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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6215 |
la data entro cui deve essere approvato il piano particolareggiato;
il soggetto che deve realizzare l'utilizzazione edificatoria.
Per risolvere tali profili, è da considerare che la ratio è quella di avviare l'utilizzo edificatorio entro un termine quinquennale su aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
Non rileva pertanto che l'utilizzo edificatorio sia effettuato o meno dall'originario acquirente, purché sia eseguito nel quinquennio.
quanto ai tempi dell'approvazione del piano particolareggiato, deve distinguersi l'adozione del piano da parte del comune, dall'approvazione dello stesso. Il trasferimento deve rimanere agevolato, se avvenuto dopo l'adozione di un piano particolareggiato poi approvato entro cinque anni dal trasferimento;
quanto al soggetto che deve effettuare l'utilizzo edificatorio, non è necessario che sia il primo acquirente, purché l'utilizzo edificatorio avvenga sempre entro i cinque anni dal primo trasferimento.
Per i motivi sopra esposti, raccomandiamo la sollecita approvazione della presente proposta di legge.
1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che l'agevolazione si applica anche nei seguenti casi:
a) se il piano particolareggiato è già stato adottato al momento del trasferimento, a condizione che venga regolarmente approvato ai sensi della normativa regionale o statale entro il quinquennio dal primo trasferimento;
b) se l'utilizzazione edificatoria è effettuata da soggetto diverso dal primo acquirente, purché avvenga entro il quinquennio dal primo trasferimento.
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