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PDL 6243

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6243



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

OLIVIERI, FISTAROL

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di computo dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta ai fini della determinazione del premio di maggioranza

Presentata il 22 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Onde evitare che la legittima tutela dell'autonomia della regione Valle d'Aosta, che si è storicamente espressa nella riserva di un seggio alla Camera dei deputati, e di un seggio al Senato della Repubblica in un collegio uninominale maggioritario, non si trasformi in una lesione dell'uguaglianza del voto dei cittadini della Valle d'Aosta, la presente proposta di legge ripristina la normativa vigente nel 1953, quando si adottò un'analoga legge a premio di maggioranza, in modo che tale premio spetti effettivamente alla lista o alla coalizione più votata a livello nazionale, senza escludere la Valle d'Aosta.
      L'articolo 1 riprende anzitutto l'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, il primo testo unico per la Camera dei deputati, e unifica le scadenze con quelle previste dall'articolo 15 del testo unico oggi vigente (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) per il deposito dei contrassegni al Ministero dell'interno; consente poi il collegamento
 

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con le coalizioni nazionali riprendendo la formula di cui all'articolo 16-bis, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 1948, introdotto dall'articolo unico della legge 31 marzo 1953, n. 148.
      L'articolo 2 riprende l'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, che stabiliva l'eventuale ballottaggio per il collegio della Valle d'Aosta, e il punto IV dell'articolo unico della legge n. 148 del 1953 che aveva chiarito come il collegamento per determinare lo schieramento beneficiario del premio valesse con i risultati del primo turno, in modo da tenere distinto, ma non rigidamente separato, l'impatto sul risultato nazionale dalla logica del collegio uninominale della Valle d'Aosta.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 92 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, non prima delle ore 8 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione e non oltre le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente, presso la cancelleria del tribunale di Aosta. Le candidature sono ammesse al collegamento di cui all'articolo 18 anche se non sono state presentate in altre circoscrizioni;».

Art. 2.

      1. L'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

      «Art. 93. 1. Il tribunale di Aosta, costituito in ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 13, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.
      2. È proclamato eletto il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, ha luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati che hanno conseguito il maggiore numero di voti.
      3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

 

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      4. Ai fini della determinazione della coalizione di liste o della lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi di cui al numero 2) del comma 1 dell'articolo 83 si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione».


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