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PDL 3204-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3204-C



 

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RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 10 gennaio 2006

(Relatore: MINOLI ROTA)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2002 (v. stampato Camera n. 3204)

MODIFICATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 23 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 404-B)

NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 giugno 2005

d'iniziativa dei senatori

COZZOLINO, SERVELLO

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 giugno 2005
 

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Onorevoli Colleghi! - Torna oggi all'attenzione dell'Assemblea il testo del provvedimento recante «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco». Il provvedimento, approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera, che lo ha esaminato nello scorso mese di febbraio, è tornato nuovamente alla Camera in seguito alle modifiche apportatevi dalla 12a Commissione permanente del Senato.
      Rispetto al testo licenziato dalla Camera il 23 febbraio 2005, quello trasmesso dal Senato reca modifiche assai circoscritte e tuttavia di estrema rilevanza. Per tali ragioni, dopo aver brevemente richiamato quanto ho già avuto modo di dire nella precedente relazione per l'Aula (vedi C. 3204-A) in merito alle finalità generali del provvedimento, mi soffermerò in special modo sulle ragioni che hanno indotto la XII Commissione affari sociali a non accogliere le proposte di modifica avanzate dal Senato nella sua ultima lettura.
      Ordunque, il provvedimento è volto ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico nuove norme finalizzate a regolamentare le attività di informazione scientifica farmaceutica, istituendo contestualmente l'albo degli informatori scientifici del farmaco.
      Come ricordavo nella relazione svolta in occasione della precedente lettura, agli informatori scientifici, che spesso rappresentano ben oltre la metà dei dipendenti delle aziende di settore, è affidato il rapporto tra azienda farmaceutica e categoria medica. Le cronache hanno tuttavia messo in luce metodi ed azioni illeciti tesi, con ogni mezzo, ad incrementare il volume di vendita delle medicine. Per riequilibrare il rapporto tra informatori e classe medica appare utile, tra l'altro, creare uno specifico albo degli informatori scientifici, che imponga regole comportamentali precise, definisca i tempi di visita, regolamenti la rappresentanza professionale; ciò anche per coordinare l'attività normativa delle regioni in materia. Parimenti essenziale - a tutela dell'etica professionale e della trasparenza dei rapporti a vantaggio degli stessi informatori scientifici oltre che del Servizio sanitario nazionale e del paziente - è che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico si configuri come rapporto univoco, nel senso che l'informatore scientifico non possa operare per conto di più imprese, e che la sua platea di riferimento sia rappresentata esclusivamente da coloro che hanno la responsabilità di prescrivere o di distribuire i farmaci, vale a dire da medici e farmacisti.
      Alla luce di tali considerazioni, la XII Commissione affari sociali ha ritenuto di non poter condividere le due modifiche apportate al provvedimento dal Senato, le quali di fatto alterano significativamente il testo approvato dalla Camera.
      La prima modifica ha interessato l'articolo 2, comma 1, nel quale viene definita la figura professionale dell'informatore scientifico del farmaco. Nel testo della Camera, l'informatore scientifico è la figura che porta a conoscenza del personale sanitario medico - e quindi solo di questo - le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Nel testo del Senato si prevede, invece, che l'informatore scientifico espleti la sua attività nei confronti dell'ampia e generica platea degli «operatori sanitari», al cui ambito appartengono anche figure professionali per le quali la conoscenza scientifica del farmaco non è indispensabile e che, ove divenissero referenti dell'informatore scientifico, potrebbero costituire una causa di distorsione del corretto rapporto tra informazione scientifica e Servizio sanitario nazionale. Comprendendo, d'altra parte, le esigenze di precisione che
 

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hanno indotto il Senato alla modifica del citato comma, la XII Commissione ha ritenuto di non ripristinare semplicemente il testo approvato dalla Camera nella precedente lettura, ma di modificarlo nel senso di menzionare espressamente, come destinatari dell'attività di informazione scientifica, accanto al personale sanitario medico, anche i farmacisti.
      La seconda modifica ha riguardato invece l'articolo 3, comma 3, che disciplina il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico del farmaco. Il testo della Camera, nel rinviare alla contrattazione collettiva, stabiliva alcuni punti fermi: si prevedeva, in particolare, che il rapporto di lavoro dovesse essere univoco, nel senso di configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze di una sola impresa, con esclusione di altre.
      Come detto in precedenza, l'univocità del rapporto di lavoro deve ritenersi fondamentale per il raggiungimento delle finalità del provvedimento ed è un punto qualificante del medesimo. Per tali ragioni la XII Commissione ha ritenuto di ripristinare il testo del citato comma 3 nella formulazione approvata dall'Assemblea nella precedente lettura, nella quale si prevedeva, appunto, che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico del farmaco sia univoco.

