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PDL 3437-4376-5400-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3437-4376-5400-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 3437, d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, LA RUSSA, CANNELLA, GAMBA,
GIORGIO CONTE, LISI, MENIA, LAMORTE

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

Presentata il 28 novembre 2002

n. 4376, d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

Presentata il 15 ottobre 2003



NOTA:  Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), il 12 gennaio 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3437, 4376 e 5400. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 5400, d'iniziativa dei deputati

LUCIDI, VIOLANTE, MINNITI, LEONI, FINOCCHIARO, BONITO, AMICI, ANGIONI, CARBONI, COLUCCINI, DE BRASI, LUMIA, LUONGO, MARAN, MARONE, PINOTTI, PISA, PREDA, RAVA, ROSSIELLO, RUZZANTE

Delega al Governo per il riordino dei ruoli e delle carriere
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 4 novembre 2004

(Relatori: SAIA per la I Commissione;
ASCIERTO per la IV Commissione)
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3437 e abbinate, e rilevato che:

                esso reca due deleghe legislative finalizzate al riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

            il titolo del provvedimento non appare rispondente alla regola n. 1 della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che dispone l'esplicitazione della presenza di deleghe legislative nel titolo ove «costituiscano il contenuto esclusivo o prevalente dell'atto»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 3, che conferisce una ulteriore e distinta delega al Governo rispetto a quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo, siano esplicitati i principi e criteri direttivi della delega;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera a) - ove si affida ad un decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della percentuale di adeguamento annuale - sia chiarito il rapporto di tale disposizione con quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, secondo cui «all'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1 - che detta una disciplina transitoria dei trattamenti economici e giuridici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, «fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire tale richiamo, specificando se ci si intenda riferire all'attuazione della

 

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delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), come appare desumersi dal richiamo all'articolo 2 ivi operato;

            all'articolo 3, comma 2 - ove si riconosce una decorrenza giuridica anticipata della nomina a vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, «senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di chiarire se l'anticipazione della decorrenza giuridica comporti, pur senza effetti economici, l'anticipazione anche della promozione alle qualifiche successive.»

        

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            rilevato che il provvedimento non riconosce né valorizza le legittime attese del personale della Polizia penitenziaria;

            considerato che si tratta di un provvedimento inadeguato che non fa corrispondere alla riorganizzazione del personale il doveroso riconoscimento finanziario,

            per le parti di propria competenza

        esprime

PARERE CONTRARIO

        

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

NULLA OSTA

        

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

NULLA OSTA

        

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE

        

        

 

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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

          a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

          b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.

      2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre

 

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2003, n. 350, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

          a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

              1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

              2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

          b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente

 

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ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

          c) unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 33, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli, articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:

              1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

              2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici,

 

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nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole Amministrazioni, senza oneri aggiuntivi;

              3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi;

          d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

      3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2007, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.
      4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
      5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative

 

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sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni permanenti esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
      6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.
(Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle

 

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Forze armate, i relativi trattamenti sono determinati come segue:

          a) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio;

          b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei Carabinieri, e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle citate indennità, e ferma restando la detrazione, sulle medesime indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla lettera a) del presente comma.

 

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      2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
      3. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l'estensione dei miglioramenti, derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».
      4. Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), entro il 30 aprile 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le amministrazioni interessate, il quadro delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici per il personale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in raffronto con le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

 

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anche per l'anno 2006, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non sono disponibili i dati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni relative al Corpo della polizia penitenziaria).

      1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
      2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

      3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    
    


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