volontà di maltrattare la vittima dal punto di vista fisico, psicologico, morale o sessuale.

      La normativa contro la violenza sessuale (legge n. 66 del 1996, articoli 609-bis e seguenti del codice penale) presume l'esistenza di reato sempre quando gli atti sessuali sono compiuti con un minore di anni quattordici o quando tali atti sono compiuti con un infra sedicenne, se il responsabile è il genitore o altra persona alla quale il minore è affidato o con cui convive.
      Con l'approvazione della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» sono stati introdotti nel nostro ordinamento civile e penale strumenti innovativi volti a contrastare il problema della violenza familiare e garantire una rapida, anche se temporanea, tutela di chi subisce violenza all'interno delle mura domestiche. Tale legge prevede che sia l'autore della violenza a doversi allontanare dal domicilio familiare, evitando così che sia la vittima a doversi rifugiare in un luogo sicuro e protetto per sottrarsi alle condotte violente del partner e salvaguardare se stessa e i suoi eventuali figli. Prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 2001, in ambito penale l'esigenza di tutela poteva essere garantita dall'applicazione di alcune misure cautelari come il divieto o l'obbligo di dimora (articolo 283 del codice di procedura penale) o la custodia cautelare in carcere (articolo 285 del codice di procedura penale), mentre in sede civile l'unico percorso per ottenere l'allontanamento del coniuge violento era quello della separazione. Ma in tale caso l'adozione da parte del giudice civile di provvedimenti provvisori e urgenti (fra cui l'assegnazione della casa e l'eventuale mantenimento) prevedeva tempi spesso troppo lunghi; rimanevano inoltre escluse dall'applicazione di tali provvedimenti tutte le coppie di fatto.
      Sotto il profilo penale è stata introdotta una nuova misura cautelare (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, articolo 1 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce l'articolo 282-bis del codice di procedura penale) consistente nell'obbligo di «lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza alcuna autorizzazione del giudice che procede». All'interno di queste disposizioni il giudice penale può poi impartire anche specifiche prescrizioni, «qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti» (comma 2 del citato articolo 282-bis), come ad esempio il divieto di «avvicinarsi a luoghi determinati ovvero ai luoghi normalmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti».
      Sotto il profilo civile, invece, è stata istituita una nuova azione avente ad oggetto l'«ordine di protezione contro gli abusi familiari» (articolo 2 della citata legge n. 154 del 2001, che introduce gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile) nei casi in cui la condotta del coniuge o del convivente «è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente». Sulla base dell'articolo 3 della legge in oggetto, che introduce l'articolo 736-bis del codice di procedura civile, possono essere impartiti diversi ordini di protezione, fra cui quello dell'allontanamento dalla casa

 

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familiare nei casi e nelle modalità previsti per l'azione penale, l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare o di altre associazioni che abbiano come forma statutaria il sostegno e l'accoglienza dei soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, l'obbligo da parte della persona allontanata di versare un assegno periodico a favore delle persone conviventi che a seguito dell'allontanamento rimangono prive di mezzi adeguati (anche direttamente dal datore di lavoro, ove previsto dalla legge).
      Tale legge costituisce una valida risposta per quelle donne che per sfuggire alla violenza sono costrette ad andare via di casa con i figli. Le associazioni non governative che gestiscono i centri antiviolenza e, in particolar modo, gli uffici legali dei centri fanno ampiamente ricorso a questa legge che viene recepita e applicata da giudici civilisti e penalisti con riscontri positivi di tutela, anche se temporanea, dei soggetti maltrattati.
      Dal quadro esaminato emerge non tanto la mancanza di strumenti legislativi quanto la necessità di intervenire per dare effettiva attuazione alle leggi vigenti, mediante misure che rafforzino le strategie di contrasto, di riduzione e di prevenzione del fenomeno.
      Sembra, invece, opportuno introdurre una nuova previsione legislativa laddove mancano misure per contrastare in modo specifico il fenomeno delle «molestie assillanti», cosiddetto «stalking». In Italia non esiste ancora una fattispecie penale e ancora meno si sa qualcosa sulla diffusione del fenomeno anche se indagini effettuate dai centri antiviolenza indicano che il fenomeno ha dimensioni preoccupanti con conseguenze spesso letali.
      Numerosi studi internazionali indicano come oltre il 70 per cento delle donne che subivano maltrattamenti da parte del proprio compagno continua a essere a rischio di subire violenza anche dopo la separazione. Una legge contro lo «stalking» è stata introdotta per la prima volta negli Stati Uniti, in California nel 1990. Lo «stalking» si caratterizza per una serie di azioni lesive ripetute nel tempo e dirette verso una specifica persona; si attua con atteggiamenti come seguire, telefonare ostinatamente, lasciare messaggi in segreteria, inviare lettere, fare regali, andare sul posto di lavoro, danneggiare oggetti di proprietà della vittima, appostarsi, inseguire. Queste azioni possono o meno essere accompagnate da minacce credibili a cui può fare seguito una vera e propria aggressione o un omicidio. Le donne che subiscono questa forma di violenza e di terrore vengono limitate nella loro libertà, spesso anche dopo essersi liberate dall'uomo violento, separandosi, continuano a essere minacciate, riportando danni importanti a breve e a lungo termine che ledono la loro integrità psico-fisica, con costi individuali e sociali
altissimi.
      Per questi motivi è necessario introdurre nuove disposizioni che permettano di intervenire per contrastare il fenomeno dello «stalking», graduando l'intervento, dapprima con misure dissuasive, successivamente con misure cautelari e punitive nel caso di reiterazione della condotta, nei confronti degli autori della molestia assillante.
      La presente proposta di legge mira a un potenziamento complessivo della lotta contro la violenza sessuale, mediante l'introduzione delle seguenti misure:

