|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5246-A |
La Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 5246 del Governo «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003»;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La Commissione,
esprime sul testo del provvedimento,
nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo XIV dell'Accordo, si svolga, nell'anno 2008, in Ungheria e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 276.930 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
La Commissione,
esaminato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,
esprime
TESTO | |
|
|
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003. |
Identico. |
|
|
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso. |
Identico. |
|
|
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 272.925 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 276.930 annui a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
Pag. 5 | |
|
|
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Identico. |
|