|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 458-523-1260-1283-1284-1606-1607-2417-3151-3152-3178-3196-3332-3385-3395-3399-3465-4187-4188-4768-5444-5456-5772-5881-6207-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge A.C. 458 e abbinate recante disposizioni in materia di indulto,
rilevato che le disposizioni da esso recato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva ala potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
(16 gennaio 2003)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge A.C. 458 e abbinate recante disposizioni in materia di indulto,
rilevato che le disposizioni da esso recato sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali e ordinamento penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
(11 gennaio 2006)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 458 ed abb., esprime
con la seguente osservazione:
all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la seguente: «c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:
1) articolo 7 (alto tradimento);
2) articolo 8 (istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata);
3) articolo 4 (intelligenze con lo straniero e offerta di servizi);
4) articolo 6 (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio);
5) articolo 7 (accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio);
6) articolo 8 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio);
7) articolo 67 (distruzione o sabotaggio di opere militari).
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 458 e abbinate, «Disposizioni in materia di indulto»,
rilevato che il contenuto del provvedimento reca disposizioni che non investono profili di specifica competenza della stessa Commissione,
esprime
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
3) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
d) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
2. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
b) ai reati previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;
c) ai reati commessi in occasioni di calamità naturali, approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione e all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
d) ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro II del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
e) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 353 (turbata libertà degli incanti);
2) 354 (astensione dagli incanti);
3) 371 (falso giuramento della parte);
4) 371-bis (false informazioni al pubblico ministero);
5) 371-ter (false dichiarazioni al difensore);
6) 374 (frode processuale);
7) 377 (subornazione);
8) 378 (favoreggiamento personale);
9) 385 (evasione);
10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive). Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
11) 424 (danneggiamento seguito da incendio);
12) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
13) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
14) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
15) 452, primo comma n. 3), e secondo comma (delitti colposi contro la salute pubblica);
16) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;
17) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
18) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
19) 501-bis (manovre speculative su merci);
20) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;
21) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle
22) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al secondo comma;
23) 644-bis (usura impropria);
24) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);
25) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);
f) ai reati previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile;
g) ai reati previsti:
1) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma del medesimo articolo;
2) dall'articolo 8 della legge 11 novembre 1996 n. 574, recante nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari;
3) dall'articolo 674 del codice penale;
4) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20, della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
5) dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982 n. 485, recante attuazione della direttiva CEE n. 78/611 relativa al contenuto
6) dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
7) dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 97, recante attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;
8) dagli articoli 59 e 60, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
9) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante interventi per la salvaguardia di Venezia, come sostituiti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
10) dagli articoli 50, 51 e 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
11) dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati;
12) dall'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
13) dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE e 89/428/CEE in
14) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 in materia di biodegradabilità dei detergenti sintetici;
15) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
16) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
17) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;
18) dagli articoli 10-bis, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;
19) dagli articoli 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale;
e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
1. L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non
1. L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o giugno 2001.
1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, ai sensi dell'articolo 672 del codice di procedura penale.
3. L'indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.
1. L'indulto si applica ai condannati che abbiano espiato almeno un quarto della pena detentiva.
1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni uno per le pene detentive e non superiore a 2 mila euro per le pene pecuniarie quando la pena è conseguente
a) rapina di cui all'articolo 628, terzo comma;
b) estorsione di cui all'articolo 629, secondo comma;
c) usura di cui all'articolo 644;
d) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335.
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270, commi primo, secondo e quarto (associazioni sovversive);
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-ter (assistenza agli associati di cui gli articoli 290 e 270-bis);
4) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
5) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
6) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
7) 319-ter (corruzione in atti giudiziari);
8) 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso);
9) 419, secondo comma (devastazione e saccheggio);
10) 420, terzo comma (attentato a impianti di pubblica utilità);
11) 422 (strage);
12) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti);
13) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari);
14) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
15) 600-bis, primo comma, (prostituzione minorile) aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter;
16) 600-ter, commi primo, secondo e terzo, (pornografia minorile);
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta e commercio di schiavi);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
21) 609-octies, commi primo, secondo e terzo, (violenza sessuale di gruppo);
22) 630, commi primo, secondo e terzo, (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
23) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per il delitto riguardante la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, commi 1, 4 e 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, ancorché congiunta a pena pecuniaria.
2. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni successivi al termine di cui al comma 1, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni.
1. Fino alla decisione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione sottoscritta personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o giugno 2001.
1. La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|