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PDL 6178-A 6177-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6178-A
   N. 6177-A



ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI


DISEGNO DI LEGGE
n. 6178

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3614)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008
e relative note di variazioni (6178-bis e 6178-ter)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 novembre 2005

e

DISEGNO DI LEGGE
n. 6177

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3613)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 novembre 2005

(Relatori per la maggioranza:
PERETTI, per il disegno di legge n. 6178;
GARNERO SANTANCHÈ, per il disegno di legge n. 6177)


NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza.
 

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ALLEGATO 1

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 

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Pag. 5

INDICE


I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 9
Tabella n. 8 (Interno) Pag. 13
II COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 17
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 19
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 20
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 22
III COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 23
(Affari esteri e comunitari)
Tabella n. 6 (Affari esteri) Pag. 25
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 27
(Difesa)
Tabella n. 12 (Difesa) Pag. 29
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 37
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 39
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 43
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 45
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 47
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) Pag. 50
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali) Pag. 52
 

Pag. 6


VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 55
(Ambiente e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 57
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio) Pag. 59
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 61
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 65
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 67
Tabella n. 11 (Comunicazioni) Pag. 71
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 73
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 3 (Attività produttive) Pag. 75
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 79
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 81
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali) Pag. 83
XII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 101
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 103
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 121
(Agricoltura)
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali) Pag. 123
XIV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 127
(Politiche dell'Unione europea)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 129

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Pag. 7


I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 

Pag. 8

 

Pag. 9


I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2006;

          valutati favorevolmente gli indirizzi complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2006, con specifico riferimento,

 

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per gli aspetti connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, all'obiettivo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e dei costi della politica;

          esaminate, a tale riguardo, le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2006, concernenti la determinazione di limiti di spesa per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare le disposizioni recate dai commi 6 e 7 (limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni), dal comma 8 (limiti di spesa per le autovetture di servizio) e dai commi 42 e 43 (ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza);

          ritenuto che tali disposizioni, che si applicano anche alle regioni e agli enti locali, in quanto pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco dettato dal citato articolo 1, comma 2, debbano essere valutate con riferimento al quadro costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e regioni e autonomie locali definito dal Titolo V della parte seconda della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale;

          preso atto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 417 del 2005, depositata in data 14 novembre 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, aventi un contenuto del tutto analogo a quello delle disposizioni recate dai citati commi dell'articolo 1 della legge finanziaria, nella parte in cui prevedono vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

          rilevato, in particolare, che secondo tale giurisprudenza il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa dei suddetti enti, solo con «disciplina di principio» e «per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari»;

          preso atto che secondo la Corte «la previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò "in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area [...] riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi"»;

          ritenuto, pertanto, che alla luce della citata giurisprudenza costituzionale, sia necessario riformulare le richiamate disposizioni di cui ai commi 6, 7 8, 42 e 43 dell'articolo 1, al fine di escludere espressamente che esse si applichino alle regioni e agli enti locali, e, conseguentemente, il comma 101 che, nel prevedere che le riduzioni di spesa previste dai citati commi 6, 7 e 8 costituiscano obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali appare in contrasto con le indicazioni formulate in materia dalla Corte costituzionale;

          esaminate, altresì le disposizioni recate dal comma 40, lettere a) e b), che prevedono la riduzione del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori regionali e locali

 

Pag. 11

e ritenuto che tali disposizioni appaiono lesive dell'autonomia statutaria e organizzativa delle regioni, di cui all'articolo 123 della Costituzione, per la parte in cui si riferiscono ai presidenti delle regioni e ai componenti delle giunte e dei consigli regionali, e rilevato, invece, che per quanto concerne gli enti locali tali disposizioni possono essere ritenute riconducibili alla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», che l'articolo 117, secondo comma, lettera p), rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ferme restando le competenze spettanti in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

          viste, inoltre, le disposizioni recate dal comma 40, lettera c) e dai commi 44 e 45 che, recando disposizioni volte a ridurre l'ammontare delle utilità spettanti, rispettivamente, agli amministratori locali e regionali per la partecipazioni ad organi collegiali ed ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, potrebbero presentare profili problematici sul piano della legittimità costituzionale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono alle regioni e agli enti locali;

          rilevato, altresì, che le disposizioni di cui al comma 44, nella parte in cui si riferiscono all'ammontare delle utilità spettanti a soggetti che ricoprono le predette cariche in società o enti controllati da pubbliche amministrazioni appaiono suscettibili di incidere sull'autonomia di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;

          rilevato che il comma 232, nel rimettere ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e quindi ad una fonte normativa di rango non primario, l'aggiornamento degli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali, appare lesivo della riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione, e ritenuto inoltre che, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, sia necessario definire con norma di rango legislativo i criteri al quale informare il predetto aggiornamento degli importi fissi;

          esaminati, infine, i commi 49 e 50, che prevedono che i trasferimenti erariali a favore della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono soppressi a decorrere dal 2007 e che i medesimi organismi dovranno conseguentemente essere integralmente finanziati dal mercato di competenza, sulla base di quote di contribuzione a carico degli utenti e rilevata l'opportunità di una chiara ed ulteriore specificazione dei criteri per l'individuazione dei predetti «mercati di competenza», nonché dei relativi «utenti»,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) al fine di garantire un pieno rispetto del principio dell'autonomia finanziaria di spesa delle regioni e degli enti locali stabilito dall'articolo 119 della Costituzione, provveda la Commissione di merito a riformulare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7, 8, 40, lettera c), 42, 43, 44 e 45 del disegno di legge finanziaria, al fine di escludere espressamente dal loro ambito di applicazione le regioni e gli enti locali, e a sopprimere, conseguentemente il comma 101 del medesimo articolo;

          2) provveda altresì, la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 40 del medesimo articolo 1, ad escludere espressamente le regioni dal loro ambito di applicazione;

          3) provveda inoltre la Commissione di merito a modificare il comma 232 dell'articolo 1, al fine di conformarne il

 

Pag. 12

contenuto al principio di riserva di legge in materia penale stabilita dall'articolo 25 della Costituzione;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito se la disposizione di cui al comma 44 dall'articolo 1 del disegno di legge finanziaria non possa risultare lesiva dell'autonomia gestionale e di bilancio di società o enti soggetti a disciplina privatistica;

          b) ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare il significato delle locuzioni «mercati di competenza» e «utenti», con riguardo alle nuove modalità di finanziamento di autorità indipendenti;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 232 dell'articolo 1, con riferimento alle sanzioni pecuniarie amministrative, al fine di meglio determinare i criteri ai quali informare il previsto aggiornamento degli importi fissi;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la procedura stabilita dal comma 99 anche ai fini previsti dal comma 132.

 

Pag. 13


I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Giulio SCHMIDT)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 8)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2006 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che il comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria reca una norma volta a contenere gli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, strutture previste dalla vigente

 

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legislazione in materia di immigrazione e che, a tale fine, il Ministro dell'interno è chiamato a stabilire con proprio decreto, entro il mese di marzo di ogni anno, uno schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle summenzionate strutture, atto ad armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base di tali gare;

          rilevato che il comma 14 del medesimo articolo 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione;

          rilevato che il comma 15 autorizza la spesa di 100 milioni per l'anno 2006, da iscriversi in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno e da finalizzarsi alle esigenze infrastrutturali e di investimento delle forze dell'ordine e che la ripartizione di tale Fondo fra le varie unità revisionali di base interessate è demandata a decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche «con evidenze informatiche», al Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti;

          visti i commi 178 e 179, che concernono i dirigenti e, più in generale, il personale della Polizia di Stato, disponendo, tra l'altro, che l'inquadramento dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B nella qualifica di prefetto possa avvenire non prima di tre anni dal conseguimento della qualifica, che con decorrenza dal 1o gennaio 2006 siano destinati alcuni benefici economici ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che abbiano maturato un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio e che ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni nella qualifica sia conferita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio;

          rilevato che il comma 180 dispone invece la sospensione delle norme finalizzate alla alimentazione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, l'affidamento, ai «sostituti commissari», delle funzioni di vice dirigente e, infine, l'alimentazione del ruolo dei commissari, nell'ambito della dotazione organica vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 334 del 2000;

          considerato, infine, che il comma 188 istituisce una indennità, entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2006, per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, mentre i commi da 380 a 383 sono volti ad estendere anche alle vittime del dovere i benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime della criminalità e del terrorismo,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge finanziaria valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica» con le seguenti: «escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso»;

          b) con riferimento alle risorse stanziate per il biennio 2006-2007 per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui al comma 118 dell'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di un aggiornamento di tali importi in considerazione del fatto che a decorrere dal 1o gennaio 2006 anche il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sarà incluso fra il personale statale in regime di diritto pubblico;

          c) con riferimento alla disposizione recata dal comma 125 del medesimo articolo, valuti la Commissione l'opportunità di inserire, al fine di garantirne la salvaguardia, un espresso richiamo agli stanziamenti per il fondo unico di amministrazione previsti dall'articolo 1-quinquies, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, e dall'articolo 13-ter, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

          d) al comma 168 del predetto articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che le assunzioni di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica ivi previste siano autorizzate comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro, atteso che il predetto stanziamento appare sufficiente a fornire idonea copertura anche per un numero di assunzioni superiore a quello di 2.500 unità di personale espressamente indicato;

          e) al medesimo comma 168, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che le previste nuove assunzioni di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica riguardino il personale della Polizia di Stato per «almeno» 1.500 unità, in modo tale da consentire anche assunzioni di personale «trattenuto» della Polizia di Stato oltre il limite di 1.500 unità ivi previsto, al fine di evitare gravi vuoti nella qualifica iniziale degli agenti;

          f) valuti, inoltre, la Commissione l'opportunità di escludere dal blocco del cosiddetto turn over la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

          g) valuti, altresì la Commissione l'opportunità di introdurre nel disegno di legge finanziaria specifiche misure a favore dei comuni di minore dimensione demografica e delle unioni di comuni;

          h) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere adeguati stanziamenti per il funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

          i) valuti, infine, la Commissione l'opportunità di conservare, per l'anno 2006, la dotazione, pari a 250 mila euro, per ciascuno dei Commissari per l'istituzione delle tre nuove province per procedere ai relativi adempimenti.

 

Pag. 16

 

Pag. 17


II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
 

Pag. 18

 

Pag. 19


II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La II Commissione,

          esaminata la Tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 con riferimento all'edilizia giudiziaria;

          considerato che, nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15), risultano stanziati 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2006,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
 

Pag. 20


II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 5)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 5, relativa alla stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2006 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che, rispetto ai 7.367,9 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 412), le previsioni per il 2006 evidenziano un aumento del 5,8 per cento (451,1 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.416,2 milioni di euro) l'aumento è pari al 5,1 per cento (402,9 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento

 

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e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base;

          preso atto che tale aumento è dovuto in gran parte all'incremento dello stanziamento per spese di giustizia (U.P.B. 2.1.2.1. del Centro di responsabilità «Affari di giustizia»);

          considerato inoltre come, rispetto alle previsioni iniziali del bilancio a legislazione vigente (622,1 milioni di euro), lo stanziamento, dopo la seconda nota di variazioni, è pressochè raddoppiato attestandosi a 1.225,1 milioni di euro;

          preso atto che dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1996-2006 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall'1,3 per cento del bilancio 1996 all'1,5 per cento del bilancio 2003, all'1,7 per cento del bilancio 2006;

          sottolineata l'esigenza di utilizzare le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al contributo unificato per le spese di giustizia (commi da 306 a 308 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005) anche per consentire un rafforzamento delle strutture e degli organici degli uffici giudiziari, soprattutto quelli ubicati nel Mezzogiorno, impiegati nelle operazioni di verbalizzazione mediante l'uso della stenotipia,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
 

Pag. 22


II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Italico PERLINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 10, recante lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2006 relativamente all'edilizia giudiziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione altresì ha approvato il seguente emendamento all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Al comma 232, sostituire il primo periodo con il seguente: sono aumentati in misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2006

(Tabella n. 6)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La III Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, tabella 6, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
 

Pag. 26

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 12)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La IV Commissione,

          esaminata la tabella 12 relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2006, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          rilevato, in particolare, per quanto di propria competenza, che:

              gli interventi riduttivi recati dai commi 5 e 9 della legge finanziaria determineranno una incisiva flessione dei consumi intermedi, relativamente alle spese aventi natura discrezionale, e degli investimenti fissi lordi dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con sicuri riflessi negativi anche nei successivi esercizi finanziari;

              altri tagli sono stati apportati ai fondi destinati dalla Finanziaria 2001 ai

 

