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PDL 6219

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6219



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FALANGA

Disciplina negoziale del rapporto di impiego del personale della magistratura ordinaria e disposizioni per la rideterminazione delle classi stipendiali

Presentata il 13 dicembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende adeguare alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della magistratura ordinaria alle regole e ai princìpi già da tempo vigenti per gli altri comparti non contrattualizzati del pubblico impiego.
      Come è noto, la legge n. 448 del 1998 ha esteso i meccanismi di adeguamento retributivo automatico originariamente previsti dalla legge n. 27 del 1981 per il solo personale delle magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile anche ad altre categorie del pubblico impiego e, in particolare, ai diplomatici, ai docenti e ricercatori universitari, agli ufficiali superiori delle Forze armate, ai dirigenti di prefettura e della Polizia di Stato.
      In sostanza, gli stipendi di tali categorie di pubblici funzionari e dirigenti vengono adeguati, ogni tre anni, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati, nel triennio precedente, dalle altre categorie di pubblici dipendenti.
      In tale modo il legislatore intendeva evitare che queste peculiari categorie di funzionari e dirigenti pubblici potessero avvalersi della loro, indubbiamente delicata, funzione per conseguire, attraverso forme di contrattazione con il Governo, vantaggi economici e normativi sproporzionati rispetto alle altre categorie di pubblici dipendenti.
      Veniva inoltre ridotta, se non del tutto eliminata, la necessità per tali categorie di far ricorso a scioperi per motivi sindacali ed economici.
      Tale intervento appariva opportuno sia perché, come nel caso delle Forze armate e di polizia, si trattava di forme di lotta
 

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sindacale non consentite sia perché esse venivano intese, come nel caso dei diplomatici e del personale di magistratura, idonee a provocare allarme e sconcerto nell'opinione pubblica.
      Senonché tale meccanismo si è dimostrato, negli ultimi anni, non più perfettamente in linea con i cambiamenti intervenuti, medio tempore, nella struttura retributiva del pubblico impiego.
      Il sistema di calcolo della legge del 1981, infatti, non tiene conto, ai fini della determinazione della media degli incrementi realizzati dal pubblico impiego, del trattamento economico non tabellare, quello cioè variabile perché legato al raggiungimento di standard di prestazione od obiettivi predeterminati.
      Tale parte costituisce, ormai, una percentuale non trascurabile degli incrementi medi complessivi e non prevedere che essa venga corrisposta o, comunque, presa in considerazione per l'adeguamento degli stipendi delle categorie non contrattualizzate significa vanificare la ratio delle ricordate leggi n. 27 del 1981 e n. 448 del 1998.
      Non a caso, negli anni scorsi, le categorie non contrattualizzate diverse dalla magistratura ordinaria hanno già rappresentato con forza tale problema e hanno visto soddisfatte le loro aspettative con una serie di provvedimenti legislativi che hanno creato un efficiente sistema di negoziazione idoneo a tradursi in accordi sul trattamento economico accessorio e variabile.
      Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, per i diplomatici, al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 per il personale della carriera prefettizia e all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze dell'ordine.
      La presente proposta di legge, dunque, non fa altro che estendere al personale di magistratura, ovvero proprio a quello per il quale fu inizialmente concepito il meccanismo di adeguamento automatico poi applicato ad altre tipologie di rapporti di pubblico impiego particolarmente qualificati, procedure e princìpi già adottati e funzionanti per i funzionari di polizia, i funzionari di prefettura e il personale diplomatico.
      Esso, d'altra parte, non implica, di per sé, un costo economico immediato ma getta le basi per disciplinare, in modo più equo e trasparente, le modalità di discussione e determinazione dei futuri incrementi economici che, su base dialettica e negoziale, si verranno a stabilire.
      La disposizione dell'articolo 6, invece, prende doverosamente atto, ai fini della determinazione delle classi stipendiali della magistratura ordinaria, dell'assoluta necessità di procedere a una riduzione, se non a una completa eliminazione, della sperequazione dei trattamenti economici tra la magistratura ordinaria e quella amministrativa e contabile.
      Tale disparità di condizioni, più volte lamentata dalle associazioni rappresentative della magistratura ordinaria, è stata in passato giustificata sulla base del rilievo che quello per l'accesso a tali magistrature si presentava, a differenza di quello per la magistratura ordinaria, come concorso di secondo grado.
      Mentre, quindi, il concorso per uditore giudiziario (qualifica di partenza nella magistratura ordinaria) era accessibile anche ai neolaureati in giurisprudenza senza alcun ulteriore titolo accademico o professionale, quello a referendario del tribunale amministrativo regionale o della Corte dei conti prevede il necessario possesso, per almeno cinque anni, di requisiti aggiuntivi (l'essere avvocato, magistrato ordinario o funzionario direttivo dello Stato).
      Da ciò discendeva, secondo i rappresentanti di tali magistrature e del Governo, la legittimità della regolamentazione della progressione in carriera dei magistrati amministrativi e contabili che prevedeva, per l'accesso ai livelli stipendiali più alti, tempi più brevi di ben sette anni.
      Orbene, a seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario realizzata con la recente legge n. 150 del 2005, anche il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria è stato profondamente modificato sino a prevedere, tra l'altro, che a
 

