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PDL 5767-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5767-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 giugno 2005 (v. stampato Senato n. 3509)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 dicembre 2005

presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FINI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2005

(Relatore: DI TEODORO)


NOTA:  Il presente stampato contiene il parere del Comitato per la legislazione e le relazioni approvate, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, dalle Commissioni permanenti sul disegno di legge n. 5767-B. La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 10 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 5767-B.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5767-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 25 maggio 2005;

            rilevato che le modifiche introdotte al Senato riguardano, in particolare, l'inserimento di nuove deleghe al Governo (all'articolo 4, per la disciplina sanzionatoria di violazione di obblighi comunitari in materia di politica agricola, ed all'articolo 23, per l'attuazione della direttiva europea sul riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), l'autorizzazione a recepire direttive con regolamenti di delegificazione (articolo 7), nonché la modifica di numerose norme che sono oggetto di contenzioso ovvero di procedure di infrazione avviate a livello comunitario (articoli da 19 a 27);

            opera, all'articolo 21, una pluralità di modifiche al «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2002 (ove sono raccolte le disposizioni legislative e regolamentari contenute, rispettivamente, nel decreto legislativo n. 52 del 2002, e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 2002), determinando così una parziale rilegificazione della normativa; peraltro in alcuni casi tale rilegificazione investe soltanto porzioni limitate del testo di articoli contrassegnati dalla lettera «R»;

            all'articolo 19, abroga - in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 dicembre 2004 - una norma transitoria (contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 1999) avente una vigenza massima di sei anni, e pertanto ormai non più idonea a produrre effetti;

            reca, all'articolo 28, una parziale abrogazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 146 del 2001 (che impongono, a decorrere dal 2013, modalità più rigorose di allevamento degli animali da pelliccia), che non appare immediatamente diretta a dare attuazione ad atti ovvero ad obblighi comunitari e non rientra quindi nell'ambito del contenuto proprio della legge comunitaria, così come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005;

            effettua, all'articolo 23, comma 1, lettera f) un rinvio normativo generico (alle «disposizioni italiane più rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo») che sarebbe opportuno specificare, indicando puntualmente la disciplina richiamata;

            in numerose norme la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20

 

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aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 17 - che dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato.

        Il Comitato osserva altresì:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 7, comma 1 - ove si autorizza l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'attuazione delle direttive comprese nell'allegato C del provvedimento - dovrebbe valutarsi l'integrazione della disposizione con l'indicazione delle norme di legge eventualmente abrogate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, secondo quanto disposto dal citato articolo 17, comma 2;

            all'Allegato B - ove, tra le direttive che il Governo è delegato ad attuare ai sensi dell'articolo 1, viene indicata la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere tale direttiva dall'Allegato, essendo essa già oggetto di recepimento nello schema di decreto legislativo - attuativo della delega ambientale - recante «Norme in materia ambientale», attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari (Atto n. 572).

        

 

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RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 

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RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2005, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, (C. 5767-B),

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5767-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005»;

            in relazione alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, che ha per oggetto i principi di delega ai quali devono conformarsi le disposizioni sanzionatorie che saranno introdotte al fine di punire le violazioni dei decreti legislativi che saranno emanati per l'attuazione delle direttive comunitarie inserite negli allegati alla legge comunitaria, rilevato che:

                il Senato ha approvato un principio di delega volto a prevedere che, qualora ricorrano i presupposti per punire penalmente la violazione di norme dei decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie (lesione o esposizione a pericolo di interessi costituzionalmente protetti), «in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace.»;

                appare opportuno attribuire comunque al tribunale la competenza dei reati che si intendono punire con le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in ragione della complessità delle fattispecie da valutare in relazione alla violazione di direttive comunitarie;

 

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                il predetto principio potrebbe suscitare dubbi interpretativi, in quanto non appare chiaro se questo si riferisca ai soli reati di pericolo od anche a quelli di danno;

                dal tenore letterale della norma, che prevede le sanzioni alternative «in luogo dell'arresto e dell'ammenda», sembrerebbe che il Senato abbia optato per la seconda ipotesi, per cui la sanzione alternativa potrebbe essere prevista solamente nelle ipotesi di reato di danno. In tal caso, il legislatore delegato dovrebbe prevedere la competenza del tribunale per il reato di pericolo (punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) e, qualora siano previste le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, quella del giudice di pace per il reato di danno. Si ricorda, infatti, che, secondo la legislazione vigente, la competenza penale del giudice di pace non investe reati puniti, sia pure in alternativa, con la pena detentiva, per cui la scelta di attribuire la competenza di quello che è il reato di danno, che è quello più grave, al giudice di pace potrebbe essere considerata inopportuna;