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programmi interforze e al settore ricerca e sviluppo;

              la manovra non prevede la cessione di beni immobiliari non più utili ai fini istituzionali e la conseguente anticipazione finanziaria da parte della Cassa depositi e prestiti;

              le norme recanti modifiche all'avanzamento e alle procedure concorsuali del personale di tutti i ruoli della polizia di Stato configurano di fatto un anticipo del «riordino» su cui da oltre un anno stanno lavorando congiuntamente tutte le Amministrazioni del Comparto coinvolte e creano sperequazioni a danno di omologhe categorie delle Forze armate;

              l'arruolamento straordinario di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1500 per la polizia di Stato, non prevede la riserva di posti a favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ex legge 23 agosto 2004, n. 226;

              la proroga dei programmi di utilizzazione dei contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (operazione «Domino») di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, comporta per l'Esercito un notevole impiego di risorse finanziarie non programmate tra le funzioni proprie della Difesa, sia per oneri logistici che per impiego del personale;

              l'eliminazione di spese di cura a carico delle Amministrazioni andrà ad incidere negativamente sulla possibilità, per la Sanità Militare, di assicurare in regime di sussidarietà gli interventi sanitari in favore del personale militare e civile ed i ricoveri per cure necessarie in relazione ad infermità dipendenti da causa di servizio;

              il personale militare impiegato in operazioni fuori area che abbia contratto patologie letali o invalidanti in maniera permanente non è al momento adeguatamente tutelato sotto il profilo assistenziale e previdenziale;

              al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto non viene riconosciuta alcuna maggiorazione di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici,

              il problema alloggiativo per il personale militare continua a rivestire per la Difesa una esigenza di assoluta priorità;

              il decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino e la rideterminazione dei criteri e delle modalità di concessione in uso ed in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato» prevede che le associazioni beneficiarie di contributi pubblici non possano più godere del canone agevolato per le sedi ubicate in immobili pubblici, e che la misura va ad incidere su tutte le Associazioni combattentistiche e d'Arma;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) siano adeguatamente reintegrati i fondi destinati ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi nonché quelli destinati dalla Finanziaria 2001 ai programmi interforze e al settore ricerca e sviluppo, anche mediante l'introduzione di una disposizione che consenta la cessione da parte della Difesa degli immobili non più utili ai fini istituzionali e la conseguente anticipazione finanziaria da parte della Cassa depositi e prestiti da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnata al Ministero della difesa e che la stessa sia considerata come quota strutturale del Bilancio della Difesa;

          2) siano espunte le disposizioni relative alla Polizia di Stato, prodromiche al riordino delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia, salvo che non siano contestualmente introdotte analoghe disposizioni per tutte le Forze di polizia e per il personale delle Forze armate;

 

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          3) l'arruolamento straordinario di 2500 unità da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, venga equamente ripartito tra le forze di polizia assicurando comunque la riserva dei posti per i volontari delle Forze armate;

          4) siano stanziate adeguate risorse per il pagamento degli oneri logistici e delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale militare, nell'ambito dei programmi di utilizzazione di contingenti delle Forze armate da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128;

          5) vengano apportati opportuni correttivi alla norma che impedisce alle Amministrazioni e pertanto anche alla Sanità Militare di assicurare interventi sanitari al personale militare e civile;

          6) siano stanziate adeguate risorse per interventi a favore del personale militare impiegato in operazioni fuori area che contragga patologie letali o invalidanti in maniera permanente;

          7) siano stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 al fine di concedere benefici previdenziali al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia esposto all'amianto;

          8) al fine di migliorare la situazione alloggiativa del personale militare venga prevista una norma che delinei un progetto di finanziamento volto alla realizzazione di nuovi immobili, che consenta la creazione di un fondo da alimentare da apposite dismissioni oppure che offra benefici o agevolazioni al personale non destinatario di un appartamento di servizio;

          9) si preveda che le associazioni combattentistiche e d'arma, in considerazione della funzione fondamentale di raccordo tra la società civile e le Forze armate svolta dalle stesse, non siano comprese tra le associazioni che non possono più godere del canone agevolato per le sedi ubicate in immobili pubblici.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'AC 6177:

ART. 1.

      Dopo il comma 16, aggiungere il seguente: 16-bis. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, con la formula del projet-finacing, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.

      Dopo il comma 37, inserire il seguente:

      37-bis. All'articolo 28 comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cifra: 2005 è sostituita dalla seguente: 2006.

      Al comma 68, aggiungere, il seguente:

      68-bis. Al fine di dotare le Forze armate impegnate in missioni internazionali di materiali tecnologicamente avanzati idonei a garantire la migliore protezione del personale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2006, da destinare: quanto a euro 20 milioni, all'Esercito, quanto a euro 4 milioni, alla Marina, quanto a euro 2 milioni, all'Aeronautica quanto a euro 4 milioni, all'Arma dei carabinieri.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 30 milioni di euro.

      Al comma 68, aggiungere il seguente:

      68-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per le esigenze di addestramento del personale militare delle Forze Armate impiegato

 

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nelle missioni internazionali di pace, con una dotazione, per l'anno 2006, pari a 75 milioni di euro. Con decreti del Ministero della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra i Centri di responsabilità dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare anche tenendo conto delle unità di personale effettivamente impiegate nelle missioni oggetto del Fondo.

      Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 75 milioni di euro.

      Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:

      119-bis. Al fine di procedere alla revisione delle indennità operative, di cui alla legge n. 78 del 1983, e di rischio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, sono stanziati, rispettivamente, 25 milioni di euro per il 2006, 65 milioni di euro per il 2007 e 120 milioni di euro per il 2008.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: -   25 milioni di euro;

          2007: -   65 milioni di euro;

          2008: - 120 milioni di euro.

      Dopo il comma 119, aggiungere il seguente:

      119-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001 n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2001 n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 settembre 1982 n. 681, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982 n. 869, risultando conseguentemente inibita solamente la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.

      Al comma 152, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere il seguente periodo: Restano altresì impregiudicate le prestazioni connesse alla fruizione delle cure termali dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale del Ministero della Difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 8.000 migliaia di euro;

          2007: - 8.000 migliaia di euro;

          2008: - 8.000 migliaia di euro.

      Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 5000 migliaia di euro;

          2007: - 5000 migliaia di euro;

          2008: - 5000 migliaia di euro.

      Conseguentemente, alla medesima Tabella, voce: Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 2000 migliaia di euro;

          2007: - 2000 migliaia di euro;

          2008: - 2000 migliaia di euro.

 

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      Al comma 158, capoverso 5-bis, dopo le parole: contratti collettivi aggiungere il seguente periodo: Rimangono impregiudicate le norme e gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed al personale delle Forze armate.

      Al comma 180, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo le modalità ivi previste.

      Al comma 180, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

      b-bis) In attesa delle norme sul riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze Armate gli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri, compresi i ruoli tecnici a esaurimento, dopo 6 anni di permanenza nel grado di maggiore vengono promossi al grado apicale di tenente colonnello.

      Dopo il comma 203, inserire il seguente comma:

      203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 1.200 migliaia di euro;

          2007: - 1.200 migliaia di euro;

          2008: - 1.200 migliaia di euro.

      Sostituire il comma 285 con i seguenti:

      1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 95, il primo comma è sostituito dal seguente:

      I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

          1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

          2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

          b) all'articolo 97:

              1) alla lettera b), le parole: «gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato sono soppresse;

              2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) per il personale appartenente alla Forze Annate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»;

          c) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

          Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione

 

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anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto;

          d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

      2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.
      3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole da: «del Ministero dei lavori pubblici» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:

              «dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località. l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio;

          b) al comma 2:

              1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo:

      «In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comuque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna»;

              2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

          b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale.

      Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:

      285-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

      1. Ai fini della prosecuzione del programma di alloggi di servizio per il personale militare di cui all'articolo 1, in funzione delle nuove esigenze, l'Amministrazione della difesa può anche ricorrere, in veste di concedente, allo strumento della concessione di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, nonché alle procedure di cui all'articolo 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo le modalità applicative del regolamento dei lavori del genio militare emanato decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.
      2. L'Amministrazione della difesa è autorizzata ad utilizzare beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, a titolo di prezzo ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.
      3. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati con lo strumento della concessione di lavori pubblici, determinati secondo l'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono essere

 

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destinati per intero al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Al termine della concessione, la destinazione dei canoni è disciplinata secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.
      4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, ci concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

      Dopo il comma 285, inserire il seguente:

      285-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata»; sono aggiunte le seguenti parole: ovvero a esigenze connesse alla difesa nazionale.

      Al comma 340 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai contratti di locazione stipulati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate.

      Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole da: al fine di assicurare fino alla fine del comma, con le seguenti: al fine di assicurare un maggior gettito di 2 milioni di euro per l'anno 2006, e di 4 milioni di euro per gli anni successivi.    

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione dell'entrata
per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 1)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di legge C. 6177, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;

          evidenziato come la previsione di crescita del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali per il 2006, pari all'1,5 per cento, contenuta nel Documento di programmazione

 

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economico-finanziaria 2006-2009, sulla quale si fonda la manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo, risulti confermata dalle più recenti stime fornite dalla Commissione europea;

          rilevato come il disegno di legge finanziaria coniughi efficacemente le esigenze di rilancio dello sviluppo economico del Paese con quelle di controllo dei conti pubblici, rispettando le indicazioni contenute nella Raccomandazione, adottata il 28 luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, relativa alle misure per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo, senza determinare aggravi significativi della pressione fiscale complessiva;

          evidenziato come la manovra finanziaria consenta di favorire l'aggancio dell'economia italiana alla, sia pur parziale, ripresa economica che sta interessando lo scenario economico dei paesi europei compresi nell'area dell'Euro;

          sottolineato come il disegno di legge finanziaria contenga misure efficaci volte a sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo, mediante l'introduzione, ai commi da 252 a 254, della completa deducibilità delle erogazioni effettuate in favore di università, enti di ricerca ed altri soggetti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, attraverso l'eliminazione, ai commi 250-251, della tassa e dell'imposta di bollo sui brevetti, nonché tramite le modifiche alla disciplina sui crediti d'imposta per gli investimenti e le assunzioni;

          valutate positivamente la disposizioni di cui ai commi da 263 a 268, volte alla valorizzazione dello strumento dei distretti produttivi, i quali, nell'attuale contesto economico, che rende sempre più necessaria la specializzazione produttiva del territorio, possono svolgere un ruolo particolarmente utile, inquadrandosi nell'ambito di una complessiva strategia di sostegno allo sviluppo basata sulla fiscalità di vantaggio e sulla semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali per le imprese;

          rilevato come la previsione circa l'istituzione della Banca del Sud, di cui ai commi da 269 a 271, consenta alle imprese meridionali di disporre di un ulteriore strumento di finanziamento, alleviando in tal modo la condizione di difficoltà che i soggetti produttivi operanti in quelle aree del Paese devono affrontare per l'erogazione del credito;

          evidenziato come il disegno di legge finanziaria dia concreta soluzione al problema concernente gli indennizzi in favore dei risparmiatori italiani colpiti dai recenti scandali finanziari, che è stata oggetto di specifica attenzione della Commissione Finanze, prevedendo, ai commi da 244 a 246, la costituzione di un apposito Fondo;

          valutata positivamente la norma di cui al comma 76, relativa alla ulteriore proroga al 31 dicembre 2006 delle agevolazioni in materia di accise sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane, nonché la proroga, disposta dal comma 81, delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina;

          sottolineato come il disegno di legge dia parziale soluzione alla problematica, oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, del trattamento tributario dei lavoratori italiani transfrontalieri, disponendo, al comma 83, la conferma anche per il 2006 dell'esenzione dall'IRPEF di una quota fino ad 8.000 euro dei redditi di lavoro dipendente conseguiti da tale tipologia di lavoratori;

          rilevato come il comma 84 estenda anche al 2006 l'applicazione della clausola di salvaguardia in favore dei contribuenti che dovessero subire un peggioramento del loro trattamento fiscale a seguito della riforma dell'IRPEF, rispettando in tal modo l'impegno assunto con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008;

          rilevato come il provvedimento rechi la proroga di numerose misure agevolative di natura tributaria, quali i benefici in favore del settore della pesca, la detraibilità

 

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delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché la proroga dei regimi di esenzione fiscale per le zone colpite da eventi sismici e per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

          valutata positivamente la disposizione di cui al comma 63, che prevede l'erogazione di contributi annuali per il potenziamento organizzativo ed infrastrutturale del Corpo della Guardia di Finanza, al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, che costituisce uno degli obiettivi prioritari della politica economica del Governo;

          rilevata la necessità di adottare urgenti misure normative volte a risolvere in via definitiva la questione concernente la rideterminazione della misura dei canoni demaniali marittimi, che è stata oggetto di numerose risoluzioni approvate dalla Commissione Finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di introdurre, con riferimenti ai tributi propri, un concordato preventivo a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, cui siano ammessi i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, il quale comporti la determinazione di procedure agevolate dei tributi o dei canoni dovuti, nonché la limitazione dei poteri di accertamento nei confronti dei contribuenti, prevedendo che l'importo complessivo liquidato con la sottoscrizione del concordato non sia inferiore a quanto dovuto nell'anno in cui interviene la sottoscrizione, moltiplicato per il numero delle annualità oggetto del concordato stesso; tale previsione, che estenderebbe sostanzialmente ai tributi locali le previsioni in materia relative ai tributi erariali contenute nei commi da 387 a 398 della legge n. 311 del 2004, potrebbe infatti costituire un utile strumento per semplificare i rapporti tra i contribuenti ed il Fisco, assicurando inoltre maggiori entrate certe agli enti locali interessati;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità che l'imposta di registro sui trasferimenti di immobili sia assolta prendendo a base la rendita catastatale, in quanto tale innovazione potrà favorire l'indicazione negli atti di trasferimento del valore reale di tali beni, contrastando in tal modo i fenomeni di evasione ed elusione fiscale registratesi in questo campo, nonché il fenomeno del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure di fiscalità di vantaggio a favore delle iniziative imprenditoriali realizzate nelle regioni meridionali;

          d) con riferimento alle disposizioni recanti proroghe di agevolazioni fiscali in favore del settore agricolo e della pesca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere permanenti tali regimi agevolativi, già più volte prorogati nel corso degli ultimi anni;

          e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 71, che sopprime i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, i quali disponevano l'attribuzione alle province montane della gestione del demanio idrico e degli introiti provenienti dai relativi canoni di utilizzazione, in considerazione della grande importanza, ai fini dello sviluppo delle aree montane, delle risorse derivanti dallo sfruttamento idraulico dei corsi d'acqua;

          f) valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 228, relativo all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate, l'opportunità di chiarire meglio la formulazione della di- sposizione,