1.1. Pareri delle Commissioni.

      Sul testo che si porta all'attenzione dell'Assemblea, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) ha espresso parere favorevole; la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), parere favorevole con una osservazione.

1.2. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo all'esame dell'Assemblea, che consta di 26 articoli, riproduce in larga misura, ancora dopo la seconda lettura da parte del Senato, il contenuto della proposta di legge C. 3204, definito dalla 12a Commissione permanente del Senato. Tale testo istituisce l'Albo degli informatori scientifici del farmaco e innova, per taluni aspetti, la normativa vigente.
      In particolare, l'articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 92/28/CE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano, salvo quanto espressamente stabilito dal provvedimento in discussione.
      L'articolo 2 (comma 1) definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza del personale sanitario medico e - a seguito dell'emendamento approvato dalla Commissione di merito nella seconda lettura - dei farmacisti le informazioni scientifiche sui farmaci ed assicura il periodico aggiornamento degli stessi medici e farmacisti. Al fine di adeguare la normativa in materia alla riforma complessiva dell'ordinamento universitario, che attribuisce agli atenei un'ampia autonomia nella individuazione degli ordinamenti dei corsi universitari, sulla base dei criteri direttivi definiti dai Dicasteri competenti, si stabilisce che i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco siano definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, salvo quanto previsto dall'articolo 23, che detta le norme transitorie.
      Il medesimo articolo 2 prevede (comma 2) che è compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.
      Ai sensi dell'articolo 3, si prevede che gli informatori scientifici del farmaco siano tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.

 

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      Si stabilisce inoltre che le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'Albo degli informatori scientifici, di cui al successivo articolo 15. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.
      Per la disciplina del rapporto di lavoro dell'informatore scientifico si rinvia alle contrattazioni collettive tra le categorie interessate, ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, specificandosi tuttavia che tale rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, deve essere univoco. Come già ricordato, la XII Commissione permanente ha ritenuto di ripristinare il testo dell'articolo 3, comma 3, nella formulazione già approvata dalla Camera dei deputati in prima lettura.
      Con l'articolo 4 si istituisce in ogni regione un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità per le regioni di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio.
      Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi, le cui modalità di elezione e di composizione sono dettate dai successivi articoli 5 e 6. Fanno parte dell'Albo gli informatori del collegio territoriale.
      L'articolo 7 detta le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale, concernenti la compilazione e tenuta operazioni dell'Albo, la tutela dell'informatore scientifico del farmaco ma anche l'esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco, l'amministrazione dei beni di pertinenza e la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la designazione dei rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale. Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale in collaborazione con l'università, previa comunicazione dei programmi dei corsi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che dà indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse.
      L'articolo 8 disciplina le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio degli informatori, mentre l'articolo 9 affida le funzioni di controllo della gestione dei fondi e di verifica dei bilanci al collegio di revisori di conti, costituito all'interno del collegio.
      Ai sensi dell'articolo 10 si prevede l'istituzione del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, stabilendo che di esso faccia parte un rappresentante per ogni collegio avente almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.
      L'articolo 11 dispone in merito alla composizione del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco, mentre l'articolo 12 ne elenca le attribuzioni, tra le quali rientrano la vigilanza ai fini della tutela della categoria, l'aggiornamento e la formazione degli informatori, l'espressione del parere su disposizioni che riguardino la professione di informatore scientifico, le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dei collegi per specifici casi, la determinazione delle quote annuali dovute agli iscritti.
      Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente, la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare si prevede che siano eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo Albo.
      Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'Albo professionale regionale e indicano i dati che devono essere contenuti nell'Albo stesso nonché i requisiti per l'iscrizione, ossia il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un Trattato di reciprocità con l'Italia, residenza o domicilio eletto nella rispettiva regione, godimento dei diritti civili, possesso di uno dei titoli universitari da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e superamento dell'esame di Stato.
 