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esso possono accedere soltanto i laureati che hanno conseguito un diploma di specializzazione nelle professioni legali, un dottorato di ricerca ovvero, con riferimento all'attività professionale, siano abilitati all'esercizio della professione forense, abbiano svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni o di magistrato onorario per quattro.
      In nessun caso, dunque, tra il conseguimento del diploma di laurea prima quadriennale, oggi quinquennale, in giurisprudenza e la partecipazione al concorso per magistrato ordinario può decorrere un tempo inferiore, nel migliore dei casi, a tre anni.
      In tale ottica, che risulta dunque minimale, si muove la presente revisione dei tempi di progressione economica.
      Considerando, infatti, i tempi di svolgimento dei concorsi necessari a conseguire tali titoli e i tempi dello stesso concorso a uditore giudiziario, risulta di assoluta evidenza che l'età media dei neomagistrati è destinata a salire e che ben difficilmente sarà possibile cominciare il tirocinio prima di cinque o sei anni dalla laurea.
      Non può non riconoscersi, in conclusione, che nel sistema del nuovo ordinamento giudiziario il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria è, a tutti gli effetti, un concorso di secondo grado. La presente proposta di legge appare necessaria per attenuare una situazione di discriminazione di trattamento economico tra le magistrature che non è più tollerabile e che sembra legittimare le interpretazioni più maliziose e strumentali che ricollegano tale mortificazione della magistratura ordinaria a presunte ritorsioni per l'autonomia da questa manifestata nei confronti della classe dirigente del Paese.
      Né la giustizia, in questo particolare momento storico, di costante e spesso virulenta polemica tra mondo della politica e magistratura, sembra avere bisogno di ulteriori profili di criticità o di interessato pretesto per scontri frontali.
      L'esclusione di ogni efficacia retroattiva, sancita dall'ultimo comma dell'articolo 7 del progetto di legge, è tale da ribadire che le norme sono destinate a favorire le fasce più giovani dei magistrati in servizio e, soprattutto, i futuri magistrati ed è idonea, inoltre, a ridurre grandemente l'impatto economico delle disposizioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione dell'Associazione nazionale magistrati o di altre organizzazioni sindacali rappresentative del personale di magistratura ordinaria, ai sensi del comma 2, sono disciplinati i seguenti aspetti del rapporto di impiego dei magistrati ordinari non onorari:

          a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

          b) aspettativa per motivi di studio, di lavoro e di famiglia;

          c) aspettative e permessi sindacali;

          d) previdenza integrativa.

      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 si considerano rappresentative del personale di magistratura ordinaria le associazioni che formano una rappresentatività non inferiore al 15 per cento calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
      3. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia.

Art. 2.
(Procedura di negoziazione).

      1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno

 

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quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 4. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 1 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
      2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
      3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

Art. 3.
(Recepimento dell'accordo).

      1. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della presente legge, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato.

Art. 4.
(Durata dell'accordo).

      1. L'accordo ha una durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici.
      2. Il termine di inizio dell'accordo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3.

 

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      3. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo, restano efficaci le disposizioni del precedente accordo.
      4. Decorso il termine di dodici mesi senza che sia stato raggiunto un nuovo accordo, il trattamento economico complessivo dei magistrati ordinari viene aumentato, salvo conguaglio, nella misura del 50 per cento dell'incremento riconosciuto con l'accordo precedente.

Art. 5.
(Questioni interpretative).

      1. Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le associazioni firmatarie dell'accordo possono formulare al Ministro della giustizia richiesta scritta di esame delle questioni controverse.
      2. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale viene data comunicazione alle altre associazioni firmatarie dell'accordo.
      3. Il Ministro della giustizia, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, convoca le associazioni sindacali che hanno richiesto il parere e le incontra.
      4. L'esame delle questioni controverse sollevate non determina la sospensione delle attività negoziali o dei procedimenti amministrativi conseguenti all'accordo e si conclude entro trenta giorni dal primo incontro con l'adozione, da parte del Ministro della giustizia, di atti di indirizzo.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Con la legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sono determinate le risorse destinate ai miglioramenti retributivi

 

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del personale della magistratura ordinaria e all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate in base agli stessi vincoli di compatibilità economica previsti per il personale dello Stato del comparto sicurezza.

Art. 7.
(Classi di anzianità).

      1. Il numero 1 della lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, è sostituito dal seguente:

      «1) La progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

          1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

          1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

          1.3) terza classe: da due a cinque anni;

          1.4) quarta classe: da cinque a dieci anni;

          1.5) quinta classe: da dieci a diciassette anni;

          1.6) sesta classe: da diciassette a venticinque anni;

          1.7) settima classe: da venticinque anni in poi».

      2. I magistrati ordinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già compiuto, rispettivamente, dieci, diciassette o venticinque anni di servizio, conseguono il trattamento economico di cui al numero 1) della lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, con effetto dalla medesima data di entrata in vigore.


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