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PDL 6197

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6197



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate

Presentata il 23 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema posto dal presente provvedimento riguarda un ridotto numero di ufficiali, ormai in congedo, a loro tempo provenienti dai ruoli del complemento che transitarono in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della rispettiva Forza armata e del Corpo della guardia di finanza superando specifici concorsi straordinari banditi negli anni '50 in base alle leggi di reclutamento all'epoca vigenti.
      Tali ufficiali vincitori di concorso sono stati immessi nei ruoli normali solo dopo il superamento di un apposito corso di aggiornamento professionale della durata di un anno accademico con un'anzianità determinata sulla base della graduatoria di merito compilata al termine del corso medesimo.
      Nel prosieguo della carriera un esiguo numero di questi ufficiali è stato poi ammesso, avendo vinto un concorso molto selettivo, alla frequenza dei corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza (per l'Esercito questi corsi, di durata triennale, si sono svolti presso la Scuola di guerra di Civitavecchia). Alcuni di questi ufficiali, con l'idoneità acquisita alle funzioni di Stato maggiore, hanno successivamente ricoperto importanti incarichi dirigenziali, hanno comandato grandi unità operative ed esercitato le attribuzioni dei gradi vertice, raggiungendo i gradi più alti della gerarchia militare.
      Ebbene, a costoro non viene riconosciuta la possibilità di fregiarsi del titolo di laurea, come invece avviene per tutti gli ufficiali provenienti dalle accademie
 

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militari, ancorché sia facile accertare come l'iter complessivo degli studi da essi superati risulti, sia in termini di qualità che di durata, di più elevato livello.
      Per superare questa evidente lacuna del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge che non comporta alcun onere finanziario ed estende doverosamente ad un limitatissimo numero di ufficiali che nella loro carriera hanno raggiunto i gradi più alti della gerarchia militare il riconoscimento degli studi compiuti, già concesso ai colleghi provenienti dall'accademia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, dopo le parole: «o la scuola di applicazione della Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «ovvero che, provenienti dal complemento e transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, abbiano superato i corsi di aggiornamento professionali per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, prima dell'istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze, previsto dall'articolo 4».


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