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PDL 6205

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6205



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, BELLILLO, SCIACCA, SGOBIO

Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero

Presentata il 29 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, attualmente disciplinate dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, recante «Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti», deve essere inserita all'interno dell'organico processo riformatore della politica estera del nostro Paese.
      La politica estera dell'attuale Governo di centrodestra non ha salvaguardato né adeguatamente sviluppato la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo e non ha tenuto conto della non più rinviabile esigenza di rinnovamento delle nostre istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
      Esse rappresentano, nell'attuale quadro delle relazioni internazionali, un elemento essenziale per il rafforzamento del ruolo dell'Italia nel mondo, che rischia di essere gravemente ridimensionato dalla crescita economica, politica e culturale dei Paesi emergenti.
      Il ruolo della scuola all'estero si riqualifica nella promozione di nuove strategie in stretta connessione con la realtà circostante, garantendo il mantenimento delle radici linguistico-culturali con l'Italia, valorizzandone la lingua e la cultura in una prospettiva interculturale, favorendo per la nostra utenza l'acquisizione di un bilinguismo e di un biculturalismo aggiuntivi, nonché di una matura ed equilibrata identità culturale, fattori indispensabili per un'integrazione completa, attiva e responsabile, culturalmente, socialmente ed economicamente più idonea di una mera assimilazione alla realtà del Paese ospitante.
 

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Corsi di lingua e di cultura italiane.

      1. Flessibilità dell'intervento: essi potrebbero costituire un efficace strumento di diffusione della lingua e della cultura italiane e migliorare la qualità dell'intervento educativo, rendendolo sempre più conforme alle nuove modalità d'insegnamento, a condizione che sia garantita dallo Stato italiano una forte flessibilità negli interventi, mirati da un lato a rispondere alle esigenze dell'emigrazione attuale e dall'altro a sviluppare nuove forme di diffusione della lingua e della cultura italiane nel Paese ospitante, favorendo con modalità di attuazione diversificate l'integrazione dei corsi nel sistema scolastico locale.

      2. Scuole statali e paritarie: sotto il profilo strutturale è necessario un processo di trasformazione delle nostre istituzioni scolastiche nella direzione del bilinguismo e del biculturalismo. Ciò comporta un notevole sforzo in termini di progettualità, di impegno didattico e di capacità di avviare e gestire l'indispensabile collaborazione con le autorità scolastiche locali.

Le proposte.

      1. Le competenze sulle istituzioni scolastiche e culturali all'estero devono essere assegnate a un organismo permanente interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, composta da rappresentanti del Ministro degli affari esteri, del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. La stipula di accordi deve potenziare i rapporti di collaborazione con le autorità politiche e scolastiche locali, con l'obiettivo di garantire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane già dalla scuola dell'infanzia e dalla prima classe della scuola primaria fino alla sua conclusione al completamento dell'obbligo scolastico locale.

      3. Con l'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche all'estero si devono prevedere interventi di sostegno integrati nelle scuole locali al fine di promuovere il plurilinguismo e di incrementare l'innalzamento del successo scolastico.

      4. Per favorire il salto qualificativo per l'apprendimento della lingua e della cultura italiane con ricadute spendibili anche sul mercato del lavoro è indispensabile garantire all'utenza una certificazione che superi l'attuale equipollenza del titolo di studio.

Interventi.

      1. Insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricula delle istituzioni scolastiche locali.

      2. Insegnamento della lingua e della cultura italiane anche ad autoctoni e a stranieri frequentanti le istituzioni scolastiche locali.

      3. Interventi di sostegno al fine di promuovere il plurilinguismo e di consentire l'integrazione degli alunni italiani nelle istituzioni scolastiche locali.

      4. Formazione iniziale e in itinere del personale direttivo, docente, tecnico e amministrativo impegnato nelle varie attività scolastico culturali all'estero.

Personale scolastico.

      Il personale chiamato a espletare le funzioni docente, direttiva, ispettiva e amministrativa presso le istituzioni scolastiche all'estero deve avere non solo grande professionalità, ma anche una preparazione specifica all'esercizio di tali funzioni, affiancate da una solida motivazione a inserirsi professionalmente in un contesto straniero in maniera positiva e produttiva. Il sostegno costante e la mediazione nei confronti della parte straniera, da parte

 

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dell'amministrazione italiana, appaiono indispensabili.

Uffici scolastici consolari e istituti italiani di cultura all'estero.

      Le finalità degli uffici scolastici consolari, in collaborazione con gli istituti italiani di cultura all'estero, devono essere la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiane, come veicolo di comunicazione, di promozione e di conoscenza del nostro Paese, nonché come elemento di identità europea e di formazione di una nuova cittadinanza, in un quadro di sviluppo e di promozione del «Sistema Italia».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati considerando la divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale una delle priorità della politica estera italiana.
      2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministro degli affari esteri, del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Compiti dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia:

          a) persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni scolastiche e culturali, ai sensi della legislazione vigente;

 

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          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, da associazioni e da fondazioni nel quadro delle finalità della presente legge;

          c) provvede alla istituzione e alla soppressione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato, enti e istituzioni pubblici sono tenuti a tale fine a trasmetterle;

          e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti).

