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PDL 6223

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6223



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL

Presentato il 14 dicembre 2005 (*)


      

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Onorevoli Deputati! - La norma di cui all'articolo 1, confermando gli interventi già effettuati con l'articolo 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone l'abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche erogate indebitamente, che in gran parte si formano a causa del particolare procedimento di accertamento della condizione reddituale del pensionato che gli enti previdenziali sono tenuti a rispettare.
      In particolare, il disegno di legge prevede:

          la sanatoria integrale dell'indebito pensionistico qualora i soggetti interessati siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro (16 milioni di lire) (comma 1);

          il recupero nei limiti del 75 per cento dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito superiore ai predetti 8.263,31 euro (comma 2).

      Viene stabilito inoltre che la trattenuta sulla pensione non possa essere superiore a un quinto della pensione medesima e che l'eventuale importo residuo possa essere recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi, limite che può essere superato al fine di


(*)  Il presente disegno di legge è stato presentato al Senato della Repubblica il 31 maggio 2005 (atto Senato n. 3448) e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 14 dicembre 2005.
 

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garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione (comma 3).
      La sanatoria, infine, non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS e il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato (comma 4).
      L'intervento prospettato, che non è stato possibile inserire nella manovra finanziaria per l'anno 2005, dovrebbe rappresentare l'ultimo condono relativo agli indebiti pensionistici, dal momento che è in corso di predisposizione un provvedimento legislativo che, riformando completamente le procedure relative alla rilevazione, da parte degli enti previdenziali, della condizione reddituale del pensionato, eliminerà a regime le cause che provocano l'insorgere delle posizioni debitorie.
      Per quanto concerne l'articolo 2, ovverosia la proposta di un nuovo regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità da un lato e rendita INAIL dall'altro, va detto innanzitutto che, per effetto dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell'INAIL, salvo che la pensione di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel quale caso è corrisposta l'eccedenza della pensione di inabilità, ovvero dell'assegno, rispetto alla rendita.
      Nella realtà, tuttavia, come si è potuto verificare sulla base delle indicazioni fornite dall'INAIL e dall'INPS, raramente si verifica che la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità superino la rendita INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell'eccedenza. Ciò in considerazione dell'elevato importo della rendita INAIL, la cui misura è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo introdotto dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subìto dal lavoratore.
      Considerato che prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 335 del 1995 la possibilità di cumulo tra prestazioni di invalidità e inabilità INPS con la rendita INAIL era, ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, in pratica totale, l'ipotesi normativa in esame rimuove il rigore della vigente disciplina, in quanto consente di cumulare la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità con la rendita INAIL tramite criteri migliorativi rispetto all'attuale assetto.
      Nel dettaglio, con riferimento alla pensione di inabilità nel sistema retributivo e misto, è corrisposta la pensione «a calcolo», nonché l'eventuale integrazione al minimo, nella misura già determinata in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995.
      Per la pensione di inabilità liquidata esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), è corrisposto l'importo della pensione riferito al montante contributivo individuale, determinato assumendo il più favorevole coefficiente di trasformazione dei sessantadue anni, a compensazione della non integrabilità al minimo dei trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, stante il generale principio fissato dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995.
      Con riguardo all'assegno ordinario di invalidità, ferma restando la disciplina della liquidazione di detta prestazione secondo il sistema contributivo (articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995), è garantita, nel sistema retributivo, la corresponsione dell'importo «a calcolo», corrispondente all'anzianità contributiva effettivamente posseduta, non integrata al minimo, con le modalità di cui alla legge n. 222 del 1984. A tale proposito, vale la pena ricordare che la condizione di invalido, diversamente dall'inabilità, è compatibile con la prestazione di attività lavorativa

 

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e pertanto consente di fruire di reddito da lavoro.
      Relativamente all'articolo 3, va premesso che l'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ha disposto l'attribuzione ad personam del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai dipendenti degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso di una delle qualifiche della preesistente categoria direttiva alla data degli inquadramenti operati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. L'applicazione di detta norma viene rivendicata dal personale appartenente alla ex categoria direttiva cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 88 del 1989 con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in applicazione dell'articolo 33 del regolamento dello stesso, anche se ostavano sia la irretroattività della norma, sia il carattere ad personam dello specifico beneficio.
      Nel conseguente contenzioso sorto con i pensionati, il tribunale amministrativo regionale riconobbe sempre il diritto dei ricorrenti al beneficio in questione, mentre il Consiglio di Stato inizialmente confermò l'indirizzo e in un secondo tempo lo disattese recependo in pieno le motivazioni d'appello dell'INPS.
      Gli interessati a tali provvedimenti negativi sono circa 50, mentre gli altri destinatari di provvedimenti positivi sono molto più numerosi, inclusi tutti gli ex dipendenti INAIL.
      La norma pone rimedio (anche in esecuzione dell'ordine del giorno n. 9/2145-B/33, accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 28 luglio 2004) ad una evidente disparità di trattamento, conseguita al diverso tenore delle sentenze del Consiglio di Stato, che importa rilevanti riflessi sul trattamento integrativo di pensione relativamente a persone molto anziane, in quanto cessate dal servizio prima del 1989.
      L'articolo 4 rinviene le risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente disegno di legge. Per una puntuale illustrazione delle risorse si rinvia alla relazione tecnica.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite).

      1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per periodi dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
      2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
      3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.

 

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Art. 2.
(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

      1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.
      2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante

 

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contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 222 del 1984.
      3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
      4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Art. 3.
(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88).

      1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per l'articolo 1 in 9 milioni di euro per l'anno 2005, 3,733 milioni di euro per l'anno 2006 e 2,267 milioni di euro per l'anno 2007;

          b) per l'articolo 2 in 9,147 milioni di euro per l'anno 2005, 21,9 milioni di euro per l'anno 2006 e 49,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;

 

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          c) per l'articolo 3 in 3,453 milioni di euro per l'anno 2005, 267.000 euro per l'anno 2006 e 247.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1 si provvede:

          a) per 7,238 milioni di euro per l'anno 2005, per 4,963 milioni di euro per l'anno 2006 e per 26,047 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero per l'importo di 2,623 milioni di euro per l'anno 2006 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7,238 milioni di euro, 2,340 milioni di euro e 26,047 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007;

          b) per 14,362 milioni di euro per l'anno 2005, per 20,937 milioni di euro per l'anno 2006 e per 25,767 milioni di euro per l'anno 2007 riducendo, rispettivamente, le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come rifinanziate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto

 

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1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure correttive di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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