 

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specificando se la norma si riferisca alla deducibilità degli ammortamenti nel caso di cessione dell'infrastruttura al soggetto che ha rilasciato la concessione per l'esercizio delle medesime attività;

          g) sempre con riferimento al nuovo articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al comma 228, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare il riferimento, previsto al comma 5, all'entrata in vigore del decreto, sostituendolo con quello all'entrata in vigore della norma;

          h) con riferimento al comma 244, recante l'istituzione del Fondo per gli indennizzi in favore dei risparmiatori vittime di frodi fiscali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se il beneficio sia applicabile esclusivamente ai risparmiatori italiani;

          i) con riferimento al comma 252, relativo alla deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore delle ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare tali disposizioni come novelle al testo unico delle imposte sui redditi;

          l) con riferimento al comma 265, contenente le disposizioni fiscali applicabili ai distretti produttivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la ripartizione del carico tributario da parte del distretto operata ai sensi del numero 6 della lettera a) determini effetti anche nei confronti delle imprese che non esercitino l'opzione per la tassazione di distretto, nonché di coordinare il contenuto dei numeri 7 e 14 della medesima lettera a), che appaiono sostanzialmente identici;

          m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le previsioni di cui al comma 367, che vieta agli affidatari delle concessioni per l'accettazione di scommesse di esercitare l'attività mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, con la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, attualmente in discussione presso l'Assemblea della Camera, che prevede la possibilità, per tali affidatari, di esercitare la loro attività anche mediante l'apertura di tre sedi distaccate;

          n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 369, che consente l'incremento dell'aliquota di base della tassazione sui tabacchi lavorati, prevedendo la possibilità di realizzare il maggior gettito previsto attraverso un aumento del prezzo di vendita, al fine di evitare una riduzione dei volumi di vendita sul mercato legale, favorendo indirettamente il contrabbando, e di compromettere pertanto gli obiettivi di maggiori entrate attesi, tenendo conto anche degli effetti di maggior gettito derivante dal comma 368, il quale dispone che la rilevazione delle sigarette della classe di prezzo più richiesta sia effettuata trimestralmente e non più ogni sei mesi;

          o) con riferimento ai commi da 56 a 61, recanti modifiche al sistema di finanziamento delle Agenzie fiscali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire che il nuovo meccanismo salvaguardi comunque la piena operatività di tali organismi, tenendo conto delle variabili nell'andamento delle entrate fiscali indipendenti dall'attività delle Agenzie stesse.

 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Giovanni MAURO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VI Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, del disegno di legge C. 6178 e relative note di relazione C. 6178-bis e C. 6178-ter, approvato dal Senato, recante «Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008», e le connesse parti del disegno di

 

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legge C. 6177, recante «Disposizioni per la legge C. 6177, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2006)»;

          sottolineato come le previsioni contenute nella Relazione previsionale e programmatica risultino in linea con il quadro programmatico delineato nel documento di programmazione economico-finanziaria, confermando in particolare, per il 2006, l'obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 3,8 per cento del PIL,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per la montagna, in considerazione dell'utilità di tale strumento di sostegno rispetto alle esigenze di sviluppo di molte aree del Paese;

          b) con riferimento alle norme relative al contenimento delle spese correnti degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che tali tagli debbano essere operati su una base di calcolo omogenea, tenendo conto dei trasferimenti nei confronti di province e comuni di numerose competenze, operate nel corso del 2005 da parte di talune regioni, al fine di evitare il rischio che i predetti tagli possano pregiudicare l'effettivo svolgimento delle funzioni trasferite;

          c) con riferimento ai commi 49 e 50, relativi al finanziamento della CONSOB e di altre autorità indipendenti, valuti la Commissione di merito se il meccanismo di finanziamento previsto sia in grado di assicurare la funzionalità di tali enti, garantendo al tempo stesso la piena indipendenza dei medesimi dal mercato di competenza.

      La Commissione ha approvato altresì il seguene emendamento all'AC 6178:

      Alla Tabella 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti modifiche:

      1.3.1 Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti:

          2006: -;
          2007: - 2.000.000.000;
          2008: - 2.300.000.000.

      6.2.1 Redditi da capitale:

          2006: -;
          2007: + 1.000.000.000;
          2008: + 1.000.000.000.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2006 (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          rilevato che i commi da 320 a 331 e 387 dell'articolo unico del disegno di legge

 

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finanziaria prevedono una serie di interventi in materia di editoria, in parte coincidenti con le misure da tempo in discussione presso la Commissione, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4163;

          considerato che nel corso dell'esame del citato disegno di legge C. 4163 è emersa un'ampia convergenza di tutti i gruppi in ordine agli interventi necessari in questa materia per assicurarne una equilibrata revisione, che consenta i necessari risparmi senza danneggiare il comparto della stampa quotidiana e periodica, di fondamentale importanza per la vita democratica del Paese;

          considerato che il lavoro svolto dalla Commissione rischierebbe di essere in parte vanificato da un intervento parziale come quello prospettato dai citati commi del disegno di legge finanziaria, e che è perciò opportuna la loro soppressione, per consentirne la compiuta valutazione nell'ambito del disegno di legge C. 4163; peraltro, ove si ritenga comunque di mantenere tali disposizioni all'interno del disegno di legge finanziaria, occorre apportarvi una serie di modifiche, rese necessarie dalle seguenti specifiche considerazioni:

              non appare condivisibile l'estensione anche alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche della previsione che i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili (comma 321);

              in relazione alle medesime disposizioni, appare opportuno precisare che si intende in ogni caso fare riferimento alle collaborazioni rese da singoli, e non anche da altre categorie di soggetti (quali service editoriali e simili);

              quanto alle modifiche testuali apportate all'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 dal comma 322, occorre rilevare che esse riproducono solo una parte degli interventi già prospettati nel disegno di legge C. 4163; appare quindi necessario introdurre nel testo anche le ulteriori modifiche previste in tale provvedimento, le quali d'altronde hanno già cominciato ad essere di fatto applicate dai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri; il mancato inserimento di tali disposizioni determinerebbe quindi il concreto rischio di un ampio e complesso contenzioso con le imprese editrici interessate;

              quanto alla previsione di cui al comma 323, secondo periodo, al fine di evitare la retroattività delle nuove norme, occorre prevedere che i nuovi requisiti temporali relativi al periodo da cui si edita la testata si applichino, in caso di cambiamento della periodicità della testata medesima, solo quando tale cambiamento di periodicità sia avvenuto dopo il 31 dicembre 2005;

              le disposizioni del comma 324 rischiano di condurre unicamente alla forzata modificazione della composizione societaria e della natura di alcune cooperative editrici, che priverebbe tali misure degli effetti di risparmio da esse attesi e potrebbe addirittura involontariamente determinare maggiori oneri;

              in relazione al comma 325, che prevede che i contributi destinati alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fine di lucro possano essere erogati solo alle imprese editrici che abbiano già maturato il diritto ai contributi entro il 31 dicembre 2005, occorre precisare che tale previsione include le imprese che si siano costituite nella suddetta forma societaria entro la medesima data;

              in relazione al comma 326, per evitare un'eccessiva penalizzazione delle imprese che hanno già maturato il diritto ai contributi, occorre stabilire che la prevista esclusione dai costi ammissibili di quelli per l'affitto della testata sia fortemente limitata, riferendola solo al 10 per cento di tali costi;

              in relazione al comma 387, secondo periodo, occorre chiarire che i nuovi limiti

 

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ivi previsti non si applicano ai contributi che saranno erogati nel 2006, ma il cui diritto è maturato nel 2005,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 1, comma 321, siano soppresse le parole: «, 10» e, dopo le parole: «per collaborazioni» siano aggiunte le seguenti: «di singoli»;

          2) all'articolo 1, comma 322, siano inserite le seguenti lettere:

          «0a) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse»;

          b-bis) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;

          d) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

          e) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

          f) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»»;

          3) all'articolo 1, comma 323, secondo periodo, la parola: «2004» sia sostituita dalla seguente: «2005»;

          4) all'articolo 1, il comma 324 sia soppresso;

          5) all'articolo 1, comma 325, sia premesso il seguente periodo: «All'articolo 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo le parole: "sia detenuta" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"»;

          6) all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, le parole: «non è ammesso l'affitto della testata» siano sostituite dalle seguenti: «l'affitto della testata è ammesso nella misura massima del 10 per cento»;

          7) all'articolo 1, comma 387, secondo periodo, premettere le parole: «A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006».

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 7)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2006 (tabella n. 7) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          preso atto delle difficoltà finanziarie che non consentono di incrementare le risorse destinate all'insieme dei settori di competenza del Ministero in oggetto;

          condivisa la scelta di concentrare la maggior parte degli interventi in questo campo sulle misure volte ad agevolare e incentivare la ricerca;

          ritenuto necessario, peraltro, introdurre ulteriori misure volte ad assicurare la funzionalità dell'azione pubblica nei

 

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settori scolastico, universitario e della ricerca, che rivestono un ruolo fondamentale per il rilancio dello sviluppo, anche economico, del Paese;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          per quanto attiene al settore scolastico:

              1) al fine di agevolare un reale sviluppo delle scuole paritarie, introducendo nel nostro Paese un efficiente sistema misto di istruzione, sia prevista la prosecuzione dell'erogazione del contributo alle famiglie per l'attività educativa presso le scuole paritarie, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinando a tale finalità 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e si incrementino le risorse destinate al mantenimento delle scuole elementari parificate e volte ad assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap;

              2) siano individuate le risorse necessarie a proseguire nell'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, prevedendo, in particolare, la destinazione di ulteriori 157 milioni di euro annui agli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

          per quanto attiene al settore universitario:

              3) si introduca quanto prima, nell'ambito dei documenti di bilancio o tramite un'autonoma iniziativa legislativa, un nuovo sistema di valutazione dell'università e della ricerca, anche articolato su più livelli, volto da una parte alla valutazione delle politiche di sistema e dell'efficienza degli atenei, anche al fine dell'attribuzione delle risorse a carico del bilancio dello Stato, e dall'altra alla valutazione della qualità dei corsi di studio e all'individuazione dei criteri e delle modalità per la valutazione dei docenti;

              4) si preveda un adeguato incremento delle risorse attribuite dalla Tabella C al fondo ordinario per il finanziamento delle università statali, in misura non inferiore ai 190 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

              5) si escludano dal campo di applicazione dei limiti alle assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione previsti dal comma 121 le assunzioni di giovani ricercatori effettuate dalle università ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, di riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, per evitare che tali limiti impediscano alle università di avvalersi di uno dei principali strumenti innovativi introdotti dalla recente riforma;

          per quanto attiene al settore della ricerca:

              6) sia rifinanziato, almeno per il 2006 e in misura non inferiore ai 15 milioni di euro, il programma nazionale di ricerca in Antartide;

              7) si introducano disposizioni volte ad attribuire al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) le risorse stanziate e non impegnate nel 2005 per il Fondo integrativo speciale per la ricerca e ad assicurare la gestione unitaria del FAR medesimo sul piano amministrativo e contabile.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dei beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 14)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2006 (tabella n. 14) e le connesse parti del disegno dilegge finanziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Al comma 90, sostituire le parole da: dai consorzi interuniversitari fino a: accordi di programma con le seguenti: , a decorrere dal 2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di

 

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1,5 milioni di euro in favore del consorzio interuniversitario di studi avanzati di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, e di 1,5 milioni di euro in favore del consorzio interuniversitario «Istituto italiano di scienze umane» di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003, ferma restando l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma stipulati.

      Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

      90-bis. In applicazione dell'articolo 94, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermi restando i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, a partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli interventi previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e da altre disposizioni vigenti a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sono gestiti sulla contabilità speciale intestata allo stesso fondo, che mantiene le caratteristiche del fondo di rotazione, a condizione che la percentuale delle complessive disponibilità, con esclusione di quelle provenienti dai fondi comunitari, assegnate nella forma del contributo nella spesa, non superi il 20 per cento delle disponibilità del fondo stesso annualmente ripartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 297 del 1999.

      Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

      90-bis. Al fine di assicurare continuità ed economicità all'azione amministrativa in materia di ricerca, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 sul capitolo 7310 dell'unità previsionale di base 3.2.3.34 - Ricerca Scientifica - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 7254 dell'unità previsionale di base 4.2.3.5 - Ricerca Applicata - dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      Al comma 121, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono escluse dai predetti limiti di spesa le assunzioni effettuate dalle università mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. Per l'attuazione del piano programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, l'ulteriore spesa complessiva di 157 milioni di euro per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale somma è ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 157.000;

          2007: - 157.000;

          2008: - 157.000.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. Per la prosecuzione dell'erogazione del contributo alle famiglie per l'attività

 

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educativa presso le scuole paritarie, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 50.000;

          2007: - 50.000;

          2008: - 50.000.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, finalizzato ad assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap, è incrementato di una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 100.000;

          2007: - 100.000;

          2008: - 100.000.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per il mantenimento delle scuole elementari parificate è incrementato di una somma pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 40.000;

          2007: - 40.000;

          2008: - 40.000.

      Al comma 252, sopprimere le parole: per il finanziamento della ricerca.

