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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 809-880-3140-4382-A |
La III Commissione,
esaminato lo schema di testo unificato delle proposte di legge C. 809 e abbinate;
rilevata con favore la preoccupazione di consentire ai cittadini italiani temporaneamente all'estero ma non residenti all'estero di votare per le elezioni politiche e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;
preso atto dell'avviso contrario del rappresentante del Governo in Commissione, che ha prospettato talune questioni problematiche in ordine al testo unificato in esame sotto il profilo della compatibilità con il diritto internazionale e con la Costituzione;
ritenuto in particolare necessario che la Commissione di merito approfondisca il testo unificato nella parte in cui conferisce solo a talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero di cui al comma 1 dell'articolo 1 l'elettorato attivo nell'ambito della circoscrizione estero di cui all'articolo 48 della Costituzione, introducendo a tal fine due appositi elenchi aggiuntivi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
rilevata sotto questo profilo una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle restanti categorie di cittadini italiani temporaneamente all'estero per periodi prolungati e per ragioni diverse da quelle di cui al citato articolo 1, comma 1, quali, ad esempio, i cittadini impegnati all'estero in attività di studio e di ricerca, per lo svolgimento di attività imprenditoriali o per lavoro dipendente;
ritenuto necessario che per fronteggiare tali esigenze occorra unificare gli elenchi aggiuntivi di cui all'articolo 2 del testo unificato, prevedendo un elenco unitario parallelo all'AIRE in cui iscrivere i nomi di tutti i cittadini temporaneamente all'estero per periodi prolungati, che - nel caso non ritengano di votare in Italia, come
esprime
a condizione che il testo unificato sia modificato nei termini di cui in premessa.
La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 809 e abb., recante «Diritto di voto di cittadini residenti temporaneamente all'estero»;
esprime
a condizione che sia assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto anche ai lavoratori privati,
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire il voto ai cittadini residenti temporaneamente all'estero per le circoscrizioni nazionali di residenza.
1. In occasione delle prime elezioni politiche e delle prime consultazioni referendarie previste dall'articolo 138 della Costituzione successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a votare nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge:
a) il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, è superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), i loro familiari conviventi.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.
3. Le amministrazioni di appartenenza comunicano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e al Ministero dell'interno i dati relativi ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza. Essi possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, dell'esercizio del diritto di opzione e dello svolgimento delle operazioni elettorali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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