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PDL 6181

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6181



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLASIO, NICODEMO OLIVERIO, BIMBI

Istituzione del comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali

Presentata il 15 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'archeologia subacquea italiana, nonostante i precedenti del recupero delle navi di Nerni negli anni venti del secolo passalo e l'attività pionieristica del professor Nino Lamboglia, fondatore del Centro sperimentale di archeologia sottomarina di Albenga in Liguria, non ha visto quello sviluppo istituzionale che pure questi importanti inizi lasciavano preconizzare.
      La posizione di leadership a livello internazionale, guadagnata sul campo nella prima parte del 1900, segnava il passo a decorrere dagli anni settanta; in poco tempo l'Italia perdeva la propria posizione di prestigio fino a precipitare all'ultimo posto in materia di archeologia subacquea a onta di un patrimonio eccezionale.
      Il testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, successivamente abrogato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ha accorpato la normativa vigente in materia, non nominano neanche l'«archeologia subacquea»: tale vuoto normativo è indice di una grave lacuna culturale prima ancora che legislativa.
      Tutti i Paesi industrializzati del mondo e una parte dei Paesi emergenti si sono dotati nel frattempo di istituzioni nazionali che promuovono, coordinano e attuano specifici programmi di tutela, salvaguardia
 

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e valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo. In Italia, la sola Regione siciliana, autonoma per il comparto dei beni culturali, ha istituito una propria soprintendenza del mare con competenze che vanno dall'archeologia alla biologia, dall'etnologia alla tutela ambientale.
      Un primo importante passo in avanti fu fatto ad opera dell'allora direttore generale professor Francesco Sisinni, che istituì, in parte con decreto proprio, in parte con decreto ministeriale, prima il Servizio tecnico per l'archeologia subacquea (STAS) e poi i centri di archeologia lacustre (a Sirmione, lago di Garda) e di archeologia lagunare (a Venezia, presso la soprintendenza per i beni archeologici del Veneto). Sebbene tali «istituti» dipendessero direttamente dalla sua persona, il professor Sisinni fece l'errore di non rendere tali realtà definitive nel panorama ministeriale. II risultato fu l'abbandono quasi totale di questi centri con l'accantonamento del direttore generale Sisinni. Lo STAS è stato riportato in auge dal 2002 con il Progetto Archeomar, ma senza personale qualificato adeguato e senza alcun potere di intervento. In altre parole, a tutt'oggi manca in Italia un'istituzione, di riferimento in materia di archeologia subacquea: ogni soprintendenza vi provvede in base alla presenza o meno di qualche archeologo direttamente interessato (che sia subacqueo o no), costituendo un unicum in senso negativo nel panorama mondiale.
      Scartata l'ipotesi di realizzare un centro o un nucleo di archeologia subacquea per ognuna delle soprintendenze competenti per i beni archeologici presenti sul territorio a causa dell'elevato costo e dell'impossibilità logistica di organizzare centri sempre operativi con personale ad hoc, prevale anche in Italia l'opinione che il comparto «archeologia subacquea» debba essere organizzato, come all'estero, in più centri sovraregionali con un coordinamento centrale alle dipendenze dirette di un capo dipartimento.
      L'organizzazione del comparto «archeologia subacquea» all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali, stabilita dalla presente proposta di legge, prevede:

          1) una sede centrale equiparata a un istituto centrale come l'Istituto centrale per il restauro: si tratta dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione (è il Dipartimento che più corrisponde alle caratteristiche tecniche proprie dell'archeologia subacquea);

          2) tre sedi sovraregionali denominate soprintendenze per l'archeologia subacquea che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento. Le tre nuove soprintendenze hanno caratteristiche uguali a quelle che caratterizzano le normali soprintendenze competenti per i beni archeologici: autonomia di gestione (nei confronti delle altre soprintendenze), finanziamenti propri, personale tecnico-scientifico proprio, territorio di competenza chiaramente definito.