      Al comma 372, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

      Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006:  -  190.000;

          2007:  -  190.000;

          2008:  -  190.000.

      Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694): apportare le seguenti variazioni:

          2006:  +  190.000;

          2007:  +  190.000;

          2008:  +  190.000.

      Alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006:  -  15.000.

      Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere la seguente legge:

       Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerca in Antartide (settore 13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7302/p):

          2006:  -  15.000;

          2007: -;

          2008: -.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)


      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che le unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 Tesoro: U.P.B. 3.1.5.15 (parte corrente) e U.P.B. 3.2.10.3 (parte di conto capitale) denominate Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile, recano stanziamenti

 

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più che dimezzati rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2005;

          preso atto che il comma 69 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria autorizza il Dipartimento per la protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per interventi ed opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero intervenga la dichiarazione di stato di emergenza, per un importo annuo pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;

          rilevato che appare necessario assicurare risorse finanziarie certe e adeguate a fronteggiare le situazioni di emergenza determinate dal verificarsi di calamità naturali;

          considerata in tale ambito l'indifferibilità di definire una disciplina, che costituisca il quadro di riferimento per lo stanziamento di finanziamenti destinati alle esigenze di protezione civile;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) si valuti l'opportunità di definire, anche mediante un apposito intervento normativo all'interno del disegno di legge finanziaria, i criteri per l'adozione di una vera e propria «legge quadro» concernente i meccanismi per l'erogazione degli stanziamenti destinati a far fronte alle calamità naturali;

          b) sia realizzato ogni possibile sforzo per giungere all'incremento delle dotazioni di bilancio relative alla Protezione civile, quanto meno riportando gli stanziamentialla consistenza delle previsioni assestate per l'anno 2005;

          c) in questo ambito, preso atto con favore del disposto di cui al comma 69 dell'articolo 1, si verifichi la possibilità di stanziare risorse finanziarie adeguate a far fronte alle situazioni determinate dalle calamità naturali più recenti, tra le quali, in particolare, la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi in Molise nell'anno 2002;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi ex post destinati a fronteggiare il verificarsi di calamità naturali, un rafforzamento degli incentivi ed un incremento dei fondi destinati agli investimenti di pianificazione territoriale di carattere non emergenziale, finalizzati ad una seria ed efficace attività di prevenzione e protezione dai rischi.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 9)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.059,4 milioni di euro e che la gran parte degli stanziamenti appartiene alla parte capitale, e precisamente all'U.P.B. 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti

 

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difesa del suolo e tutela ambientale, con circa 511,4 milioni di euro in termini di competenza e di cassa al capitolo 7090;

          considerato positivamente che il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, istituito con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sia stato trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

          rilevata la necessità di stralciare dal disegno di legge finanziaria le disposizioni in materia di danno ambientale, atteso che lo schema di decreto legislativo, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, attuativo della legge n. 308 del 2004, dispone un riordino della disciplina vigente in materia ambientale, ivi incluse le norme sul danno ambientale, e considerato altresì che in tali disposizioni non appaiono sufficientemente definite le garanzie di tipo giurisdizionale;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) sia integrato il comma 305 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria, specificando che le esigenze di tutela ambientale del Fondo sono connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;

          b) siano soppressi i commi da 311 a 319 dell'articolo 1 del medesimo disegno di legge, non apparendo opportuno - tra l'altro - concentrare in capo ad un unico responsabile amministrativo le competenze in materia di sanzioni per danno ambientale, senza adeguate garanzie di tipo giurisdizionale.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Francesco STRADELLA)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      L'VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          considerato che esso reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 7.018,8 milioni di euro e che la maggior

 

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parte degli stanziamenti risulta iscritta, in particolare, al centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici», con 1.316,2 milioni di euro;

          rilevato che il centro di responsabilità afferente agli Uffici di diretta dipendenza del Ministro, per la competenza e la cassa, registra un incremento di oltre 241,4 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2005;

          preso atto che la quasi totalità degli stanziamenti insiste nell'U.P.B. 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche, nel capitolo 7060, istituito in attuazione dell'articolo 13 della legge n. 166 del 2002 «Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per le opere di captazione ed adduzione delle risorse idriche», con 773,1 milioni di euro in termini di cassa;

          considerato che nell'U.P.B. 3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alla locazione abitativa, lo stanziamento del Capitolo 1690 «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» risulta pari a 327 milioni di euro, dopo l'aumento disposto a seguito dell'esame al Senato;

          rilevata la necessità che la manovra di finanza pubblica provveda, per un verso, a definire un assetto organizzativo dell'ANAS che garantisca alla medesima società di adempiere in maniera efficiente ai compiti ad essa affidati e, per l'altro, ad assicurare all'ANAS stessa risorse finanziarie adeguate a garantire l'assolvimento degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

          ritenuta indispensabile l'adozione di specifiche misure per il rilancio delle politiche per l'abitazione, allo scopo di sostenere la messa a sistema di interventi di edilizia residenziale pubblica e di sostegno all'accesso agevolato alle locazioni;

          considerato, infine, che appare opportuno stanziare le risorse necessarie per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica di cui alla legge n. 317 del 1993;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) si provveda a garantire un'efficace riorganizzazione strutturale dell'ANAS, eventualmente integrando e modificando le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, allo scopo di superare i profili di problematicità in ordine alla effettiva fuoriuscita della società dall'area della finanza pubblica, nonché stanziando risorse finanziarie adeguate a sopperire alle carenze di liquidità, che rischiano di compromettere la realizzazione dei programmi di sviluppo infrastrutturale del Paese;

          b) siano adottate misure in materia di politiche abitative finalizzate all'attuazione di uno specifico programma straordinario di edilizia agevolata per la proprietà e la locazione, secondo i seguenti criteri direttivi: effettivo coinvolgimento dei soggetti privati nei programmi di edilizia residenziale; predisposizione di nuovi strumenti finanziari (quali fondi rotativi e simili) per il sostegno all'edilizia residenziale da parte degli enti territoriali; destinazione di adeguate risorse finanziarie al «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione»; utilizzo di tutti i fondi non ancora impegnati nei programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, dei fondi di cui all'articolo 3, comma 108, della legge n. 350 del 2003;

      e con le seguenti osservazioni:

          1) si verifichi la possibilità di modificare l'impianto del meccanismo di contribuzione delle imprese agli oneri di finanziamento

 

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dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nel senso di circoscrivere l'onere di contabilizzazione ai soggetti che effettivamente si avvalgono di specifici servizi resi dalla medesima Autorità e di rapportare l'entità dell'onere stesso alla rilevanza e alla tipologia del servizio reso;

          2) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di individuare gli stanziamenti necessari all'attuazione in via definitiva delle finalità della legge n. 317 del 1993, recante norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.    

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

          preso atto degli interventi previsti con la manovra di bilancio e del contesto macroeconomico in cui si inseriscono,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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      con le seguenti osservazioni:

          a) si evidenzia l'esigenza di rivedere le forti decurtazioni previste dalla manovra di bilancio per il settore ferroviario, con particolare riferimento alla imprescindibile necessità di stanziare congrue risorse per gli investimenti e le infrastrutture per il settore;

          b) si segnala l'esigenza di prevedere specifiche e congrue misure - già richiamate dalla IX Commissione nel parere espresso nell'ambito dell'esame del DPEF - per assicurare con sempre maggiore incisività livelli crescenti di sicurezza ed efficienza nel settore dei trasporti e della logistica, con particolare riguardo ai settori marittimo e del trasporto pubblico locale, che svolgono un ruolo cardine per il rafforzamento della competitività del paese.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Dopo il comma 66, inserire i seguenti:

      66-bis. Per lo sviluppo e la promozione delle strutture portuali nazionali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza e di controllo nei porti, sono autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per le medesime finalità sono altresì autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinare in favore dei porti che svolgono congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, in prevalenza a carattere internazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione del presente comma, individuando come criterio prioritario per la ripartizione dei contributi l'entità dei traffici marittimi dei porti destinatari.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;

          2007: - 10.000;

          2008: - 10.000.

      Dopo il comma 168, inserire il seguente:

      168-bis. Al fine inoltre di incrementare il livello dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato alla assunzione di centocinquanta unità di personale, compreso il personale comandato da Poste Italiane Spa, con oneri a carico del proprio bilancio.

      Dopo il comma 281, inserire i seguenti:

      281-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006, le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1o dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      281-ter. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 281-bis, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di curo 225.000 per l'anno 2006, è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet www.infrastrutturetrasporti.it/appalti e www.legge109-94.it relativi alla

 

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pubblicazione dei bandi on line, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere sulle maggiori entrate di, cui al comma 281-bis è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'efficientamento e lo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.
      281-quater. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 281-bis, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

      Al comma 305, dopo le parole; per esigenza di tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per favorire l'uso del trasporto pubblico locale.

      Al comma 306, dopo le parole: del protocollo di Kyoto aggiungere le seguenti: comprese quelle per favorire il trasporto pubblico locale.

      Dopo il comma 387, inserire il seguente:

      387-bis. Per le Autorità portuali interessate da periodi di commissariamento di almeno 12 mesi nell'arco del biennio 2002-2004, i pagamenti relativi ad impegni contrattuali inerenti gli investimenti finanziati con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002 o comunque finanziati con trasferimento di fondi statali alle Autorità portuali, sono esclusi dal calcolo dei limiti di spesa complessivo, per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

      Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 40.000;

          2007: - 40.000;

          2008: - 40.000.

      Alla tabella A, aggiungere la seguente voce:

      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

          2006: + 500;

          2007: + 500;

          2008: + 500.

      Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero delle attività produttive, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280:

          2006: - 500;

          2007: - 500;

          2008: - 500.

      Alla tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - 2.1.2.3 - contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 20.000;

          2007: - 20.000;

          2008: - 20.000.

 

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      Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce:

      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 979 del 31 dicembre 1982: Disposizioni per la difesa del mare: Articolo 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - Capp. 8344, 8345):

          2006: + 20.000;

          2007: + 20.000;

          2008: + 20.000.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Italo BOCCHINO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 11)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) alla luce del ruolo indispensabile per la modernizzazione del paese e per

 

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consentire un immediato incremento della produttività svolto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali, si evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche misure volte a sostenere la domanda nel settore del digitale ed in quello delle nuove connessioni a larga banda e dell'acquisto di prodotti e servizi nel settore ICT da parte dei professionisti e delle piccole e medie imprese;

          b) con riferimento alle previsioni di cui al comma 386, si rileva come la somma complessivamente stanziata per tali finalità, pari a 10 milioni di euro, e le condizioni e limitazioni previste per l'accesso al contributo sono di fatto incongrue rispetto agli obiettivi posti, con il rischio di interrompere un percorso molto positivo che era stato avviato con le ultime leggi finanziarie - in cui si disponeva un contributo statale per l'acquisto o il noleggio di un decoder interattivo per il digitale terrestre con uno stanziamento complessivo per entrambi gli anni di 110 milioni di euro - vanificando i risultati finora raggiunti per una effettiva modernizzazione e per un reale incremento di competitività del paese.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 3)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006, del disegno di legge di bilancio (C. 6178 Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo, approvato dal Senato);

          tenuto conto che i disegni di legge finanziaria e di bilancio intervengono in un contesto politico ed economico, anche

 

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internazionale, di particolare difficoltà e sono pertanto volti al contenimento dei costi e del deficit, al fine di garantire il rispetto dei vincoli europei e di mantenere in ordine i conti pubblici;

          rilevato che la manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 è effettuata non solo attraverso il disegno di legge finanziaria 2006 e il disegno di legge di bilancio ma è altresì affiancata dal decreto-legge n. 2003 del 2005 che, come si evince dalla relazione illustrativa, deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica, anche tenuto conto che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esso contenute sono destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

          valutato, tuttavia, con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2006, così come modificato dalla seconda nota di variazione, che esso reca spese finali corrispondenti al solo 0,5 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato, con una riduzione, quanto alle spese in conto capitale, di più del 40 per cento rispetto alle previsioni del disegno di legge di assestamento per il 2005;

          pur comprendendo la necessità di selezionare, per ragioni di compatibilità di bilancio, gli interventi a sostegno del sistema produttivo, limitandoli alla concessione di aiuti alle imprese riferiti a specifici progetti ed obiettivi, si esprime tuttavia notevole preoccupazione rispetto alla riduzione delle spese per investimento contenuta nel disegno di legge finanziaria, che rischia di incidere negativamente anche sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale;

          valutate positivamente le disposizioni in materia di distretti produttivi recate dal disegno di legge finanziaria, che rispondono all'esigenza di valorizzare le specificità del sistema produttivo nazionale, composto in prevalenza da piccole e medie imprese, e osservato al riguardo come l'intervento normativo - diretto a superare l'asimmetria che oggi si registra tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese ad essi afferenti - consenta di trasformare il distretto in una piattaforma di sviluppo organizzata secondo il concetto della filiera produttiva, promuovendo al contempo una più intensa internazionalizzazione dell'economia italiana e prevedendo l'adeguamento della disciplina giuridica del distretto industriale alle sue rinnovate funzioni economiche, culturali e sociali;

          preso atto, infine, dell'assenza di disposizioni che, facendo seguito all'attuale congiuntura dei prezzi petroliferi e degli obblighi previsti dal protocollo di Kyoto, introducano strumenti necessari a promuovere l'uso dei biocarburanti e, in particolare, del biodiesel e che, in particolare, prevedano un impegno finanziario volto a ripristinare il contingente defiscalizzato di biodiesel a partire dal 2006, per un ammontare pari a 300.000 tonnellate, come d'altronde fissato dalla legge finanziaria per il 2005;

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) appare auspicabile, con riguardo alla disciplina dei distretti industriali, specificare, al fine di favorire condizioni di maggiore competitività del sistema, che i destinatari degli interventi non siano esclusivamente i distretti tradizionalmente intesi, circoscritti ad aree territorialmente definite, ovvero articolati a livello funzionale, ma anche forme diverse di aggregazione di imprese che abbiano una loro rilevanza e giustificazione sotto il profilo strutturale ed economico, assoggettando conseguentemente alla disciplina del distretto anche imprese legate tra loro da rapporti giuridici che appaiono esulare dal modello organizzativo tipico del distretto, quali i consorzi, i rapporti di subfornitura o di filiera;

          b) appare altresì opportuno, sempre con riferimento alla configurazione giuridica

 

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dei distretti industriali, che il rapporto tra le imprese e i distretti produttivi sia inquadrato nell'ambito del mandato con rappresentanza, con conseguente conferimento ai distretti medesimi del potere di agire in nome e per conto delle imprese mandanti, ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile;

          c) si valuti l'opportunità, al fine di contenere il costo delle tariffe elettriche, della riduzione di una componente della tariffa elettrica cosiddetta A3, rimodulandola nel tempo attraverso la cessione dei crediti residui contabilizzatati dovuti alle imprese di produzione che dispongono di impianti di generazione elettrica incentivati a valere sul provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti esclusivamente rinnovabili.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

      228-bis. La scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter della legge 27 ottobre 2003, n. 290, relativa alla società proprietaria e che gestisce la rete nazionale di trasporto del gas naturale, è prorogata al 31 dicembre 2010.