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      Gli articoli 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, i casi di cancellazione dall'Albo (perdita del godimento dei diritti civili, condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni, cessazione dell'attività professionale da almeno 5 anni) e le possibilità di riammissione.
      L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'Albo, prevedendo che una copia sia depositata ogni anno presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori e presso i Ministeri della giustizia e della salute. L'articolo prevede, inoltre, che sia data comunicazione ai predetti Dicasteri, alla cancelleria e al procuratore generale della Corte d'appello e al Consiglio nazionale di ogni nuova iscrizione o cancellazione.
      Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'Albo degli informatori scientifici che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio.
      L'articolo 22 dispone il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti l'iscrizione all'Albo e la cancellazione da esso, nonché l'elezione nei consigli dei collegi provinciali e contro i provvedimenti disciplinari.
      L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico del farmaco, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, purché si iscrivano all'Albo previsto dal provvedimento in esame entro sei mesi dall'istituzione.
      Ai sensi delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 23 si prevede che in sede di prima applicazione del provvedimento sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione All'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo. Spetta al Consiglio del collegio regionale l'accertamento dell'idoneità della documentazione.
      L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi istituiti dalla legge, escludendo conseguentemente ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 25 prevede che le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento sempre le regioni provvedano a disciplinare, anche con provvedimento amministrativo, tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
      L'articolo 26, infine, detta disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fabio Stefano MINOLI ROTA, Relatore

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera dei deputati e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato, in materia di «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco»;

            richiamato il parere favorevole reso, il 17 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, nel quale si era evidenziato che le disposizioni dallo stesso recate apparivano riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, oltre che formulate sotto in forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            ritenuto che, anche con riferimento al nuovo testo risultante dalle modifiche successivamente apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il progetto di legge n. 3204/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato recante «Informatori scientifici del farmaco»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità - per ragioni di chiarezza del testo - di sostituire all'articolo 3, comma 3, la parola «univoco» con altra espressione tendente ad escludere la legittimità della contemporanea collaborazione degli informatori scientifici del farmaco con più di una azienda produttrice.

 

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TESTO
approvato dalla Camera
dei Deputati

TESTO
modificato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica
torna su
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).
Art. 1.
(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).
Art. 1.
(Applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541).

      1. Salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge, all'informazione scientifica sui farmaci si applicano le disposizioni e le definizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

      Identico.

      Identico.

Art. 2.
(Informatore scientifico del farmaco).

Art. 2.
(Informatore scientifico del farmaco).

Art. 2.
(Informatore scientifico del farmaco).

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza degli operatori sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

      1. Informatore scientifico del farmaco è la figura professionale che porta a conoscenza del personale sanitario medico e dei farmacisti le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.


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      2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori sanitari segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.       2. Identico.
      2. Identico.

Art. 3.
(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

Art. 3.
(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

Art. 3.
(Obbligo del segreto e rapporto di lavoro).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari. Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.

      1. Identico.

      1. Identico.

      2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo.       2. Identico.       2. Identico.

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      3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.       3. Il rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.       3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.

Art. 4.
(Collegi regionali degli informatori scientifici).

Art. 4.
(Collegi regionali degli informatori scientifici).

Art. 4.
(Collegi regionali degli informatori scientifici).

      1. In ogni regione è costituito un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, salva diversa determinazione degli ambiti da parte della regione, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale di cui all'articolo 15 ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla presente legge.

      Identico.

      Identico.

      2. Al collegio regionale appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15.    

Art. 5.
(Consigli dei collegi regionali).

Art. 5.
(Consigli dei collegi regionali).

Art. 5.
(Consigli dei collegi regionali).

      1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna regione, dal consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti

      Identico.

      Identico.


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dall'assemblea degli iscritti all'albo di cui all'articolo 15.    
      2. I consigli dei collegi regionali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.    

Art. 6.
(Cariche del consiglio).

Art. 6.
(Cariche del consiglio).

Art. 6.
(Cariche del consiglio).

      1. Il consiglio del collegio regionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

      Identico.

      Identico.

Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio).

Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio).

Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio).

      1. Al consiglio del collegio regionale spettano le seguenti attribuzioni:

      Identico.

      Identico.

          a) compilare e tenere l'albo del collegio;

   

          b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;

   

          c) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;

   

          d) collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

   

          e) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

   

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          f) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;    

          g) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge;

   

          h) designare i rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale di cui all'articolo 10.

   

      2. Ogni consiglio regionale, su indicazione del consiglio nazionale, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

   
      3. L'effettuazione dei corsi di cui al comma 2 ed i relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della salute, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.    

Art. 8.
(Attribuzioni del presidente).

Art. 8.
(Attribuzioni del presidente).

Art. 8.
(Attribuzioni del presidente).

      1. Il presidente del consiglio del collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

      Identico.

      Identico.

      2. Il vice presidente sostituisce il presidente in    

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caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.    

Art. 9.
(Collegio dei revisori).

Art. 9.
(Collegio dei revisori).

