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PDL 6201

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6201

 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAMINITI

Disposizioni concernenti il recesso nei confronti
dei dirigenti medici e veterinari

Presentata il 23 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica il sistema del recesso nei confronti dei dirigenti medici e veterinari introducendo l'obbligo e non la semplice facoltà per il comitato di garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di pronunciarsi sulla decisione di recesso. La normativa vigente è infatti impostata su di un termine perentorio entro il quale il comitato di garanti deve esprimersi per decretare il recesso nei confronti del dirigente. Decorso tale termine la decisione è assunta anche senza il parere del comitato di garanti.
      Con questa proposta di legge, che introduce il parere obbligatorio e vincolante del comitato di garanti per il recesso nei confronti del dirigente, si assicurano una maggiore imparzialità e un rafforzamento del comitato di garanti che deve dare obbligatoriamente il proprio parere entro un termine ben definito ma senza la regola del silenzio-assenso. Sembra una regola valida anche per il dirigente che deve subire un procedimento ed a cui vanno assicurate tutte le garanzie necessarie affinché questo si possa concludere non solo con il contraddittorio, già previsto dalla normativa vigente, nel quale il dirigente viene audito, ma anche in una logica di buona e corretta amministrazione.
      Al dirigente soggetto a procedimento vanno quindi assicurate tutte le garanzie necessarie e, tra queste, il parere obbligatorio del comitato di garanti per poter essere giudicato in modo equo e giusto senza condizionamenti di parte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il recesso nei confronti del dirigente medico o veterinario è adottato previo parere conforme ed obbligatorio del comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

      1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere» sono soppresse.


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