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PDL 6208

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6208



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FATUZZO

Modifica alla tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in materia di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei docenti

Presentata il 29 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La lettera h) del punto B.3) della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università», e successive modificazioni, (oggetto di una interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ha modificato i criteri di valutazione dei titoli in base ai quali sono attribuiti i punteggi al personale docente della scuola, prevedendo che «il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».
      Tale disposizione si propone di riconsiderare il valore peculiare del servizio svolto dagli insegnanti precari in sedi disagiate del territorio. Si ritiene, tuttavia, che la concezione in base alla quale il servizio prestato in scuole situate nei comuni di montagna o nelle isole minori debba essere premiato poiché svolto in una situazione di palese disagio e difficoltà debba ormai oggi considerarsi superata.
 

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Sarebbe più logico e coerente limitare il doppio punteggio solo ai docenti che hanno l'effettiva residenza in tali località dal momento che il criterio del presunto disagio patito dai docenti - previsto dalla normativa vigente - è oggettivamente poco verificabile. Ed è ciò che prevede la presente proposta di legge la quale, al fine di introdurre un elemento di chiarezza in una materia così delicata e complessa, sostituisce la citata lettera h) del punto B.3), stabilendo che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia «per i docenti che hanno la residenza in tali località in data antecedente all'inizio del servizio stesso».
      Alla luce di quanto premesso si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La lettera h) del punto B.3) della tabella annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

          «h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1o marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia per i docenti che hanno la residenza in tali località in data antecedente all'inizio del servizio stesso. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare».


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