      Al comma 263, sostituire le parole: e sul piano funzionale con le seguenti: o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva.

      Al comma 265, lettera b), alinea, dopo la parola: amministrative aggiungere le seguenti: e di diritto privato.

      Al comma 265, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

          3) I distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile.

      Al comma 266, sostituire le parole: definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 con le seguenti: siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno.

      Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

      387-bis. Al fini del rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera:

          a) con l'espressione «messa in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

          b) con l'espressione «entrata in esercizio dell'impianto» s'intende fare riferimento alla data, successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l'impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui al 2o comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

      Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

      387-bis. 1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:

          a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla

 

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data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

          b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.

      2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
      3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
      4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 3 sono posti a carico dei concessionari.
      5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
      6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione.

      Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:

      387-bis. 1. Al fine di contenere il costo della tariffa elettrica il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, attraverso idonee operazioni finanziarie per la cessione di una frazione non superiore ai due terzi di crediti residui, alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria elettrica a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 16 marzo 1999, n. 79, utilizzando allo scopo istituti finanziari e società pubbliche o controllate.
      2. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al precedente comma 1, che dispongono di impianti di generazione con una potenza elettrica massima oggetto della convenzione maggiore di 10 MW, hanno l'obbligo di aderire alle procedure per la cessione dei crediti residui a far data dal 1o gennaio 2006, ad esclusione dei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili come definite dal provvedimento CIP 29 aprile 1992 n. 6 e sue successive integrazioni e modifiche.
      3. Gli eventuali maggiori oneri, rispetto ai costi che si avrebbero in applicazione della normativa vigente, derivanti dall'applicazione delle procedure di cessione dei crediti residui dovranno ricadere sui soggetti identificati al precedente comma 2. Con il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 vengono definite procedure di restituzione dei crediti residui in casi di mancato funzionamento dell'impianto di generazione o di funzionamento in condizioni diverse da quanto previsto dalla convenzione.
      4. Ai fini della presente norma non si applica quanto previsto dal titolo II, punto 7-bis del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi D'AGRÒ)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La X Commissione,

          esaminata la tabella 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (limitatamente al centro di responsabilità n. 4 «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica»), del disegno di legge di bilancio (C. 6178 Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo, approvato dal Senato),

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

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      con le seguenti osservazioni:

          a) come già evidenziato nella relazione approvata dalla X Commissione avente ad oggetto la Tabella 7 dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 2005, con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, ed in particolare al ruolo svolto dai centri nazionali preposti alla ricerca, appare necessario realizzare più incisive politiche di ordine strutturale, che sappiano intervenire con azioni mirate di sostegno, secondo obiettivi strategici e programmi definiti, anche al fine di ottimizzare e rendere più incisivi gli effetti delle risorse impiegate nel settore, nonché di favorire una sempre maggiore interazione tra i centri nazionali e il sistema delle imprese;

          b) sia valutata l'opportunità di implementare gli stanziamenti riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza appare ridotta di circa 10 milioni di euro; ciò anche al fine di assicurare alla Agenzia spaziale italiana, adeguati stanziamenti che ne consentano una piena operatività;

          c) parimenti, si valuti l'opportunità di garantire adeguate risorse al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, la cui dotazione è stata notevolmente ridotta per effetto della seconda nota di variazioni.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Emerenzio BARBIERI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 4 limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La XI Commissione,

          esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2006 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

          premesso che:

              l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, indicato dal Governo come prioritario

 

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nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, deve essere coniugato con il rispetto della raccomandazione europea relativamente al contenimento del deficit;

              in tale contesto, non si può prescindere dalla necessità di conseguire l'obiettivo di pervenire ad un indebitamento netto per il 2006 pari al 3,8 per cento da ottenere con un aggiustamento strutturale pari allo 0,8 per cento del PIL, come concordato in sede Ecofin;

              la previsione di crescita del PIL per il 2006, stimata all'1,5 per cento e confortata dal positivo andamento dell'ultimo semestre dell'anno in corso, rende necessarie misure volte a incoraggiare e stimolare la ripresa economica;

          valutate positivamente le misure relative alla riduzione del costo del lavoro, di cui ai commi 259 e 260, ritenute coerenti all'obiettivo di coniugare sviluppo, crescita dell'occupazione e semplificazione dell'attività di impresa;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge finanziaria:

          1) occorrerebbe valutare la possibilità di definire adeguate risorse finanziarie per consentire l'approvazione di interventi correttivi della disciplina previdenziale, volti - insieme alla riforma della previdenza complementare e della totalizzazione - a migliorare ulteriormente le modalità di accesso al trattamento di quiescenza, con particolare riferimento alla liberalizzazione dell'età pensionabile, alla prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla totale abolizione del divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali e redditi da lavoro autonomo e dipendente, alla rimozione del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INPS e la rendita INAIL e alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia;

          2) occorrerebbe altresì definire adeguate risorse finanziarie per consentire il miglioramento dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'assicurazione per gli infortuni domestici, secondo quanto previsto dal testo unificato delle proposte n. 3011 e abbinate, e per consentire la riliquidazione del trattamento di quiescenza dei lavoratori postelegrafonici, come previsto dal testo unificato delle proposte di legge n. 535 e abbinate;

          3) con riferimento all'articolato:

              a. per una maggiore comprensibilità del testo, andrebbe evitata la formulazione di un unico articolo, con ben 399 commi;

              b. al comma 104, sulla retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti, occorre «rinnovare» il termine per l'emanazione del DPCM, novellando direttamente l'articolo 39, comma 2 della legge n. 488 del 1999. Inoltre andrebbe valutata la congruità del termine del 15 gennaio 2006 per l'emanazione del DPCM in questione;

              c. al comma 150, relativo alla disciplina dell'indennizzo per la perdita dell'integrità fisica, laddove si esclude il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, sembra necessario chiarire se tale disposizione si applicherà anche a coloro che abbiano presentato domanda di rimborso in data antecedente al 1o gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2006), come previsto dal comma 145 per le nuove modalità di calcolo dell'equo indennizzo;

              d. occorre escludere dalla portata del comma 154, che qualifica le disposizioni dei commi da 141 a 153, ad eccezione di quelle di cui ai commi 143 e 152, come inderogabili dai contratti o accordi collettivi, l'improprio riferimento al comma 153, dato che il comma da ultimo richiamato riguarda disposizioni organizzative

 

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che esulano dalla disciplina del rapporto di lavoro;

              e. al comma 259, sulla riduzione del costo del lavoro, occorre sostituire la parola: «esonero» con la seguente: «riduzione»;

              f. i commi 286 e 287, che autorizzano assunzioni per fronteggiare l'influenza aviaria, vanno collocati subito dopo il comma 121, per analogia di materia;

              g. il comma 294, che - in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali - autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con quello dell'economia e delle finanze - a concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, va più correttamente riformulato come novella diretta all'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già intervenuto sulla stessa materia;

              h. il comma 376, riguardante le assunzioni effettuate da imprese concessionarie dei servizi nei settori delle poste, va riformulato, sostituendo le parole: «Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche....» con le seguenti «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato...»;

              i. al comma 385, sui lavoratori marittimi esposti all'amianto, dopo le parole «presso l'IPSEMA», vanno aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 127, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124», in modo da precisare che ci si riferisce a tutti i lavoratori marittimi indicati da tale disposizione (addetti alla navigazione marittima, alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo). Deve inoltre essere precisato che anche per l'accertamento e la certificazione da parte dell'IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004, ora riferite all'INAIL, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto, consentendo ai lavoratori marittimi e al personale della Marina militare di presentare, in alternativa al curriculum rilasciato dal datore di lavoro, copia dell'estratto matricolare regolarmente rilasciata dalle competenti Capitanerie di porto, ovvero fotocopie autenticate del libretto di navigazione;

          4) siano approvati gli emendamenti allegati alla presente relazione.
      

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Dopo il comma 66 aggiungere i seguenti:

      66-bis. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001.

      66-ter. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002, ed è disposta tenuto conto della ultimazione o del massimo grado di avanzamento dei lavori desumibili dalle rilevazioni, all'entrata in vigore della presente norma, degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nell'ordine:

          a) le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di tutela dell'ambiente marino, con precedenza in

 

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tale ambito per le navi cisterna a basso impatto ambientale;

          b) le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

      66-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 66-bis e 66-ter si provvede mediante l'utilizzazione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2603, n. 350.

      Dopo il comma 66, aggiungere il seguente:

      66-bis. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1 febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

      Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

      87-bis. Si autorizzano i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti dello ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

      Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

      88-bis. La disciplina in materia di assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, è estesa ai pensionati delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

      Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

      Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

          2006: - 80.000;

          2007: - 30.000;

          2008: - 30.000.

      Ministero della salute:

          2006:             =
          2007: - 50.000;
          2008: - 50.000.

      Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

      All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta la seguente lettera:

          g) comuni o consorzi di comuni.

      Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

      116-bis. Ai soli fini della partecipazione a selezioni o concorsi pubblici al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato presso strutture sanitarie e ospedaliere nei paesi dell'Unione europea con contratti a tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due anni.

      Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:

      131-bis. Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei, del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno

 

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del 5 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2008.

      Dopo il comma 140, inserire il seguente:

      140-bis. Al comma 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, sono aggiunti i seguenti periodi: È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999, l'incarico direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle aziende sanitarie, di richiedere, entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuino a ricoprire gli incarichi di che trattasi. Le Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS.

      Dopo il comma 140, inserire i seguenti:

      140-bis. L'attività libero - professionale, comunque denominata, svolta, individualmente o in équipe, dal personale infermieristico dipendente pubblico o privato, è compatibile con tale ultimo rapporto d'impiego, purché espletato fuori dall'orario di servizio ed all'interno delle strutture sanitarie.

      140-ter. L'assoggettamento previdenziale rese per attività libero - professionale di cui al comma 1, è garantito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, che esercita la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

      Sopprimere i commi 150, 151 e 152.

      Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

          Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

          2006: - 49.300;
          2007: - 30.000;
          2008: - 30.000.

          Ministero della salute:

          2006:             =;
          2007: - 19.300;
          2008: - 19.300.

      Dopo il comma 152, inserire il seguente:

      152-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali.

      Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

      167-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale dei Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

      Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 1.000;
          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000.

      Al comma 169, primo periodo, sostituire la parola: 164 con la parola: 165.

 

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      Dopo il comma 176, inserire il seguente:

      176-bis. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a-bis) le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.

      Dopo il comma 176, aggiungere i seguenti:

      176-bis. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali;

      176-ter. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

      176-quater. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

      176-quinquies. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987.

      Dopo il comma 176, inserire il seguente:

      176-bis. Al termine del comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi.

      Dopo il comma 176, inserire il seguente:

      176-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali.

      Dopo il comma 176, inserire il seguente:

      176-bis. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:
      2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

      Dopo il comma 176, inserire il seguente:

      176-bis. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000.

 

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      Dopo il comma 177, inserire il seguente:

      177-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: comma 1-bis. L'espletamento delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

      Dopo il comma 177, inserire il seguente:

      177-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco dei Gran sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, la somma di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuor ruolo ed operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle: risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e di collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che saranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1 gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione dei suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      Sostituire il comma 179 con il seguente:

      179-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 178 a decorrere dal 1 gennaio 2006, sono attribuiti:

          a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, al momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità i buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio.

          b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dal giorno precedente la cessazione dal servizio:

          c) ai primi dirigenti della Polizia di Stato la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

      Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

      181-bis. In ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione 2005/251/CE, all'articolo 40, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo dopo le parole: X qualifica funzionale, inserire le seguenti: i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA. L'articolo 1, comma 125 della legge n. 311 del 2004, è soppresso.

      Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

      181-bis. In caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può conferire la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C, come individuata nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro - Comparto Ministeri, allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del Codice civile.

