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PDL 6202

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6202



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAMBURRO

Disposizioni in materia di erogazione dell'emolumento pensionabile al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate

Presentata il 24 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli anni passati si è venuta a determinare una evidente e irragionevole sperequazione nel sistema retributivo e previdenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, alla quale appare sempre più necessario, giusto e legittimo rimediare.
      Con gli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e, successivamente, con l'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e con gli articoli da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, poi abrogati, a decorrere dal 1o gennaio 2005, dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, era stato attribuito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e al personale dell'Arma dei carabinieri (marescialli aiutanti) un emolumento pensionabile pari, per il triennio 1998-2000, a lire 660.000 annue lorde, mentre, a decorrere dal 1o gennaio 2001, pari alla differenza tra il livello di inquadramento e il livello retributivo superiore.
      Con analoga disposizione, l'articolo 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, attribuiva ai marescialli aiutanti del Corpo della guardia di finanza un emolumento pensionabile pari, come per i colleghi appartenenti al personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri, alla differenza tra il proprio livello retributivo e il livello retributivo superiore.
      Sta di fatto che tale ultima norma non si limitava, come invece quelle dettate per il personale delle Forze di polizia e dell'Arma
 

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dei carabinieri (citati articoli da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198), ad attribuire l'emolumento pensionabile de quo, ma esplicitamente stabiliva che tale emolumento è «valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile» e che, inoltre, tale emolumento «con la stessa decorrenza del 1o gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo 2 gennaio 1998-1o gennaio 2001» (articolo 73-quinquies, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995).
      Tali previsioni, ossia la validità dell'emolumento in questione anche ai fini della determinazione della base pensionabile e la corresponsione del medesimo, ai fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescenza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1o gennaio 2001, erano del tutto assenti nella richiamata normativa che attribuiva l'identico emolumento al personale, avente la stessa qualifica, delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri.
      L'ingiustificata sperequazione è di tutta evidenza.
      A tale situazione non ha posto rimedio il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, il quale, abrogando con l'articolo 15 la citata normativa vigente relativa all'emolumento pensionabile de quo e conglobando l'emolumento in questione nello stipendio basato sul sistema dei parametri (articolo 3), nulla ha disposto per ovviare alla sperequazione già venutasi a creare negli anni passati.
      La presente proposta di legge, quindi, ha la funzione di eliminare una volta per tutte una disparità di trattamento verificatasi e consolidatasi negli anni, che non trova giustificazione né nella ratio delle norme che l'hanno determinata né in alcuno dei princìpi che fondano il nostro ordinamento giuridico, ma che, anzi, è palesemente in contrasto con i princìpi di uguaglianza formale e sostanziale posti dalla Carta costituzionale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Emolumento pensionabile per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      1. L'emolumento pensionabile per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate attribuito ai sensi degli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e degli articoli da 54-bis a 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, introdotti dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, successivamente abrogati, con decorrenza 1o gennaio 2005, dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, conglobato, con la medesima decorrenza 1o gennaio 2005, nello stipendio basato sui parametri a norma dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, concorre, a decorrere dal 1o gennaio 2001, a determinare la base retributiva pensionabile e, con la medesima decorrenza del 1o gennaio 2001, è corrisposto, ai soli fini pensionistici, anche al personale collocato in quiescienza nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 1o gennaio 2001.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

 

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per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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