Art. 9.
(Collegio dei revisori).

      1. Ogni collegio degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

      Identico.

      Identico.

Art. 10.
(Consiglio nazionale).

Art. 10.
(Consiglio nazionale).

Art. 10.
(Consiglio nazionale).

      1. È istituito il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio che eserciti l'attività da almeno cinque anni.

      Identico.

      Identico.

      2. I collegi che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.    

Art. 11.
(Cariche del consiglio nazionale).

Art. 11.
(Cariche del consiglio nazionale).

Art. 11.
(Cariche del consiglio nazionale).

      1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un

      Identico.

      Identico.


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tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.    
      2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.    

Art. 12.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Art. 12.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

Art. 12.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).

      1. Al consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

      Identico.

      Identico.

          a) vigilare ai fini della tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco;

   

          b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;

   

          c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi regionali;

     

          d) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia

   

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di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori;    

          e) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

   

          f) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

   

Art. 13.
(Durata delle cariche).

Art. 13.
(Durata delle cariche).

Art. 13.
(Durata delle cariche).

      1. I componenti di ciascun consiglio del collegio regionale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

      Identico.

      Identico.

Art. 14.
(Elettorato passivo).

Art. 14.
(Elettorato passivo).

Art. 14.
(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo.

      Identico.

      Identico.

Art. 15.
(Albo degli informatori scientifici).

Art. 15.
(Albo degli informatori scientifici).

Art. 15.
(Albo degli informatori scientifici).

      1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco.

      Identico.

      Identico.


Pag. 15
      2. L'albo di cui al comma 1 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.    

Art. 16.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Art. 16.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

Art. 16.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

      1. Per l'iscrizione nell'albo sono sufficienti i seguenti requisiti:

      Identico.

      Identico.

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato con il quale esista un trattato di reciprocità con l'Italia o di uno Stato membro dell'Unione europea;

   

          b) residenza o domicilio eletto nella relativa regione;

   

          c) godimento dei diritti civili;

   

          d) possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1;

   

          e) superamento dell'esame di Stato in conformità con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.

   

      2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 non è richiesto per coloro che sono in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato l'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi ordini professionali.

   

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Art. 17.
(Cancellazione dall'albo).

Art. 17.
(Cancellazione dall'albo).

Art. 17.
(Cancellazione dall'albo).

      1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

      Identico.

      Identico.

          a) per la perdita del godimento dei diritti civili;

   
          b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni;    

          c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni.

   

Art. 18.
(Riammissione all'albo).

Art. 18.
(Riammissione all'albo).

Art. 18.
(Riammissione all'albo).

      1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

      Identico.

      Identico.

      2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.    

Art. 19.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

Art. 19.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

Art. 19.
(Obbligo di deposito e comunicazione).

      1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve

      Identico.

      Identico.


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essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero della giustizia ed il Ministero della salute.    
      2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia ed al Ministro della salute, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al consiglio nazionale.    

Art. 20.
(Procedimento disciplinare).

Art. 20.
(Procedimento disciplinare).

Art. 20.
(Procedimento disciplinare).

      1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro, alla deontologia ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

      Identico.

      Identico.

Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

Art. 21.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio regionale di cui all'articolo 5, previa audizione dell'interessato.

      Identico.

      Identico.


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Esse sono:    

          a) l'avvertimento;

   

          b) la censura;

   

          c) la sospensione dall'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;

   

          d) la radiazione dall'albo.

   

Art. 22.
(Ricorso giurisdizionale).

Art. 22.
(Ricorso giurisdizionale).

Art. 22.
(Ricorso giurisdizionale).

      1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15, cancellazione dallo stesso albo, elezione nei consigli dei collegi regionali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

      Identico.

      Identico.

Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 entro sei mesi dall'istituzione del medesimo.

      Identico.

      Identico.

      2. L'idoneità della documentazione di cui al comma 1 è accertata dal consiglio del collegio regionale.    

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Art. 24.
(Copertura finanziaria).

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

Art. 24.
(Copertura finanziaria).

      1. Tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono finanziate con le quote di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), ed è conseguentemente escluso ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

      Identico.

      Identico.

Art. 25.
(Disciplina regionale).

Art. 25.
(Disciplina regionale).

Art. 25.
(Disciplina regionale).

      1. Le regioni stabiliscono le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi regionali.

      Identico.

      Identico.

      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, anche con provvedimento amministrativo, provvedono a disciplinare tempi, modalità e procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.    

Art. 26.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 26.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

Art. 26.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale

      Identico.

      Identico.


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e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.    

    


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