          1) istituzione di un «pool» specializzato di magistrati per tutti i reati legati alla sfera delle violenze, degli abusi sessuali, del maltrattamento e tentato omicidio in ambito familiare, presso le procure della Repubblica, affinché tale attività sia effettuata e coordinata da personale altamente specializzato (articolo 2, comma  1);

          2) potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria presso le questure, affinché il personale sia dotato di appropriata formazione e numericamente adeguato all'ambito territoriale in cui opera (articolo 2, comma 2);

          3) previsione di sportelli presso le questure, al servizio del cittadino che chiede tutela contro le violenze sessuali (articolo 2, comma 3);

 

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          4) istituzione di un Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, presso il Ministero dell'interno, con compiti di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto e di monitoraggio del fenomeno a livello nazionale (articolo 3);

          5) inserimento nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato, l'articolo 609-ter.1, concernente le molestie assillanti (articolo 4);

          6) previsione del gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati di violenza sessuale (articolo 5);

          7) previsione di risorse finanziarie aggiuntive per incentivare la creazione dei pool, potenziare l'organico degli addetti alle attività di investigazione e di contrasto del fenomeno e favorire programmi di aggiornamento e di formazione professionale adeguati agli scopi previsti dalla presente proposta di legge (articolo 6).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine e della magistratura per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia e alla tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, inclusi quelli di molestie assillanti disciplinati dall'articolo 609-ter.1 del codice penale, introdotto dalla presente legge.

Art. 2.
(Istituzione di pool sui reati di violenza sessuale, presso le procure della Repubblica, istituzione di sportelli di sostegno al cittadino presso le questure e potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di violenza sessuale sono istituite, presso le procure della Repubblica, strutture specializzate sui reati inerenti la sfera della violenza sessuale, denominate «pool».
      2. Al fine di potenziare le unità specializzate di polizia giudiziaria costituite presso le squadre mobili di ogni questura e di favorire il coordinamento con le attività dei pool di cui al comma 1, sono previsti corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di abusi, maltrattamenti e violenza sessuale.
      3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno ed assistenza ai cittadini, in relazione ai

 

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fenomeni di abusi, ai maltrattamenti e ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo, ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

Art. 3.
(Istituzione dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale).

      1. Per il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei reati inerenti le violenze sessuali e per il monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale è istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale, di seguito denominato «Osservatorio». La nomina dei componenti dell'Osservatorio è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il decreto di cui al comma 1, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti dell'Osservatorio per il coordinamento delle azioni di lotta alla violenza sessuale.
      4. L'Osservatorio è composto da:

          a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

          b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

 

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          c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          e) tre membri delle regioni proposti dalla Conferenza unificata, rappresentanti rispettivamente le aree del nord, del centro e del sud del territorio nazionale;

          f) due rappresentanti delle associazioni dei centri antiviolenza, designati dal Coordinamento nazionale dei centri antiviolenza.

      5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) raccoglie, con cadenza mensile, dati sugli atti di violenza sessuale perpetuati nel territorio nazionale e li elabora al fine di predisporre una carta delle maggiori aree a rischio. Tale elaborazione è finalizzata al potenziamento degli interventi da parte delle Forze dell'ordine;

          b) redige annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalla Polizia dello Stato, dall'Arma dei carabinieri, dal Corpo della guardia di finanza e dai pool sui reati di violenza sessuale di cui all'articolo 2 una relazione al Parlamento in cui delinea il quadro evolutivo delle fenomenologie criminali attinenti ai reati di violenza sessuale, presenta l'elenco delle aree del territorio nazionale ritenute più a rischio e propone nuovi strumenti di tutela delle vittime di reati a sfondo sessuale;

          c) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a) e b), gli interventi prioritari di prevenzione e di lotta ai reati di violenza sessuale;

          d) individua nuove modalità di intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia;

 

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          e) predispone e coordina campagne di educazione e di comunicazione sui reati di violenza sessuale dedicando particolare attenzione a specifiche campagne di comunicazione rivolte ai cittadini extracomunitari anche al fine di promuovere la conoscenza della cultura e dei costumi nazionali nonché delle pene previste per i reati di violenza sessuale.

      6. Gli interventi di cui al comma 5 confluiscono in un programma, approvato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione del quale è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2006, di 300 milioni di euro nel 2007 e di 700 milioni di euro nel 2008.
      7. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti).

      1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

      «609-ter.1 - (Molestie assillanti) - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.
      Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.
      La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle

 

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stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.
      Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283, 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice di procedura civile».

Art. 5.
(Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale).

      1. Il patrocinio delle vittime di reati legati alla sfera delle violenze sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale è a totale carico dello Stato.

Art. 6.
(Risorse finanziarie finalizzate al potenziamento dell'attività di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di violenza sessuale).

      1. Per l'espletamento delle attività della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-ter.1, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché per il potenziamento delle attività dei pool e delle unità specializzate di polizia giudiziaria, per la formazione e l'aggiornamento professionali degli addetti di cui alla presente legge, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 200 milioni di euro.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 7, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 6, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2006, in 300 milioni di euro per l'anno 2007 e in 700 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, valutato in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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