      1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero istituzioni scolastiche e altre istituzioni educative.
      2. L'azione dello Stato nei riguardi delle istituzioni scolastiche e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli affari esteri, e, in particolare, è finalizzata a promuovere e attuare all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero aventi i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

 

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          b) inserire l'insegnamento dell'italiano nei programmi scolastici dei Paesi esteri;

          c) elevare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;

          d) favorire l'integrazione degli utenti nelle istituzioni scolastiche e formative del Paese ospitante;

          e) ridistribuire le istituzioni scolastiche e le altre iniziative educative con primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

          f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle istituzioni scolastiche, mediante la fissazione di criteri di assegnazione delle risorse e di parametri certi e vincolanti, prevedendo la possibilità tra l'altro di favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali, che si differenziano dagli schemi previsti per analoghe iniziative in territorio metropolitano.

Art. 4.
(Amministrazione, coordinamento e vigilanza).

      1. Per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 3, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e dell'amministrazione universitaria, e di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di duecento unità.
      2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

 

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      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.
      4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Art. 5.
(Ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero).

      1. Con provvedimenti adottati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia, l'ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane statali all'estero è conformato, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, a quello delle corrispondenti istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale, compresa l'estensione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche italiane all'estero è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle istituzioni scolastiche italiane all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.
(Istituzioni scolastiche italiane all'estero non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia, le istituzioni scolastiche italiane all'estero non statali che dipendono da enti o da associazioni privati e che sono sostanzialmente conformi alle

 

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corrispondenti istituzioni scolastiche italiane statali all'estero possono essere qualificate paritarie, sulla base delle norme vigenti in Italia sulla parità scolastica.

Art. 7.
(Iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica).

      1. Per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 3 e inserire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricula delle istituzioni scolastiche locali, l'Agenzia definisce e coordina:

          a) iniziative miranti a prevedere l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le istituzioni scolastiche locali;

          b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e il multiculturalismo, nonché di consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani nelle istituzioni scolastiche formative del Paese ospitante;

          c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;

          d) iniziative per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche italiane statali all'estero nonché la vigilanza sulle istituzioni scolastiche italiane all'estero non statali, in modo da garantire l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali.

      2. L'Agenzia, inoltre, istituisce:

          a) classi o corsi di formazione aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle istituzioni scolastiche dei Paesi di immigrazione;

          b) corsi integrativi di lingua e di cultura italiane per i congiunti di lavoratori

 

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italiani che frequentano nei Paesi di immigrazione le istituzioni scolastiche locali corrispondenti alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado italiane;

          c) corsi speciali annuali per la formazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado italiane.

Art. 8.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le nome per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, dei corsi e delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 7 e ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 9.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle radici culturali italiane;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproci;

          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

      2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, gli uffici scolastici consolari, di

 

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concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle disposizioni dell'Agenzia, svolgono i seguenti compiti:

          a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti da enti e associazioni operanti nel settore dell'istruzione;

          c) monitorare l'andamento delle attività, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

          d) selezionare e assumere il personale scolastico destinato a iniziative proposte da enti e da associazioni operanti nel settore dell'istruzione.

Art. 10.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, su proposta dell'Agenzia, i contingenti quadriennali di personale scolastico di ruolo da assegnare alle istituzioni scolastiche e alle altre iniziative educative italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari ai sensi dell'articolo 9, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie in analogia a quanto disposto dalla legislazione italiana vigente in materia. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa per gli oneri relativi al personale.

 

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      2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.
      3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità.

Art. 11.
(Procedure di destinazione all'estero del personale).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese le iniziative previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato.
      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, per quanto riguarda la mobilità professionale, ai sensi delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

Art. 12.
(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione del personale di cui alla presente legge alla sede di servizio avviene con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo per il periodo durante

 

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il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese le iniziative previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, presso le scuole europee e presso le istituzioni scolastiche e universitarie estere, non può essere superiore ad un periodo complessivo di nove anni scolastici.
      2. È fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle relative procedure di selezione.
      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente di tali scuole.

Art. 14.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero ha l'obbligo di risiedere all'estero per un periodo non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda, anteriore alla scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una a un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi di carattere personale o familiare o di ragioni di servizio.
      4. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella istituzione scolastica di provenienza per i primi tre anni della permanenza all'estero.

 

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Art. 15.
(Rientro in sede metropolitana).

      1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell'assegnazione della sede di servizio.
      2. Gli anni di servizio all'estero sono valutati, oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche, ai fini delle graduatorie di istituto, come servizio prestato in territorio metropolitano.

Art. 16.
(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

      1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le norme stabilite dalla presente legge per il personale docente, con esclusione delle norme relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 17.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le istituzioni scolastiche private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede non avente

 

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carattere retributivo per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito sulla base dei criteri previsti dalla parte seconda, titoli IV, V, VI e VII, e dalla parte terza, titoli I, II e III, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'amministrazione degli affari esteri.
    


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