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PDL 6172

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6172



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, CAMO, DELL'ANNA, DI GIANDOMENICO, DI TEODORO, GAMBINI, SANTINO ADAMO LODDO, MAZZUCA, MEDURI, PERROTTA, SANDI, SAVO, SINISCALCHI, STRANO, TIDEI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANELLA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell'IVA gravante sulle prestazioni turistiche e sulla somministrazione di alimenti e bevande

Presentata il 9 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di armonizzare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sull'industria turistica e ricettiva e sulla somministrazione di alimenti e bevande con le aliquote applicate negli altri Paesi dell'Unione europea.
      Allo stato attuale, infatti, l'IVA applicata in Italia è pari mediamente al doppio di quella applicata negli altri Paesi dell'Unione europea, con gravi danni per la nostra industria turistica e ricettiva.
      La presente proposta di legge riduce l'IVA sulle attività turistiche e ricettive e sulla somministrazione di alimenti e bevande dal 10 per cento al 4 per cento. Ciò dovrebbe consentire un rilancio dell'industria turistica e quindi dello sviluppo occupazionale del settore.
      È un segnale modesto ma significativo di attenzione per una delle industrie trainanti del nostro Paese, che ancora risente della situazione di incertezza e di crisi a livello internazionale.
      I benefìci in termini di maggiore utilizzo delle prestazioni turistiche e ricettive dovrebbero senz'altro compensare i minori introiti derivanti dalla riduzione dell'aliquota. L'articolo 2 della presente proposta di legge, quindi, prevede che agli oneri derivanti dalla riduzione dell'IVA si faccia fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 36) sono inseriti i seguenti:

          «36-bis) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive previste dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;

          36-ter) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande».

      2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 120) e 121) sono abrogati.

Art. 2.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.


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