Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6232

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6232



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

KESSLER, BONITO, FINOCCHIARO

Riforma delle esecuzioni mobiliari

Presentata il 15 dicembre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dal convincimento della inversione di tendenza che il processo civile può assumere solo se innanzitutto viene assicurata effettività alla tutela del credito nelle procedure esecutive, ove il rispetto del contraddittorio ed il quadro necessario delle garanzie devono coordinarsi con la primaria esigenza di giustificare la permanenza di un sistema giudiziario che vieta l'uso dell'autotutela ai portatori di diritti di credito. Se dunque il correlativo divieto, in generale e quale scelta storica, fonda l'utilizzo dell'autorità giudiziaria in ogni fase della liquidazione satisfattiva dei beni, occorre anche che tale risorsa sia impiegata in modo selettivo ed efficiente, orientando - già sul piano normativo e prima di altri interventi strutturali sul piano dell'organizzazione degli uffici - passaggi processuali semplici. Ciò fonda il ricorso alle attività di delega a professionisti e terzi qualificati per operazioni materiali, sotto la direzione del giudice, quale organo di programmazione del risultato finale cui tende l'azione esecutiva, che resta una domanda di giustizia.
      L'eccessiva durata della liquidazione è una nozione di facile evidenza anche per l'ufficiale giudiziario e può concernere tutti i beni: da una quota immobiliare (ad esempio una frazione minuscola di un appartamento, quale 1/6 di un immobile occupato), ad un bene mobile (un banco da bar, la cui rimozione esige cautele organizzative, oltre che spese di custodia) ad un credito (ad esempio un appalto con stato dei lavori ancora all'inizio e contestazioni già rese note al debitore); la norma dunque, responsabilizzando il debitore, tende a concentrare, tendenzialmente, il pignoramento stesso come unico atto iniziale che dia luogo ad una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del
 

Pag. 2

debitore, in coerenza con l'effettività del principio di cui all'articolo 2740 del codice civile.
      La novità maggiore consiste pertanto in un principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l'estensione della fattispecie penalistica di cui all'articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania).
      In pari tempo l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di procedere ad una ricognizione estimativa, pur sommaria ma non superficiale, è assicurato in primo luogo dall'indicazione precettiva di iniziare la procedura esecutiva con la piena consapevolezza di una efficienza certa e di una durata ragionevole che proprio da quel momento il processo viene ad assumere. Dunque anche l'attività richiesta a tale pubblico ufficiale, improntata a maggiore selettività, dovrebbe contrastare la frequente censura di inefficienza ed eccessiva durata (ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che l'ordinamento italiano ha riportato in materia. Altre norme specifiche, in secondo luogo, ribadiscono il principio con riguardo al processo esecutivo mobiliare, oggi particolarmente inefficiente in quanto programmaticamente basato su stime che la prassi, nonostante ogni sforzo di trasparenza nelle vendite, da tempo individua come eccessive (si veda l'articolo 517 del codice di procedura civile).
      La recente riduzione dell'area della fallibilità, conseguente all'attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, restituisce poi la necessità di operare un reinquadramento di sistema alle procedure esecutive nelle quali sia parte un imprenditore commerciale. Si tratta di procedute destinate ad incrementarsi in modo cospicuo, a fronte dell'innalzamento delle soglie soggettive della fallibilità. Per questa ragione l'accesso alle scritture contabili dell'ufficiale giudiziario ausiliato da un professionista qualificato nelle materie giuridico-economiche (gli stessi abilitati alle vendite immobiliari e dei beni mobili registrati), potrebbe permettere una maggiore fruttuosità delle ricerche dei beni, in particolare dei crediti.
      La modifica dell' articolo 514, n. 4), del codice di procedura civile tiene conto dell'evoluzione merceologica assunta dalla nozione di beni strumentali all'esercizio della professione ovvero dell'impresa, con il risultato pratico che spesso le procedure esecutive si arrestano, senza alcuna utilità, verso debitori che non hanno cose mobili, né sono pignorabili quanto a crediti. Né è poi possibile aprire verso tali debitori una procedura concorsuale, poiché gli stessi limiti organizzativi ovvero soggettivi (la modestia dei mezzi di capitale) ostano alla fallibilità di tali soggetti e dunque i crediti verso di essi (anche quelli di lavoro o familiari) sono di fatto assolutamente privi di qualsiasi tutela in sede esecutiva. Ciò implica, per converso, una evidente disparità di trattamento rispetto ai debitori che siano invece percettori di reddito da lavoro o anche da pensione che sono all'opposto (ed invariabilmente) pignorati, sia pur con limiti quantitativi. Gli stessi limiti si riportano allora anche per i soggetti di cui alla norma, tipologicamente coincidenti con fasce di debitori altrimenti esenti da qualunque responsabilità patrimoniale.
      Le modifiche dell'articolo 517 del codice di procedura civile tendono ad assicurare, a tutela del credito, una effettività al primo atto della procedura esecutiva, evitando che essa sia iniziata sulla base di valori invariabilmente maggiori rispetto a quelli concretamente realizzabili, con evidenti distonie del sistema giudiziario che impegna risorse senza alcuna utilità e spesso si riduce a meccanismo di produzione di ulteriori spese processuali senza alcuna possibilità di recupero. Al contempo una maggiore responsabilizzazione dell'ufficiale giudiziario viene raggiunta mediante una più stabile integrazione nel pignoramento dell'attività dello stimatore.
 