                il Senato ha altresì modificato la disposizione secondo cui «in ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi», precisando che comunque le pene non possono superare i limiti edittali previsti dalla lettera c) dell'articolo 3 del provvedimento in esame (ammenda fino a 150.000 euro ed arresto fino a tre anni);

                la predetta modifica sostanzialmente riduce la portata della disposizione, la quale, nel testo approvato dalla Camera, consentiva di superare i limiti edittali di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, nel caso in cui ciò si fosse dimostrato necessario al fine di garantire la coerenza del sistema sanzionatorio nel suo complesso;

            in relazione all'articolo 4, introdotto al Senato, rilevato che:

                il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale;

                i principi e i criteri direttivi previsti possono essere considerati sufficientemente determinati solamente per quanto riguarda le sanzioni penali, per le quali è fatto rinvio ai principi previsti in via generale dall'articolo 3, comma 1, lettera c);

                per le sanzioni amministrative pecuniarie, infatti, non sono previsti dei limiti edittali, ma viene sancito un principio che sembrerebbe essere diretto all'organo competente ad irrogare la sanzione in concreto, piuttosto che al legislatore delegato. Si prevede, infatti, che queste devono essere dissuasive, nonché proporzionate alle somme

 

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indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze. Tale vantaggio, infatti, non può che essere valutato in relazione al caso concreto e, quindi, successivamente alla commissione del fatto. Potrebbe essere opportuno richiamare i limiti sanciti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) in via generale per le sanzioni amministrative che dovranno essere previste per la violazione di decreti attuativi delle direttive elencate negli allegati alla legge comunitaria;

            in relazione all'articolo 23, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, rilevato che:

                la lettera t) prevede la depenalizzazione del reato di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo genericamente che debbano essere previste «sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate», senza tuttavia stabilire alcun limite per il legislatore delegato; massimo della sanzione, per cui appare opportuno fare riferimento a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), nella parte relativa alle sanzioni amministrative;

                la lettera u) stabilisce che la nuova disciplina dovrà garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i principi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate, per cui anche in questo caso si tratta di principi di delega generici;

                la lettera v), inoltre, stabilisce che sia prevista la responsabilità, mediante la previsione di sanzioni amministrative a carico della persona giuridica, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile. Il principio è condivisibile nella sua ratio, ma appare poco determinato, per cui sarebbe opportuno precisare la natura (interdittiva, pecuniara o reale) delle sanzioni amministrative da prevedere, stabilendo i limiti minimi e massimi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi, facendo eventualmente riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

                la lettera z) prevede sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonché per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri

 

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sanzionatori alle autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano. Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte in relazione alla lettera v);

                la lettera aa) prevede di introdurre nel citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti. Sarebbe necessario circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato in ordine alla scelta della tipologia e dell'entità della sanzione da prevedere, secondo quanto previsto, ad esempio, da 23 a 25 del citato decreto legislativo;

                la lettera bb) si limita a delegare il governo a prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, senza tuttavia delimitare l'ambito discrezionale che è proprio del legislatore delegato per quanto attiene alla individuazione della natura (interdittiva, pecuniaria o reale) e dell'entità della sanzione amministrativa da prevedere;

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, e la relativa competenza del giudice di pace»;

            b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Entro i limiti di pena sopra indicati» con le seguenti: «In ogni caso»;

            c) all'articolo 4, comma 2, alla lettera a) premettere la seguente: «0a) per le sanzioni amministrative di decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c);

            d) all'articolo 23, comma 1, lettere t), u) e bb) sia precisato che le sanzioni amministrative di decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera c);

            e) all'articolo 23, comma 1, lettere v), z) ed aa) sia precisata la natura (interdittiva, pecuniara o reale) delle sanzioni amministrative da prevedere, stabilendo i limiti minimi e massimi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi, facendo eventualmente riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

 

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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 5767-B recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005» (C. 5767-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

            premesso che:

                l'articolo 27 del disegno di legge, nel modificare il comma 6 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, prevede che il decreto che dispone le limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze, sia adottato dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità;

                l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, ha riservato i posti messi annualmente a concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate, istituiti dalla legge medesima;

                le limitazioni all'arruolamento del personale femminile, quindi, appaiono suscettibili di produrre i loro effetti anche sull'organizzazione

 

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delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e sul Corpo militare della Croce Rossa,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione:

            si preveda che il decreto che dispone limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile sia adottato d'intesa con tutti i Ministri interessati.


