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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6230 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale per i servizi antidroga quando si procede in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.
a) gli articoli 97 e 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
d) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
g) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-septies. - (Delitti di associazione per delinquere). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica all'ente la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Art. 25-octies. - (Riciclaggio). - 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-novies. - (Traffico di migranti). - 1. In relazione ai reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote.
Art. 25-decies. - (Intralcio alla giustizia). - 1. In relazione ai reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377, 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo, è sempre disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 270-bis e 416-bis, è inoltre sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, salvo che appartengano a persona ad esso estranea. Sono
2. All'articolo 600-septies del codice penale le parole: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta» sono soppresse.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in ordine alla destinazione delle somme confiscate nelle ipotesi previste da tali disposizioni. Resta altresì ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300, limitatamente ai reati ivi considerati.
1. Dopo l'articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 430-ter. - (Attività di indagine a fini di confisca). - 1. Il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui
1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
b) al comma 4, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
c) al comma 6, le parole: «e il questore» sono sostituite dalle seguenti: «, il questore e il procuratore distrettuale antimafia».
2. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «del questore» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale antimafia»;
b) al sesto comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia»;
c) al settimo comma, dopo le parole: «ultima dimora dell'interessato» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».
3. All'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, al settimo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le
a) al comma 1, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
b) al comma 5, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia».
5. All'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, al secondo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».
1. Gli articoli 322-ter e 640-quater, il quarto comma dell'articolo 270-bis, il settimo comma dell'articolo 416-bis e il sesto comma dell'articolo 644 del codice penale sono abrogati.
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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