Pag. 3


      Il nuovo articolo 518 del codice di procedura civile, a specificazione dell'articolo 492, si propone di riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare mediante una modernizzazione elementare già della forma degli atti ricognitivi dei beni oltre che una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi. Il coinvolgimento dell'esperto e la possibilità esplicita di integrare il medesimo pignoramento, inizialmente insufficiente, assicura ai creditori mezzi di tutela più adeguati, valorizzando l'utilità degli atti nel frattempo compiuti, senza l'onere di iniziare un nuovo e costoso processo.
      Con il nuovo articolo 520 dello stesso codice, l'anticipazione dell'asporto dei beni tende a velocizzare il processo esecutivo, neutralizzando il rischio frequentissimo della facile deperibilità dei beni mobili e scoraggiando il loro asporto di mala fede da parte del debitore e in danno dei creditori, fenomeno gravissimo censito su base nazionale in tutte le prassi.
      La nomina immediata di un custode diverso dal debitore non appena con l'istanza di vendita o di assegnazione il processo assume una definitiva portata liquidatoria - prevista dal nuovo articolo 521 del codice di procedura civile - si propone di meglio organizzare la vendita stessa, assicurando - anche nell'interesse del debitore e comunque delle parti - la migliore conservazione del compendio pignorato. La norma si coordina con l'anticipazione, già prevista dalla legge n. 80 del 2005, del termine ultimo per depositare l'istanza di conversione.
      La modifica all'articolo 532 del codice di procedura civile chiarisce, come ormai recepito dalle prassi più efficienti, la maggiore attitudine delle vendite tramite commissionario ad assicurare risultati utili alle procedure esecutive mobiliari, superando ogni equivoco per cui il modello principale possa invece essere la vendita senza incanto, comunque adottabile in alternativa, o addirittura la vendita con incanto, del tutto recessiva. Tutte le prassi giudiziarie, d'altronde ed in relazione anche alle modifiche apportate dalla legge n. 80 del 2005 in materia di adempimenti pubblicitari, sono oramai attrezzate con schemi organizzativi improntati alla trasparenza, il che giustifica la razionalità della precisazione proposta.
      Le modifiche all'articolo 619 del codice di procedura civile tendono ad assicurare, all'insegna dell'articolo 111 della Costituzione, la diversità tra giudice dell'esecuzione e giudice che istruisce o decide il giudizio di merito, sancendo un'incompatibilità tanto più urgente da rimuovere ove tali giudizi sono divenuti monocratici e addirittura, come le opposizioni agli atti esecutivi, conservano l'unico rimedio del ricorso per cassazione.
      Le modifiche all'articolo 624 del codice di procedura civile si propongono di assicurare una maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, con effetti dunque di efficacia estintiva del pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dalla parte opposta, eliminando la necessità di promuovere un giudizio di merito. La norma è esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i procedimenti cautelari dalla legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad un principio di evidente economicità. Viene fatta salva la possibilità che altri interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per la fase di merito.
      Il nuovo testo dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile si propone di anticipare l'eventuale introduzione di contenziosi, altrimenti tardivi e tali da compromettere la durata del processo esecutivo oltre che la ordinata organizzazione delle procedure liquidatorie, evitando la loro instaurazione dopo che il creditore ha già sostenuto le spese per l'allestimento della vendita e soprattutto gli adempimenti pubblicitari ovvero il processo sia maturo per i provvedimenti giudiziali a contenuto materialmente satisfattivo del credito.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente:

      «5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente:

      "Art. 492. (Forma del pignoramento). Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
      Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
      Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto

 

Pag. 5

dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
      Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
      Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene.
      Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.
      In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore
 

Pag. 6

procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
      Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione, così come liquidate, costituiscono titolo esecutivo contro il debitore.
      Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma"».
 

Pag. 7

Art. 2.

      1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 codice penale è inserito il seguente:

      «La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».

Art. 3.

      1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

Art. 5.

      1. L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento deve essere eseguito

 

Pag. 8

sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
      In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
      Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».

Art. 6.

      1. L'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 518. (Forma del pignoramento). L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
      Quando ritiene opportuno differire o completare le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

 

Pag. 9


      Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
      Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
      Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
      Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
      Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».

Art. 7.

      1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode; nei casi di

 

Pag. 10

urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

Art. 8.

      1. All'articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro quindici giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».

Art. 9.

      1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile, ivi richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».

Art. 10.

      1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».

 

Pag. 11


Art. 11.

      1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

      «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con avviso al terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».

Art. 12.

      1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

Art. 13.

      1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

      «Art. 185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».

 

Pag. 12


Art. 14.

      1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà, altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

Art. 15.

      1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In caso di sospensione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

Art. 16.

      1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».

 

Pag. 13


Art. 17

      1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».

Art. 18.

      1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:

      «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice di cui al medesimo comma dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo promuovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.
      La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis».

 

Pag. 14

Art. 19.

      1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 624-bis del codice di procedura civile, ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata prima della fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su