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PDL 6207

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6207



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FANFANI

Concessione di indulto e norme in materia di sospensione dell'esecuzione e di estinzione della pena nei confronti di detenuti tossicodipendenti

Presentata il 29 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La drammatica situazione delle carceri italiane è sotto gli occhi di tutti, caratterizzata da sovraffollamento (oggi i detenuti sono circa 60.000 a fronte di una capienza massima stimata in circa 45.000 detenuti), dal disagio degli operatori, dalla inidoneità delle strutture e del sistema nel suo complesso a realizzare il fine di rieducazione e di recupero del condannato.
      Si ritiene quindi che si debba intervenire su un duplice piano:

          1) mediante la concessione di un indulto differenziato in ragione della pena residua ancora da scontare, con la esclusione dei reati più gravi per i quali, ai fini della organicità del sistema, si è fatto riferimento all'articolo 407 del codice di procedura penale;

          2) mediante la previsione (nei confronti dei condannati tossicodipendenti che, indipendentemente, dal delitto commesso, accedono a un programma di recupero presso comunità terapeutiche) che il tribunale di sorveglianza, a conclusione del programma stesso e verificato il suo esito positivo, dichiari estinta in tutto o in parte la pena.
      Con questo provvedimento si ritiene quindi di concorrere a dare speranza a tutti i detenuti, mediante la concessione di un indulto, anche se quantitativamente modesto, e si ritiene di dare alla particolare categoria dei detenuti tossicodipendenti, che rappresentano circa un terzo della intera popolazione carceraria, la possibilità di veder estinta la pena a conclusione del programma di recupero effettuato con esito positivo, consentendo il loro completo recupero al consesso civile.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È concesso indulto nelle seguenti misure:

          a) sei mesi, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiori a tre anni;

          b) otto mesi, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, pari o inferiori a cinque anni;

          c) un anno, per le pene da scontare, ancorché residuo di maggior pena, superiori a cinque anni.

Art. 2.

      1. L'indulto previsto in attuazione dell'articolo 1 della presente legge non si applica alle pene conseguenti ai reati elencati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Art. 3.

      1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Nel caso in cui il programma terapeutico e socio-riabilitativo sia svolto stabilmente all'interno di una comunità, la sospensione della esecuzione di cui al presente articolo può essere concessa anche in deroga al limite di pena di cui al comma 1».

      2. Il comma 1 dell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «1. A conclusione del programma terapeutico e socio-riabilitativo, se risulta che il condannato lo ha attuato correttamente, e se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione della esecuzione della pena non ha commesso un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, il tribunale di sorveglianza, in considerazione del comportamento tenuto dal condannato e dell'esito del programma, dichiara la estinzione della pena in tutto o in parte, comunque in misura non inferiore alla effettiva durata del programma».


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