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PDL 6204

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6204



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, GIOACCHINO ALFANO, ANTONIO BARBIERI, BLASI, CAMMARATA, CASERO, DELL'ANNA, GALVAGNO, GARAGNANI, LECCISI, LICASTRO SCARDINO, LUPI, MAURO, PAOLETTI TANGHERONI, SCHERINI, VERRO, ZORZATO, ZUIN

Modifica all'articolo 609-bis del codice penale e disposizioni riguardanti i cittadini stranieri che commettono il reato di violenza sessuale

Presentata il 29 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le numerose violenze sessuali su donne compiute negli ultimi giorni riportano alla luce questo aberrante delitto che offende in modo grave la libertà e la dignità della persona. La violenza sessuale è un reato odioso che colpisce soprattutto le giovani donne e che comporta dolorose e spesso indelebili ferite di ordine psicologico dalle quali per la donna è difficile riprendersi pienamente.
      È necessario, quindi, intervenire, con misure più dure quale l'innalzamento della pena per il reato di violenza sessuale per garantire una maggiore deterrenza e repressione.
      L'articolo 1 di questa proposta di legge è volto, infatti, ad aumentare sensibilmente, per il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale), sia il minimo che il massimo della pena in modo da aumentare la deterrenza che oggi evidentemente non è adeguata.
      Si tratta di una norma necessaria che ben si concilia con il nostro ordinamento giuridico penale e punisce in modo adeguato un reato che oltre ad offendere la dignità della persona e la sua sfera di libertà crea un forte e crescente allarme sociale. Oggi la donna colpita da questo odioso reato deve avere la possibilità di denunciare sempre questo tipo di violenza che troppe volte rimane impunito.
      Con l'articolo 2, si prende atto che i fatti di violenza sessuale compiuti in questi ultimi tempi sono da ascrivere spesso a cittadini stranieri sia comunitari che extracomunitari,
 

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sia in regola per quanto concerne il permesso di soggiorno che clandestini. Ciò ha convinto della necessità di prevedere l'espulsione, dopo la condanna definitiva dello straniero che compie atti di violenza sessuale nel territorio italiano, nei casi in cui esistono accordi di cooperazione giudiziaria con il Paese di origine, al fine di fare scontare la pena nel Paese di origine del reo.
      Si è convinti che sia necessario approvare al più presto questa proposta di legge, necessaria per fronteggiare l'emergenza venutasi a creare.
      Il Paese ha bisogno di norme adeguate per rispondere a questi gravi delitti che determinano un clima di allarme sociale destinato ripercuotersi in modo negativo sulla nostra società. Si è sicuri che il Parlamento vorrà dare, nello stretto spazio di tempo che ci separa dalla fine della XIV legislatura, un segnale forte al Paese per garantire la sicurezza dei cittadini e delle donne in particolare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da dieci a quindici anni».

Art. 2.

      1. Se il reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale è commesso da cittadino straniero, questi, dopo la condanna definitiva, se esistono accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria in materia penale con il suo Paese di origine, è espulso dal territorio italiano ed estradato nel Paese di origine per scontare la pena.


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