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            premesso che l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 23 non appaiono conformi alla vigente disciplina contabile in quanto riferite all'esercizio finanziario 2005, già concluso;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23 senza pregiudicare l'adempimento di obblighi di carattere internazionale;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «2005 e 2006 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007», con le seguenti: « 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008»; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: « 2005-2007», con le seguenti: «2006-2008»; e sostituire le parole: «per l'anno 2005», con le seguenti: «per l'anno 2006».

 

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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5767-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005;

            sottolineato positivamente l'inserimento, al comma 2 dell'articolo 16, di una disposizione che raddoppia il termine per l'emanazione di decreti integrativi e correttivi alla disciplina di recepimento delle direttive 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE, concernente i mercati degli strumenti finanziari;

            rilevato positivamente come l'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, estenda gli obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni previsti dal decreto legislativo n. 56 del 2004, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, anche a chiunque renda i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, consentendo in tal modo di rafforzare l'efficacia della disciplina in materia di riciclaggio dei capitali, rilevandosi peraltro l'opportunità di formulare in termini più chiari la nuova lettera s-bis) introdotta dal comma 1, soprattutto per quanto riguarda i revisori contabili;

            considerato inoltre con favore come l'articolo 23 attribuisca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevedendo in tale ambito l'applicazione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e dai regolamenti comunitari contribuendo in tal modo a completare e razionalizzare il complessivo sistema di contrasto alle attività di riciclaggio, anche alla luce delle evoluzioni di tale pratica illecita;

            rilevato come l'articolo 24, realizzi, in attuazione della decisione 2005/315/CE della Commissione europea, il recupero delle agevolazioni fiscali, dichiarate in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, fruiti dalle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da calamità naturali nel 2002;

            considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione definitiva del provvedimento, entro la fine della legislatura;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di prevedere forme di coordinamento più stringenti,

 

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nell'ambito delle diverse amministrazioni competenti, relativamente al recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie, al fine di ridurre il numero di infrazioni sollevate nei confronti dell'Italia a causa del ritardo nell'attuazione delle medesime direttive;

            b) con riferimento all'articolo 23, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di prevedere, in sede di esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2005/60/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, opportune forme di consultazione con i soggetti interessati all'attuazione della medesima disciplina, anche attraverso il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari;

            c) sempre con riferimento all'articolo 23, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di coordinare il recepimento della direttiva 2005/60/CE con i regolamenti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 56 del 2004, di attuazione della direttiva 2001/97/CE, vertente sulla medesima materia, il cui termine di emanazione è peraltro già scaduto.


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2005, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5767-B, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 5767-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005», già approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

            delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riguardo all'articolo 19, che abroga l'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, si segnala l'esigenza di valutare l'effettiva congruità di tale previsione, considerato che il periodo transitorio previsto dal citato articolo 20 («periodo comunque non superiore a sei anni» dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 18 del 1999), oggetto dei rilievi della Corte di Giustizia europea nella sentenza del 9 dicembre 2004 in relazione alla causa C-460/02, risulta ormai decorso;

            b) si segnala, con riferimento al recepimento della direttiva 2004/51/CE - richiamata nell'allegato B al disegno di legge in esame e volta ad accelerare l'apertura del mercato integrato dei servizi di trasporto merci e ad assicurare elevati standard di sicurezza ferroviaria - che il termine di attuazione risulta fissato al 31 dicembre 2005.


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5767-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2005)»;

            osservato come il disegno di legge comunitaria presentato dal Governo per l'anno 2005 preveda il recepimento di un numero assai limitato di direttive e come, peraltro, solamente due di esse coinvolgano direttamente le competenze della X Commissione;

 

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            rilevato altresì che la legge comunitaria ha mostrato in questi anni la propria validità quale strumento per il recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che dovrebbero essere oggetto di ulteriore valorizzazione;

            preso atto che il disegno di legge prevede il recepimento delle direttive 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5767-B (legge comunitaria per il 2005);

            richiamata la relazione approvata il 12 maggio 2005;

            rilevato che non sono intervenute modifiche che mutino sostanzialmente, relativamente alle parti di propria competenza, gli interventi normativi già allora previsti;

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

          esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C.  5767-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
 

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RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5767-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»,

        delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 20, di sollecitare il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative, nelle competenti sedi comunitarie, al fine di prevedere, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, l'introduzione della dizione «cioccolato puro» riservata ai prodotti di cioccolato che non contengano grassi vegetali diversi dal burro di cacao.


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