      Esistono problematiche che con un'apposita regolamentazione possono essere risolte, e che vengono assegnate alla competenza delle nuove soprintendenze: a) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paleontologici, archeologici e storici che si sono conservati sotto acqua (mare, laguna, fiume, lago, ambienti ipogei naturali e artificiali, nonché acquitrini, stagni, torbiere con elevato tasso di umidità); b) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del beni culturali anche di epoca post-classica, fino all'attualità, purché sia loro riconosciuto l'interesse culturale nazionale. Rientrano in questa categoria in modo specifico i relitti della I e della II guerra mondiale sia italiani sia di altri Paesi; c) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimonio culturale galleggiante in quanto direttamente connesso per continuità di studi (tecnologie) e di conservazione (restauro) con quello non più funzionante. Rientrano in questa categoria tutte le navi e le imbarcazioni galleggianti anche tuttora in attività: navigli da pesca, traghetti, piroscafi

 

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lacustri, vele storiche da regata eccetera; d) la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico rinvenuto in scavi a terra anche in aree non sommerse o di scarsa umidità; e) la conservazione del patrimonio da restaurare o già restaurato attraverso la gestione di una rete programmata di laboratori di restauro, dislocati sull'intero territorio nazionale, in parte già in via di realizzazione:

          1) laboratorio umido per il restauro archeologico di Venezia-arsenale (in corso di realizzazione);

          2) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Pisa San Rossore (finanziato);

          3) laboratorio per il restauro del legno bagnato di Napoli (in programmazione).

      La presente proposta di legge è composta dai seguenti articoli: l'articolo 1, che istituisce il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali; l'articolo 2 che stabilisce l'organizzazione del comparto «archeologia subacquea»; l'articolo 3 che reca l'organizzazione dell'ICAS; l'articolo 4 che reca l'istituzione dei laboratori per il restauro; l'articolo 5, che istituisce i sistemi museali nazionali di archeologia subacquea; l'articolo 6 che reca la copertura finanziaria.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del comparto «archeologia subacquea»).

      1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il comparto «archeologia subacquea».

Art. 2
(Organizzazione del comparto «archeologia subacquea»).

      1. Il comparto «archeologia subacquea» presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzato in una sede centrale denominata «Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (ICAS), dipendente dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, e in tre sedi sovraregionali denominate «soprintendenze per l'archeologia subacquea», che dipendono dall'ICAS, preposto al loro coordinamento.
      2. Le soprintendenze di cui al comma 1 sono equiparate alle già esistenti soprintendenze competenti per i beni archeologici e ad esse sono, pertanto, attribuiti autonomia di gestione, finanziamenti propri, adeguato personale tecnico-scientifico e competenza su un territorio definito.

Art. 3.
(Organizzazione dell'ICAS).

      1. La sede principale dell'ICAS è situata in Roma presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. L'ICAS è altresì articolato nelle seguenti sedi periferiche:

          a) Venezia, soprintendenza delle acque, competente per le regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,

 

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Emilia-Romagna, Umbria e Marche;

          b) Genova e Cagliari, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Liguria e Sardegna;

          c) Roma, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Lazio, Toscana, Abruzzo e Molise;

          d) Isola Capo Rizzuto, soprintendenza del mare, competente per le regioni: Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.

Art. 4.
(Istituzione dei laboratori per il restauro).

      1. Sono istituiti i seguenti laboratori per il restauro:

          a) laboratorio umido per il restauro archeologico, di Venezia-arsenale;

          b) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Pisa;

          c) laboratorio per il restauro del legno bagnato, di Napoli.

Art. 5.
(Istituzione dei sistemi museali nazionali di archeologia subacquea).

      1. Sono istituiti i seguenti sistemi museali nazionali di archeologia subacquea:

          a) Baia-Castello, provincia di Napoli: museo archeologico dei Campi Flegrei;

          b) Napoli: area della ex stazione marittima;

          c) Isola Capo Rizzuto, provincia di Crotone: museo archeologico di Magna Grecia;

          d) Venezia: museo nazionale di archeologia della laguna e della città di Venezia;

          e) Venezia-arsenale: museo nazionale di archeologia e di storia navale;

 

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          f) Caorle, provincia di Venezia: museo nazionale di archeologia del mare;

          g) Grado, provincia di Udine: museo archeologico nazionale dell'alto Adriatico;

          h) Comacchio, provincia di Ferrara: museo della nave romana;

          i) Nemi, provincia di Roma: museo delle navi;

          l) Fiumicino, provincia di Roma: museo nazionale delle navi di Fiumicino;

          m) Genova-Galata: museo del mare.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     


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