Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 6203

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6203



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

EMERENZIO BARBIERI, D'AGRÒ, TUCCI

Disposizioni per garantire la parità di accesso del personale docente e del personale della pubblica amministrazione

Presentata il 28 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge risponde all'esigenza, manifestatasi sempre più pressante nel mondo della scuola, di garantire alle nuove generazioni un percorso formativo che veda la presenza equilibrata di figure educative appartenenti ai due sessi.
      Risulta, infatti, indispensabile per gli studenti, di ogni ordine e grado, potersi confrontare con tutti gli interlocutori presenti nella società, imparando a interagire non solo tra loro, ma anche con il mondo degli adulti, a volte molto complesso per personalità in fase di formazione e di crescita.
      La scuola, infatti, prolunga e completa la funzione della prima e insostituibile agenzia educativa che è la famiglia, modello di equilibrio e di dialettica interpersonale.
      Inoltre, anche il mondo docente trarrebbe spunti di crescita e di arricchimento da un possibile variegato percorso professionale, improntato al dialogo e alla condivisione di connaturate differenti letture e interpretazioni della realtà, proprie dei due approcci maschile e femminile.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge ha il fine di garantire una equa rappresentanza di entrambi i sessi nelle graduatorie per il reclutamento del personale docente, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. A tale fine le nomine devono essere effettuate rispettando la percentuale del 50 per cento per gli uomini e per le donne.
      L'articolo 2 stabilisce che nel caso in cui tale percentuale non venga rispettata a causa di un numero limitato di aspiranti, la quota mancante è recuperata nel concorso successivo.
      L'articolo 3 prevede la nullità dei contratti individuali stipulati in violazione delle suddette disposizioni.
      L'articolo 4 estende l'applicazione delle norme della legge a tutta la pubblica amministrazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire una equa rappresentanza dei due sessi, nell'ambito delle graduatorie da utilizzare per il reclutamento del personale docente, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, sia a tempo determinato che indeterminato, le nomine devono essere effettuate rispettando la percentuale del 50 per cento per ciascuno dei due sessi.

Art. 2.

      1. Qualora nella singola procedura relativa alle nomine effettuate ai sensi dell'articolo 1 la percentuale ivi prevista non possa essere rispettata, per carenza di aspiranti, la quota mancante è recuperata nella successiva analoga tornata concorsuale.

Art. 3.

      1. I contratti individuali di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sono nulli.

Art. 4.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure di reclutamento poste in essere nella pubblica amministrazione.


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