      Dopo il comma 181, aggiungere il seguente:

      181-bis. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto

 

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2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali, dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, che abbiano gia svolto delle funzioni per almeno due anni in materia continuativa con contratto stipulato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione dello Stato corrispondente all'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

      Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:

      184-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al T.U. n.1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni per i lavoratori della navigazione interna nonchè per i pescatori della piccola pesca trasferita all'IPSEMA che vi provvede con separata gestione.
      184-ter. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in epoca precedente. Entro il 31 marzo 2006, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato sentiti i Consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.
      184-quater. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali, ivi compresi gli ormeggiatori, i terminalisti, gli operatori subacquei ad ogni altra categoria che nell'ambito ambito portuale svolga attività lavorativa direttamente riconducibile al servizio della nave.
      184-quinquies. Con decreto da emanare entro il 30 aprile 2006, il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.
      184-sexies. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della Marina Militare nonchè per quello adibito al servizio delle imbarcazioni di Stato e di ogni altra Pubblica Amministrazione è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del Testo unico n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità della Gestione per conto previste dallo stesso Testo unico.
      184-septies. L'IPSEMA effettuerà nei riguardi dei suddetti lavoratori anche la prevenzione di cui alle competenze assegnategli con il decreto legislativo 271/99.
      184-octies. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità generale.

      Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:

      184-bis. Dal 1o gennaio 2007 il personale aeronautico di cui al Titolo IV del

 

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Codice della Navigazione, modificato dall'articolo 4 del D.Leg.vo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal T.U. n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle adottate per la tutela della gente di mare.
      184-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministro per il Lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per i trasporti, entro il 30 aprile 2006, sono disciplinate l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a fini assicurativi.
      184-quater. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate dalle parti.
      184-quinquies. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3o comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui ai presente articolo.
      184-sexies. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo IV DEL PERSONALE AERONAUTICO

Art. 731.
(Il personale aeronautico).

      Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. II personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

          a) il personale di volo;

          b) il personale non di volo.

Art. 732.
(Personale di volo).

      II personale di volo comprende:

          a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

          b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

          c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

Art. 733.
(Personale non di volo).

      II personale non di volo comprende:

          a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

          b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

          c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

          d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

      Dopo il comma 186, aggiungere i seguenti:

      186-bis. Le provvidenze previste dai commi da 186-ter a 186-septies si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947; n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, discontinuo, differenziato

 

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nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.
      186-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo.
      186-quater. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
      186-quinquies. I lavoratori dello spettacolo di età all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per la valutazione ai fini del conseguimento alla pensione, possono versare in maniera volontaria le giornate mancanti.
      186-sexies. I contributi versati per la pensione dallo stesso lavoratore all'ENPALS ed all'INPS sono ricongiungibili secondo la normativa vigente.
      184-septies. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 186-bis a 186-sexies. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

      Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:

      187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa, purchè in possesso anche del requisito anagrafico.

      Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;

          2007: - 10.000;

          2008: - 10.000.

      Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:

      187-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla legge n. 336 del 1970, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente

 

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svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

      Conseguentemente alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

      Dopo il comma 188, inserire il seguente:

      188-bis. L'articolo 14-septies, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, si interpreta nel senso che, per il diritto alla pensione di inabilità in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si considera il reddito personale dell'interessato, calcolato agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare del quale l'invalido fa parte.

      Dopo il comma 188, inserire i seguenti:

      188-bis. In aggiunta ai membri indicati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, fanno parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche i presidenti nazionali dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
      188-ter. I comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati, per le funzioni riguardanti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, da un membro dei rispettivi comitati provinciali delle associazioni indicate al comma 188-bis.

      Dopo il comma 188, inserire il seguente:

      188-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, sono estese ai mutilati ed invalidi per servizio, affetti dalle invalidità di cui alla lettera A, numeri 1, 2, 3, e 4, secondo comma, e alla lettera A-bis, numeri 1 e 2 della tabella E annessa al testo unico delle nonne in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915, e successive modificazioni.

      Dopo il comma 188, inserire i seguenti:

      188-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi, invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni.

      188-ter. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal precedente comma 8, che hanno compiuto quindici anni di età e che non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
      188-quater. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.

      Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:

      188-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21

 

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novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è stabilita in 181 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2006 e in 200 euro mensili a decorrere dal 1o gennaio 2007.

      Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

          2006: - 14.184;

          2007: - 27.800;

          2008: - 27.800.

      Dopo il comma 188, inserire il seguente:

      188-bis. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

      3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, gia esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.

      Sopprimere il comma 213.

      Dopo il comma 213, inserire il seguente:

      213-bis. Le previsioni di cui al comma 203 non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      Dopo il comma 233 è inserito il seguente:

      233-bis. Con effetto dal 1o gennaio 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 1988, in materia di assegni al nucleo familiare, è estesa ai pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi fatte salve le disposizioni relative ai limiti di reddito richiesti.

      Conseguentemente, alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,7 per cento.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:

      2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.
      2-ter. I termini di presentazione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1o gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria.

      Dopo il comma 239 è inserito il seguente:

      239-bis. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli articoli 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 aprile 2002, in attuazione dell'articolo 9 comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi dei silenzio rifiuto

 

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da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonchè la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.

      Dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

      243-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti privati viene corrisposto il recupero integrale e dell'inflazione secondo le modalità di cui al comma 2.
      243-ter. L'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
      243-quater. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 le parole: «il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività».

      Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

          2006: - 110.000;

          2007: - 110.000;

          2008: - 110.000.

    Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:

      260-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

      Dopo il comma 260, inserire il seguente:

      260-bis. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

      Dopo il comma 260, inserire il seguente:

      260-bis. È autorizzato il limite massimo di spesa per il 2006 pari a 17,5 milioni di euro, ai fini della ricostituzione dei contributi lavorativi versati dai cittadini italiani alla previdenza nazionale somala ai fini pensionistici.

      Conseguentemente sono ridotti fino a concorrenza dell'importo di cui al comma precedente le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.

 

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      Dopo il comma 260, sono inseriti il seguente:

      260-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono soppresse le parole «alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati»;

          b) al comma 2 le parole «entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita» sono sostituite con le seguenti:

          c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

              «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione, soggetta a contribuzione; dovuta sugli importi erogati per prestazioni di lavoro straordinario».

      260-ter. All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 19 è abrogato.

      Conseguentemente, alla tabella C gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 1,6 per cento.

      Il comma 261 è sostituito dal seguente:

      269. A decorrere dal 1o gennaio 2006 per le gestioni separate dell'INAIL industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato, nei due anni precedenti, un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in una misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.

      Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:

      283-bis. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 dei 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno.

      Dopo il comma 283, aggiungere il seguente:

      283-bis. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente, più rappresentative nella categoria.

      Dopo il comma 283, inserire il seguente:

      283-bis. All'articolo 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, dopo le parole: «meramente temporanee» è aggiunto il seguente:«si considerano comunque temporanee, e per esse non necessitano né permesso di costruire, né DIA, né autorizzazione alcuna, le installazioni dei suddetti manufatti all'interno di strutture ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, anche quando esse siano predisposte e mantenute a cura del gestore, a condizione che gli allestimenti mantengano i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.

      Dopo il comma 283, inserire i seguenti:

      283-bis. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004. 266, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.
      283-ter. II termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006.

      Dopo il comma 283, inserire il seguente:

      283-bis. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali.

      Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:

      283-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

          2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva.

      283-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

          1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

      Dopo il comma 294 è inserito il seguente:

      294-bis. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 276/2003 è sostituito dal seguente:

          1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria-spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai laboratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

      Dopo il comma 294, aggiungere il seguente:

      294-bis. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.

      Dopo il comma 294 è inserito il seguente:

      294-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n 314, convertito, con modificazioni dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti. «31 dicembre 2006» e le parole «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2006» e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

      Conseguentemente alla Tabella C, gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,4 per cento.

 

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      Dopo il comma 294 è inserito il seguente:

      294-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 162, della legge: 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

      Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 5.000.

      Dopo il comma 294 è inserito il seguente:

      294-bis. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 156 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti:

          «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

      Conseguentemente alla Tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente sono ridotte nella misura dello 0,8 per cento.

      Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

      387-bis. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, sono formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato «foglio d'ingaggio», in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore se esistente, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché il riferimento alla disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
      387-ter. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, ai contratti di cui al comma 287-bis, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, il noleggio la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
      387-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuatele tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 387-bis. Ai lavoratori di cui al comma 387-bis non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

      Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

      387-bis. Le provvidenze previste dai commi da 387-bis a 387-quater si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo,

 

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intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in anodo saltuario, discontinuo, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago, possono aver luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti individualmente.

      387-ter. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, è estesa ai lavoratori dello spettacolo. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.

      387-quater. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro peri beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 387-bis a 387-quater. Lo schema di regolamento, prima della adozione definitiva, è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

      Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati, alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

      Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:

      387-bis. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, il registro dei lavoratori dello spettacolo cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni e successivamente classificati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta requisito vincolante per l'esercizio delle attività di spettacolo.
      387-ter. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale negli ambiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, o che possano dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al

 

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gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la data di presentazione della domanda.
      387-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione del registro di cui al comma 387-bis, o di singole parti di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.
 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Carla CASTELLANI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La XII Commissione,

          esaminate le tabelle n. 2 (stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze), limitatamente alle parti di competenza, n. 4 (stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), limitatamente alle parti di competenza, e n. 15 (stato di previsione della spesa del Ministero della salute) del disegno di legge recante il bilancio dello Stato per l'anno 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (C. 6178 Governo), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 6177 Governo);

          valutato positivamente l'incremento del fondo sanitario nazionale di 1 miliardo di euro a decorrere dal 2006 e di 2

 

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miliardi di euro come concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi delle Regioni per gli anni 2002, 2003 e 2004;

          valutato positivamente quanto disposto dai commi 240 e seguenti che destinano il 5 per mille dell'Irpef per il sostegno del volontariato e della ricerca scientifica e sperimentale;

          valutato positivamente le misure previste per il graduale abbattimento delle liste di attesa e le misure volte alla razionalizzazione degli interventi in materia di edilizia sanitaria ed innovazione tecnologica e strumentale;

          valutato positivamente le iniziative per la rimodulazione delle prestazioni comprese nei LEA per incrementare l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale, piuttosto che ospedaliero;

          valutata positivamente la definizione di appositi accordi di programma con le singole aziende farmaceutiche, accordi che prevedono in particolare l'attribuzione temporanea di un premium price con l'obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca e sviluppo in tale settore;

          valutato positivamente il finanziamento di 300 milioni di euro nella Tabella A del Ministero della salute, volto a trasformare le borse di studio agli specializzandi in contratti di formazione-lavoro;

          valutate positivamente le iniziative volte al coordinamento delle misure solidaristiche a favore dei Paesi in via di sviluppo con specifico riferimento alla donazione da parte delle aziende sanitarie italiane, di attrezzature e strumentazione sanitaria non più utilizzate nel nostro Paese;

          valutate positivamente le misure definite a favore delle famiglie,

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) la rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza di cui ai commi 204 e 205 deve essere accompagnata dalla ridefinizione degli standard, come già stabilito dall'articolo 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2005;

          b) si ritiene necessario introdurre modifiche alla disciplina sugli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, al fine di incrementare i relativi livelli di tutela e di abrogare gli attuali limiti temporali per la presentazione delle domande.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Al comma 122, aggiungere il seguente:

      122-bis. Le Istituzioni e gli Enti di ricerca vigilati dal ministero della salute, per far fronte alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      Al comma 122, dopo le parole: , l'Istituto superiore di sanità (ISS), aggiungere le seguenti: , gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti Zooprofilattici sperimentali.

      Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:

      174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto superiore di sanità, per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 92, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche al predetto Istituto, limitatamente al personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per

 

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servizi prestati presso il medesimo. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'Istituto superiore di sanità provvede nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

      Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:

      174-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale assunto a tempo determinato dall'Agenzia per i servizi regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi da 169 a 174 si applicano anche alla predetta Agenzia. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'Agenzia per i servizi sanitari regionali provvede nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

      Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:

      186-bis. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in 181 euro a decorrere dal 1o gennaio 2006, ed in euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2007.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 5.000;
          2007: - 7.000.

      Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:

      186-bis. A decorrere dall'anno 2005 ai genitori dei disabili gravissimi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

          deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

          impossibilità nella deambulazione;

          impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

          impossibilità alla assunzione di cibo;

          impossibilità a lavarsi;

          impossibilità a vestirsi.

è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;
          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000.

      Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:

      186-bis. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

 

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      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;
          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000.

      Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:

      186-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

      «1. A decorrere dal 1o gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti, di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 2.000;
          2007: - 2.000;
          2008: - 2.000.

      Dopo il comma 186 inserire i seguenti:

      186-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.
      186-ter. L'agevolazione di cui al punto 41-ter, della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessione di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
      186-quater. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
      186-quinquies. Le agevolazioni di cui comma 7 dell'articola 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale.

      Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 1.000;
          2007: - 1.000;
          2008: - 1.000.

      Dopo il comma 186 aggiungere il seguente:

      186-bis. Gli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;
          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000.

      Al comma 191, sostituire le parole: al ripiano dei disavanzi con le seguenti: alla maggiore spesa.

      Al comma 192, dopo le parole: tra le regioni inserire le seguenti: in base al criterio della popolazione residente.

 

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      Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:

      195-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, sono soppresse le parole da «ad esclusione» fino a «30 dicembre 1992, n. 539».

