PDL 6171
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6171
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, CIRO ALFANO, ANNUNZIATA, CAMO, CANELLI, CASTELLANI, DAMIANI, DELL'ANNA, FIORI, SANTINO ADAMO LODDO, MAZZUCA, MONDELLO, NESI, LUIGI PEPE, PERROTTA, PISTONE, SANDI, SAVO, STRANO, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZANELLA
Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di prepensionamento di genitori di disabili gravi
Presentata il 9 novembre 2005
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente più volte modificata ed aggiornata, detta i princìpi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone handicappate, ossia di soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Dal momento che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nella tutela della salute risulta essere un dato consolidato, ai sensi della legge n. 328 del 2000, è opportuno altresì tenere conto delle difficoltà di relazione e di comunicazione, della fatica e del logoramento delle persone sulle quali grava l'onere di accudire quotidianamente disabili nonché delle difficoltà di natura economica che possono derivare dalla necessità di fare fronte ad impegni prolungati nel tempo.
A queste finalità risponde la presente proposta di legge che, completando l'organico quadro di previsioni e di interventi disposto dalla legge n. 104 del 1992, introduce un ulteriore articolo, l'articolo 10-
bis, volto a prevedere (con indubbi vantaggi economici a carico dello Stato) il prepensionamento per i genitori che assistono figli disabili in condizioni di massima gravità.
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Tali vantaggi economici consistono nel risparmio statale derivante dall'eliminazione dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni che, nella realtà attuale, si producono a causa delle necessarie assenze dal posto di lavoro in cui incorre il dipendente pubblico per assistere il familiare disabile. L'accoglimento della presente iniziativa legislativa è altresì auspicabile dal momento che il soggetto portatore di
handicap potrebbe essere curato e assistito nell'ambito familiare, invece di essere affidato ad appositi istituti i cui costi, come è noto, ricadono in massima parte sullo Stato.
Con l'approvazione della presente proposta di legge l'Italia, infine, verrebbe a porsi in sintonia con le normative comunitarie ancora disattese nel nostro Paese.
Al fine di evitare una eccessiva generalizzazione della concessione del privilegio pensionistico, la presente proposta di legge si riferisce unicamente al caso di invalidità di maggiore gravità quale risulta essere quello dell'inabile al 100 per cento con necessità di assistenza continua, non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Disposizioni per il prepensionamento di genitori di disabili gravi). - 1. I genitori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua, che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, possono chiedere di usufruire di prepensionamento quando hanno raggiunto il requisito di venti annualità di contribuzioni versate con la rendita calcolata su quaranta anni di contribuzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante quota parte delle minori spese determinate dall'applicazione del medesimo comma».