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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5335-A |
La Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5335 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La Commissione,
esprime sul testo del provvedimento:
nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo si svolga nell'anno 2006 in Sudafrica e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
TESTO | |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003. |
Identico. |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
Identico. |
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1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 37.960 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| 2. Identico. |
Pag. 5 | |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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