      Dopo il comma 203, aggiungere il seguente

      203-bis. Le previsioni di cui al comma 203 del presente articolo non si applicano alle cure termali per le quali il contenimento e la compensabilità della spesa sono assicurati dall'applicazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e 52, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      Dopo il comma 205 inserire il seguente:

      205-bis. Al fine della prevenzione delle complicanze e della corrotta diffusione della terapia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari indicano alla aziende sanitarie, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per individuare le patologie che necessitano di terapia anticoagulante. Per la realizzazione degli interventi, le aziende sanitario locali si avvalgono dei centri di sorveglianza degli anticoagulanti in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di terapia anticoagulante.

      Dopo il comma 205, inserire il seguente:

      205-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal Fondo Sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un permanente monitoraggio della coagulazione associato alla prescrizione giornaliera della terapia con farmaci anticoagulanti.

      Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti commi:

      212-bis. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito, presso il Ministero della salute, con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      212-ter. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      212-quater. Il Fondo di cui al comma 212-bis è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa richiamata al comma 212-ter.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 10.000;
          2007: - 10.000;
          2008: - 10.000.

      Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:

      212-bis. (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). All'articolo 50 del decreto-

 

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legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla fine del comma 10 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano, tali dati sono i medesimi previsti per la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze. Il protocollo attuato è adeguato in base alla presente disposizione.»

      Dopo il comma 212 aggiungere i seguenti:

      212-bis. Al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche nel settore della Medicina penitenziaria, è istituita, presso il Ministero della salute, la «Commissione per la Medicina penitenziaria», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
      212-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione ed i compiti della Commissione, i cui lavori termineranno entro il 31 dicembre 2006.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 5.000;
          2007: -;
          2008: -;

      Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:

      212-bis. Per far fronte a tutti gli adempimenti previsti dal Piano sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di AIDS con particolare riguardo ai piani di prevenzione verso le donne e l'infanzia, a decorrere dal 1 gennaio 2006 le risorse relative all'attuazione degli obbiettivi citati dal Piano sono incrementate di 25 milioni di euro.

      Conseguentemente dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

      395-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

      Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:

      212-bis. (Interventi a favore dei servizi psichiatrici). Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2006, 2007 e 2008, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

      Conseguentemente, dopo il comma 395, aggiungere il seguente:

      395-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

      Dopo il comma 212 aggiungere il seguente:

      212-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

      «6-ter. - (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun

 

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anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sentiti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, sancisce con uno o più Accordi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano, il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché alle professioni sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 marzo 2001 e ai laureati specialisti delle professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La programmazione annuale da parte del Ministero dell'Istruzione; dell'università e della ricerca delle immatricolazioni ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e alle scuole di formazione specialistica è vincolata al predetto fabbisogno.
      2. A tali fini gli Accordi di cui al comma 1 tengono conto di:

          a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali;

          b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro;

          c) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa.

      3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della salute i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.

      Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:

      213-bis. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogata.

      Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:

      216-bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , é elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando il limite di spesa annualmente assumibile entro gli importi definiti in tabella F, in applicazione delle correlate tabelle D ed E allegate al disegno di legge finanziaria.

      Dopo il comma 216 aggiungere il seguente:

      216-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 449 è sostituito dal seguente:

      I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. Agli investimenti

 

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immobiliari nel campo sanitario sono destinate il 40 per cento delle risorse annualmente disponibili. Alla individuazione dei singoli interventi per gli investimenti immobiliari nel campo sanitario, provvede con proprio decreto il Ministro della salute, con la indicazione dei singoli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi, deliberati dall'INAIL, è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      Dopo il comma 220 inserire il seguente:

      220-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379 viene erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

      221-bis. La sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      221-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della salute provvede, entro due mesi, ad inserire la sindrome da Talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329 e successive modificazioni.
      221-quater. Al comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da Sindrome da Talidomide,».

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:

      221-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro di formazione specialistica»;

          b) all'articolo 39:

              1) il comma 2 è abrogato;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il trattamento economico è costituito da una base fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2003, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa».

              3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l'anno accademico di riferimento, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministri della salute e dell'economia e delle finanze».

 

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          c) all'articolo 41, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. A partire dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di lavoro di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

          d) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Agli oneri recati dal Titolo VI del presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, pari a euro 89.088.815 annui, all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, pari a 173 milioni di euro annui, incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

      221-ter. I decreti ministeriali di cui all'articolo 39, commi 3 e 4-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dal comma 221-bis, lettera e), punti 2 e 3 della presente legge, sono adottati nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 46, comma 1 del medesimo decreto.

      Conseguentemente, alla Tabella A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2006:  -  300.000;
          2007:  -  300.000;
          2008:  -  300.000.

      Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

      221-bis. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti).

      1. È abrogato l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché gli articoli 37, 38, 39,40 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dalla Azienda sanitaria locale.
      2. Gli operatori addetti alla produzione preparazione somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati periodicamente.
      3. I Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti.
      4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i contenuti della formazione, la periodicità dell'aggiornamento e le modalità della vigilanza.»

      Dopo il comma 221 aggiungere il seguente:

      221-bis. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati

 

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da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

      Conseguentemente nella Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:

          2006  -  500.000;
          2007  -  500.000;
          2008  -  500.000.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

      221-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto, adottato, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce l'elenco delle attività non lavorative ad alto rischio di traumatismi ed avvelenamenti acuti.
      221-ter. I trattamenti sanitari per traumatismi e avvelenamenti acuti occorsi ai soggetti di età superiore ai diciotto anni nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono assicurati dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con oneri a carico del soggetto cui i medesimi trattamenti sono stati erogati. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere esercitano le corrispondenti azioni di rivansa per la copertura dei costi sostenuti per i trattamenti sanitari effettuati.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

      221-bis. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002 è approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: a) le modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; b) le modalità con le quali le Aziende Sanitarie devono fornire anche al Ministero della Salute, per l'istituzione di un osservatorio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i medesimi provvedimenti per i Direttori Generali in caso di inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria.
      221-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 204, lettera b) della presente legge in materia di repertorio dei dispositivi protesici erogabili, con la procedura di cui al comma precedente viene stabilita, con l'istituzione del repertorio dei dispositivi medici, la data a partire dalla quale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo.
      221-quater. Le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici, sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta al Ministero della salute - Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonché la ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a tal

 

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fine attenendosi alle indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere dalle aziende farmaceutiche.
      221-quinquies. Entro la data di cui al comma precedente, le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute.
      221-sexies. I produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo citato.
      221-septies. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione, sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La tariffa è dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di essere utilizzati per le attività previste dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

      221-bis. Per l'anno 2006, nello stato di previsione del Ministero della salute, le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Qualità» dell'unità previsionale di base 2.2.12 - indennizzi alle vittime di infezioni da emoderivati - relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma i del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, non utilizzate al termine dell'esercizio 2005, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo anche per ulteriori indennizzi ai soggetti emofilici ovvero per transazioni da stipulare con soggetti talassemici, che avessero instaurato azioni di risarcimento di danni tuttora pendenti.
      221-ter All'articolo 3 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Ai soggetti emofilici che, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 2 novembre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva non definita entro il 31 dicembre 2005, è attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal medesimo decreto 2 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo è subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di

 

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natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto».

      221-quater Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma si fa fronte con le disponibilità residue, così come determinate dal comma 221-bis, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni in nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

      Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:

      221-bis. Gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno un anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti:

      221-bis. All'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, è estesa dal lo gennaio 2006 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      221-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e periferiche, che con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL.

      Dopo il comma 221, aggiungere i seguenti commi:

      221-bis. Il compenso previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è rideterminato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri differenziati in base alle diverse responsabilità degli ispettori. Successivamente lo stesso compenso è aggiornato sulla base del tasso di inflazione annuale.
      221-ter. Il compenso determinato ai sensi del comma precedente si applica, altresì, alle ispezioni connesse alle attività autorizzative e di vigilanza in materia di presidi medico chirurgici, di dispositivi medici, di stupefacenti, di medicinali veterinari, di centri di saggio che operano in buona pratica di laboratorio, e in ogni altra materia per la quale la normativa vigente prevede l'esercizio di competenze ispettive da parte del Ministero della salute. Le spese occorrenti per le visite ispettive previste dal presente comma sono a carico dei titolari dei siti ispezionati.
      221-quater. È istituita, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio del 10 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, una tariffa annuale per ogni medicinale per cui sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ad eccezione di quelli autorizzati ai sensi dei regolamenti (CEE) 2309/93 e (CE) 726/2004.
      221-quinquies. L'importo della tariffa predetta, che è dovuta soltanto per i medicinali effettivamente in commercio, è quantificato, in sede di prima applicazione, in euro 3.000; tale tariffa è aggiornata entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, può essere aggiornata in modo proporzionale alla variazione della stessa tariffa dovuta all'EMEA.
      221-sexies. Le risorse derivanti dal pagamento della tariffa affluiscono nella misura del 20 per cento direttamente al bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco

 

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e per il restante 80 per cento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute su capitoli destinati ad attività di vigilanza e controllo.

      Dopo il comma 221, aggiungere il seguente comma:

      221-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 è sostituito dal seguente:

      «1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 25 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

      Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 Fondo per le politiche sociali - 3671) apportare le seguenti variazioni:

          2006:  -  15.000;
          2007:  -  15.000;
          2008:  -  15.000.

      Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:

      223-bis. Ai fini del potenziamento delle attività internazionali di ricerca, di cooperazione e di formazione del personale delle istituzioni pubbliche e private e degli Enti denominati e dell'erogazione di servizi nelle materie della sicurezza degli alimenti, della profilassi internazionale veterinaria e in quelle correlate, in particolare nel Bacino Mediterraneo e nell'area dei Balcani, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale di rilievo nazionale e strumento operativo d'eccellenza del Ministro della salute per le attività comunitarie ed internazionali di cooperazione ed alta formazione. Restano fermi i compiti e le funzioni istituzionali già svolti dallo stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale ai sensi della legislazione vigente. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute provvede a definire, in sostituzione di ogni altra disciplina preesistente, l'organizzazione e quant'altro necessario al funzionamento dell'Ente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le Regioni Abruzzo e Molise.
      223-ter. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», il Ministero della salute assegna all'Istituto Zooprofilattico l'importo annuo di 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

          2006: - 2.000;
          2007: - 2.000;
          2008: - 2.000.

      Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

      233-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 233, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006, per la concessione di contributi volti a concorrere:

          a) al potenziamento delle strutture di assistenza alla nascita delle aziende sanitarie locali;

          b) alla realizzazione, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, delle aziende

 

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ospedaliere e delle strutture pubbliche o private accreditate o autorizzate, di appositi spazi adeguati per il parto fisiologico nonché per l'effettuazione di tecniche di parto-analgesia;

          c) al potenziamento del servizio di trasporto materno e neonatale;

          d) all'attivazione e alla diffusione da parte delle aziende sanitarie, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di tecniche connesse all'attuazione del parto fisiologico, compresi gli interventi di aggiornamento e di riqualificazione del personale;

          e) alla predisposizione, nell'ambito delle strutture ospedaliere, di adeguati livelli di assistenza al neonato;

          f) a garantire nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, di servizi di rianimazione primaria neonatale;

          g) ad assicurare la continuità nelle cure ai bambini, i quali in epoca post-natale, debbano essere nuovamente ospedalizzati per patologie connesse alla nascita, per le quali sono già stati in trattamento nelle unità operative di neonatologia o patologia neonatale ovvero in terapia intensiva neonatale.

      233-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni.

      Conseguentemente, al comma 234, aggiungere infine il seguente periodo:

      L'assegno di cui al presente comma è corrisposto a condizione che il reddito complessivo annuo dei genitori non superi l'importo di 50 mila euro annui.

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Accedono alle risorse del Fondo, nel limite massimo di 2 milioni di euro in ragione d'anno, anche i condomini delle città con popolazione superiore a 300 mila abitanti, o dei comuni ad alta densità abitativa, che intendono realizzare al proprio interno asili nido per i figli dei condomini nel caso in cui le strutture pubbliche adibite ad asilo nido dei rispettivi territori non riescano a garantire la necessaria copertura dell'utenza. Le risorse finalizzate sono destinate a coprire fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per il personale operante negli asili nido dei condomini stessi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità di attuazione del presente comma».

      Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

      239-bis. A valore sulle risorse di cui al comma 233, il Fondo per il finanziamento degli asili nido nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è rifinanziato per l'anno 2006 con ulteriori 20 milioni di euro.

      Al comma 240, alla lettera b), sopprimere le parole: e sanitaria; e dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis finanziamento della ricerca sanitaria.

      Al comma 252 apportare le seguenti modifiche:

          dopo le parole: su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute,;

 

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          sostituire le parole: ivi compresi l'istituto Superiore di Sanità e l'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché, con le seguenti: nonché dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e.

      Dopo il comma 268 aggiungere i seguenti commi:

      268-bis. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

      Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disciplina del leasing
nelle opere pubbliche).

