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PDL 6199

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6199



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENVENUTO

Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 26 dicembre 1981, n. 763, in materia di acquisizione della qualifica di profugo da parte degli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e dei loro figli nati in Italia

Presentata il 23 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge è di sostenere ed agevolare, attraverso il riconoscimento della qualifica di profugo, la continuità del patrimonio storico e culturale della folta comunità degli esuli Italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e dei loro figli nati in Italia.
      Intendiamo così dare concreta risposta, sul piano politico-morale e del rispetto dei diritti umani, ai delicati problemi lasciati tuttora aperti dall'esodo di circa 350.000 Italiani dopo la fine della seconda guerra mondiale, che sono ancor oggi rappresentati da quelle associazioni di esuli istriani, fiumani e dalmati che tanto meritoriamente svolgono ricerca scientifica e storica sulle radici culturali delle regioni di provenienza.
      Il nostro provvedimento vuole quindi dare finalmente attuazione normativa concreta agli impegni formali pur assunti negli anni dal Parlamento e dalle massime cariche dello Stato, in un incontro ideale fra le due anime della diaspora istro-dalmata: gli esuli in territorio italiano e gli Italiani tuttora residenti nelle aree di insediamento storico oggi appartenenti alle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.
      Intendiamo offrire certezza di continuità, anche attraverso i figli degli originari diretti interessati, a quello straordinario
 

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fenomeno umano e storico, che è la sopravvivenza delle associazioni e dei centri culturali promossi dagli esuli giuliano-dalmati ad oltre mezzo secolo di distanza dalla tragedia della Venezia Giulia degli anni 1943-1954. Tali sedi di aggregazione hanno preservato non solo il vincolo di solidarietà tra concittadini e conterranei colpiti dalla stessa sorte e oggi sparsi in Italia e nel mondo, ma anche la memoria, la cultura e il dialetto istro-veneto delle città e delle terre dolorosamente abbandonate. Così tenace è rimasto questo vincolo di appartenenza, che ai raduni annuali delle associazioni intervengono numerosi, con le loro famiglie, persino gli esuli emigrati oltre oceano. Una folta rappresentanza di queste comunità sfila ogni 12 ottobre a New York nel Columbus Day.
      In sostanza, il presente articolato si propone anche lo scopo di offrire una soluzione alla ormai pluridecennale situazione di discriminazione vissuta da quei nostri concittadini fuggiti dai territori dell'ex Jugoslavia, che si sono trovati a dover subire il trauma dell'abbandono dei luoghi di residenza e dei propri beni senza potersi vedere riconoscere lo status di profugo a causa dell'impossibilità di produrre la relativa documentazione, in seguito alla distruzione degli archivi anagrafici dei comuni di origine.
      Si è venuta così a determinare una arbitraria condizione di differenziazione di trattamento socio-economico fra soggetti che pure hanno avuto il medesimo vissuto, per una causa del tutto esogena ed accidentale, a fronte della quale essi sono stati privati dell'ampia gamma di misure di tutela che il nostro ordinamento ha previsto negli anni per tale categoria di cittadini.
      Il provvedimento, utilizzando anche le facoltà oggi attribuite dalla legislazione nazionale in materia di autocertificazione, consentirà agli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di accedere alla qualifica di profugo ed alle relative forme di sostegno e di previdenza offerte dalla nostra legislazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Ulteriori presupposti della qualifica). - 1. Sono inoltre considerati profughi, ai fini e per gli effetti della presente legge, i seguenti soggetti:

          a) le persone di lingua e cultura italiane, che hanno comunque risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano, successivamente ceduti alla Repubblica federativa di Jugoslavia in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, il cui rientro in patria è avvenuto anteriormente al 31 dicembre 1960;

          b) le persone, nate in Italia, che hanno avuto almeno un genitore che è od è stato cittadino italiano e ha risieduto nei territori di cui alla lettera a).

      2. Ai soggetti di cui al comma 1 la qualifica di profugo è riconosciuta, previa domanda da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
      3. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 4».

      2. Il numero 4 del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è sostituito dal seguente:

      «4) le circostanze che hanno determinato l'esodo proprio ovvero del o dei genitori».

 

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      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione dell'articolo 2-bis della legge 26 dicembre 1981, n. 763, introdotto dal comma 1 del presente articolo.


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