      1. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un'opera da realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui al presente articolo.
      2. L'opera di cui al comma 1 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 170 del 22 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ed in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
      3. Il soggetto finanziatore, quale committente, affida l'esecuzione dei lavori ad una o più ditte specializzate, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
      4. Ultimata l'esecuzione dell'opera, il soggetto finanziatore concede l'opera stessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice per un determinato periodo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico, secondo quanto disposto dal comma 8.
      5. L'Amministrazione aggiudicatrice seleziona il soggetto finanziatore di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, da espletare secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
      6. Il bando di gara e il capitolato di gara devono richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara, in sede di offerta, assumano gli impegni di cui ai commi 2, 3 e 4 e indichino una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alle quali affidare, in caso di; aggiudicazione, l'esecuzione dell'opera, nonché le condizioni economiche alle quali l'Amministrazione aggiudicatrice potrà esercitare il diritto di riscatto ai sensi dei commi 14 e 15.
      7. Il bando e il capitolato di gara devono altresì richiedere che i soggetti finanziatori partecipanti alla gara rilascino idonee garanzie secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
      8. L'opera, una volta ultimata, viene concessa in locazione finanziaria all'Amministrazione aggiudicatrice, completa in ogni sua parte ed agibile, dietro pagamento da parte dell'Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico, il cui ammontare è calcolato tenendo conto dei costi complessivi relativi e connessi all'esecuzione dell'opera del periodo di ammortamento dei lavori e del prezzo di riscatto.
      9. Se i lavori relativi all'opera sono eseguiti su un'area di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, contestualmente

 

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alla stipula del contratto di locazione finanziaria di cui al comma 8, l'Amministrazione aggiudicatrice a sua discrezione trasferisce all'aggiudicatario la proprietà dell'area predetta o costituisce sulla medesima area un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario.
      10. Salvo quanto disposto nei commi 11, 12 e 13, il diritto di superficie in capo all'aggiudicatario ha una durata pari a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione finanziaria e comunque dura fino a quando l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia esercitato l'opzione di riscatto totale dell'opera, con gli effetti di cui ai commi 14 e 15.
      11. Il contratto di costituzione del diritto di superficie è sottoposto alla condizione risolutiva che l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione e causa, non consegni l'opera, libera di pesi o gravami pregiudizievoli, all'Amministrazione aggiudicatrice entro il termine pattuito ovvero che si risolva o comunque si sciolga anticipatamente il contratto di leasing.
      12. Nelle ipotesi di cui ai commi 28 e 29, l'aggiudicatario garantisce l'immediata liberazione del cantiere realizzato sull'area oggetto della costituzione del diritto di superficie e provvede immediatamente alla riconsegna della stessa all'Amministrazione aggiudicatrice, senza poter sollevare eccezione alcuna.
      13. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia trasferito all'aggiudicatario l'area di cui al comma 9 si verifichino le ipotesi di cui al comma 11, l'aggiudicatario è tenuto senza indugio a ritrasferire l'area stessa all'Amministrazione.
      14. Nel contratto di locazione finanziaria è prevista la facoltà in capo all'Amministrazione aggiudicatrice di esercitare, anche in più volte, il riscatto dell'opera realizzata, nel termine indicato nel contratto e alle condizioni economiche indicate dall'aggiudicatario nell'offerta.
      15. L'esercizio del diritto di riscatto di cui al comma 14 comporta, nel caso in cui sia stato costituito un diritto di superficie in favore dell'aggiudicatario, l'acquisto, di diritto, in capo all'Amministrazione aggiudicatrice della proprietà superficiaria sull'opera realizzata e l'estinzione per confusione del diritto di superficie costituito in favore dell'aggiudicatario. L'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'opera è stipulato senza indugio e comunque entro il termine fissato nel contratto di locazione finanziaria, su richiesta della parte più diligente.
      16. La consegna all'aggiudicatario dell'area è effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria previo trasferimento della proprietà dell'area o costituzione del diritto di superficie sulla stessa. All'atto della consegna viene redatto verbale di presa in consegna e di inizio di esecuzione dei lavori.
      17. L'aggiudicatario da inizio ai lavori per l'esecuzione dell'opera, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie in base alla normativa, anche regolamentare, vigente.
      18. L'aggiudicatario provvede a nominare, con oneri a suo carico, il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge Il febbraio 1994, n. 109, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, comunicandone i nominativi all'Amministrazione aggiudicatrice.
      19. L'Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché partecipare all'accertamento definitivo delle opere.
      20. L'aggiudicatario può sostituire tempestivamente le imprese affidatane dell'esecuzione dell'opera che si rendano inadempienti alle obbligazioni loro derivanti dai contratti di appalto o, comunque, mettano in pericolo la regolare o tempestiva esecuzione dell'opera. In tal caso le imprese subentranti devono avere requisiti di qualificazione non inferiori a quelle sostituite.
 

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      21. Qualora l'aggiudicatario intenda procedere alla sostituzione delle imprese esecutrici dell'opera, o di alcuna di esse, ne da preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando altresì i requisiti di qualificazione di cui sono in possesso.
      23. L'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto, per il tramite dei verificatori in contraddittorio con il direttore dei lavori, di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento.
      23. Dell'accertamento effettuato ai sensi del comma 22 è redatto un verbale sottoscritto dal direttore dei lavori e dai verificatori delle opere nel quale sono analiticamente indicati i lavori eseguiti, la loro conformità al progetto esecutivo, la sussistenza di eventuali vizi o difformità, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili.
      24. Qualora i verificatori delle opere non rilevino l'esistenza di irregolarità, vizi,difformità o ritardi nell'esecuzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori si considera approvato con la sottoscrizione del verbale e l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, a meno che i vizi e le difformità non siano stati taciuti in mala fede all'aggiudicatario stesso. Rimangono in ogni caso salvi i diritti dell'aggiudicatario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.
      25. Qualora i verificatori delle opere rilevino vizi o difformità nell'esecuzione dei lavori, li comunicano all'Amministrazione aggiudicatrice, che può invitare, per iscritto, l'aggiudicatario ad eliminare i vizi e le difformità rilevati. Se entro il termine assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice o, in difetto, entro i tempi tecnici necessari, i vizi e le difformità individuati non sono sanati, l'Amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
      26. L'accertamento dello stato dei lavori, di cui al comma 22, non determina l'obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di pagare acconti in relazione ai lavori realizzati.
      27. L'Amministrazione aggiudicatrice, prima di ricevere in consegna l'opera, ha diritto di verificare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 2.
      28. Le operazioni di accertamento finale devono essere iniziate dall'Amministrazione aggiudicatrice non appena l'aggiudicatario comunica l'ultimazione dell'opera e comunque entro un termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. All'accertamento, compiuto e verbalizzato dal verificatore delle opere, partecipa l'aggiudicatario, nella persona del direttore dei lavori.
      29. Se l'Amministrazione aggiudicatrice non da inizio alle operazioni di accertamento definitivo entro il termine di cui al comma 28, l'opera si intende accettata e si producono per l'Amministrazione aggiudicatrice gli effetti di cui al comma 32.
      30. Qualora, in sede di accertamento definitivo, emergano difetti di esecuzione tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, si applica il comma 25.
      31. Qualora l'accertamento dia esito positivo, viene redatto un verbale di accertamento positivo, sottoscritto dai partecipanti allo stesso, e l'Amministrazione aggiudicatrice procede all'immediata accettazione dell'opera nonché alla contestuale presa in consegna della stessa.
      32. Dopo l'accettazione dell'opera l'Amministrazione aggiudicatrice non può più far valere azioni e diritti nei confronti dell'aggiudicatario, per la presenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità che al momento dell'accertamento erano conosciuti o conoscibili.
      33. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti, al valore contabilizzato, in un'unica soluzione.
      34. Fermo restando quanto disposto al comma 33, è in facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice pagare in modo dilazionato l'importo di cui al medesimo comma, secondo il piano di pagamento
 

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proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. Le rate di pagamento si calcolano sulla base del rapporto espresso in offerta tra costo dell'opera e canone di leasing relativo all'opera stessa.
      35. Qualora l'aggiudicatario non esegua l'opera a regola d'arte, secondo quanto previsto dal comma 2, l'Amministrazione aggiudicatrice, fino al momento in cui l'opera viene accettata, ha diritto di risolvere il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
      36. In caso di risoluzione per inadempimento il pagamento dei lavori eseguiti è disciplinato ai sensi dei commi 33 e 34.
      37. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice.

      Al comma 289, dopo le parole: Fauna Selvatica inserire le seguenti: , nonché i progetti di ricerca degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali,.

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Riccardo RICCIUTI)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 13)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006) (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006) (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La XIII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 13, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2006 (C. 6177 Governo), nel testo approvato dal Senato;

          esaminato il bilancio dello Stato per l'anno 2006 e il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178 Governo), nel

 

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testo approvato dal Senato, e relative note di variazione (C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;

      nonché con le seguenti condizioni:

          1) si provveda a definire la disciplina del sistema previdenziale in agricoltura in modo da evitare per le imprese agricole aggravi insostenibili degli oneri contributivi e da pervenire alla definizione degli adempimenti contributivi pregressi;

          2) si pervenga ad una più ampia ed appropriata definizione dei fabbricati rurali ai fini dell'applicazione della pertinente disciplina tributaria;

          3) si individuino ulteriori risorse da destinare agli interventi assicurativi per fronteggiare gli interventi calamitosi e le avversità atmosferiche che colpiscono l'agricoltura;

          4) si disponga la rateizzazione del recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995 e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997;

          5) si individuino le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione senza interruzioni degli interventi relativi al piano irriguo nazionale;

          6) si disponga l'estensione al 2007 e al 2008 delle agevolazioni fiscali e previdenziali in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari previste dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, già prorogate per il 2006 dall'articolo 1, comma 79, del disegno di legge in esame;

          7) si disponga l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per l'energia elettrica utilizzata dai consorzi di bonifica ai fini della gestione e del funzionamento degli impianti;

          8) si provveda a prorogare i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per le denunce dei pozzi, di cui all'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 1999;

          9) si provveda a garantire il reperimento di adeguate risorse per il potenziamento della ricerca in agricoltura, alla luce del riordino degli enti operanti nel settore attraverso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 6177:

ART. 1.

      Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:

      92-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonchè di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonchè di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, comma secondo, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

      Conseguentemente alla Tab. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 1500;

          2007: - 1500;

          2008: - 1500.

 

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      Al comma 264, dopo la parola: agricole aggiungere le seguenti: e della pesca.

      Sostituire il comma 302 con il seguente:

          302. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuata dagli imprenditori agricoli costituisce attività connessa ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.

      Dopo il comma 302, inserire il seguente:

          302-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: «editoriali e simili» sono inserite le seguenti: «nonché per uso di consorzi di bonifica e di irrigazione.».

      Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823), apportare le seguenti variazioni:

          2006:  -:2.000;

          2007:  -  2.000 ;

          2008:  -  2.000.

      Alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:

          2006: - 80.000;
          2007: - 80.000;
          2008: - 80.000.

      Conseguentemente alla tabella D, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, articolo 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - Interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411), apportare le seguenti variazioni:

          2006: + 80.000;
          2007: + 80.000;
          2008: + 80.000.

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Andrea DI TEODORO)

RELAZIONE

sui

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178)

Stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-bis)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (6178-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (6177)

      La XIV Commissione,

          esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 (C. 6177 Governo, approvato dal Senato), il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (C. 6178, e relative note di variazione C. 6178-bis e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, limitatamente alle parti di competenza;

          rilevato che complessivamente la manovra finanziaria in esame risulta in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 e con quanto richiesto il 28

 

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luglio 2005 dal Consiglio dell'Unione europea, che ha richiesto all'Italia una riduzione cumulativa del disavanzo strutturale di almeno l'1,6 per cento del PIL nel periodo 2006-2007, di cui la metà (0,8 per cento) da conseguire nel 2006;

          apprezzata altresì la previsione del contenimento della spesa della pubblica amministrazione, finalizzata ad una riduzione dei costi in una prospettiva di rilancio degli investimenti;

          preso atto, con particolare riferimento al disegno di legge di bilancio per il 2006 (C. 6178) Tab 2, seconda nota di variazione 6128-ter, che il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (UPB 4.2.3.8- Cap. 7493) prevede uno stanziamento per il 2006 di 2.050 miliardi di euro;

          considerato che il disegno di bilancio dello Stato per il 2006 (C. 6178), come evidenziato nel Quadro riassuntivo per categoria, contenuto nella Tabella 2 allegata al medesimo disegno di legge di bilancio, con specifico riferimento alla voce di spesa corrente costituita dalle risorse proprie della Comunità, prevede una spesa di parte corrente per il finanziamento del bilancio dell'Unione pari a 15,85 milioni di euro;

          ritenuto che è in corso di definizione in sede europea la decisione sulle nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, in riferimento alle quali è opportuno che il Governo italiano rappresenti l'esigenza di un finanziamento dei fondi strutturali in modo da non penalizzare le regioni già facenti parte dell'Obiettivo 1;

          con particolare riferimento al disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177-bis), rilevato che l'articolo 1, commi 255 e 256, prevede che a decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dai Consigli europei dei Capi di Stato e di Governo del 22 e 23 marzo e del 16 e 17 giugno 2005, con erogazioni effettuate dal fondo operate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006, con uno stanziamento finanziario che si riterrebbe opportuno aumentare;

          considerato altresì che l'articolo 1, comma 278, del medesimo disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177) reca una norma che presenta profili di problematicità con la normativa comunitaria in quanto nel prevedere che le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni, non tiene conto del fatto che l'ordinamento comunitario, prevede che la durata di ogni appalto di servizi non può superare la durata prevista nel contratto e che alla scadenza l'Amministrazione può affidare a terzi il servizio, solo previa procedura di gara;

          rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 371, del disegno di legge finanziaria per il 2006 (C. 6177), reca una disposizioni sostanzialmente identica a quella prevista dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 (C. 6176), articolo 10, comma 7, in materia di sovvenzioni e benefici comunitari, che andrebbe coordinato con questa disposizione;

DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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