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PDL 6186

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6186



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAORMINA

Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese

Presentata il 17 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il progetto di legge che si propone ha lo scopo di delegare al Governo un profondo intervento di riordino nel settore della internazionalizzazione delle imprese e del commercio con l'estero.
      II bisogno fortemente avvertito di una riflessione sulla questione «competitività» in seguito al rapporto del World Economic Forum dell'ottobre 2004, che valutava la posizione competitiva dell'Italia al 47o posto dietro tutti i Paesi europei (inclusi i Paesi nuovi membri dell'Unione europea) e perfino dietro il Botswana, ha ispirato la nostra analisi.
      L'analisi dei dati riguardanti l'andamento economico del nostro Paese mette in evidenza la necessità di ammodernare l'amministrazione (ad esempio, l'Istituto nazionale per il commercio estero e altri enti operanti nel settore), divenuta ormai insufficiente e inadatta.
      Che il sistema italiano sia in crisi è dimostrato ampiamente anche dall'ultimo rapporto Eurispes del 28 gennaio scorso.
      La crisi investe maggiormente i settori caratterizzati da produzioni a basso valore aggiunto, che subiscono la concorrenza dei Paesi dell'est europeo e della Cina, capaci di fornire lo stesso tipo di prodotti a prezzi più competitivi, e dove la stessa industria italiana va a de-localizzare l'attività di produzione.
      In fatto di competitività, una particolare segnalazione merita il turismo, che costituisce uno dei settori trainanti per l'economia del nostro Paese, poiché rappresenta il 12 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale e il 12,5 per cento dell'occupazione.
 

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      Dal 2000 al 2003 l'Italia ha perduto circa 3 milioni di presenze turistiche straniere, con un saldo negativo di circa 40 miliardi di euro annui.
      II bilancio del 2004 è ancora più pesante, in quanto la presenza straniera in Italia si è ridotta del 10 per cento, altri 4 milioni in meno rispetto al 2003.
      A questo punto va da sé che è necessario un nuovo sistema per la commercializzazione del «prodotto Italia» nel mondo; un sistema capace di promuovere una nuova competitività, quella verso l'alto valore aggiunto, realizzando un «progetto immagine» ben identificabile simile in ogni nazione-continente che presenti un potenziale mercato, unificando sotto un unico «cielo» le rappresentanze attuali (ambasciate, ICE, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sportelli unici regionali, eccetera) tramite la conversione in un'unica struttura fisica ben visibile dove si possano svolgere tutte le attività del «Sistema Paese», come sintetizzato nel seguente prospetto.

      L'intervento proposto completa il pacchetto di misure ultimamente adottate dal Governo in materia di competitività delle imprese. È noto, infatti, che la crescita del nostro sistema economico è storicamente connessa alla capacità delle imprese italiane di proiettarsi con successo sui mercati internazionali e che, d'altronde, l'efficace internazionalizzazione è legata alla competitività del nostro sistema Paese.
      Da sempre l'ingegno, la creatività e la competenza degli imprenditori italiani hanno fatto sì che il made in Italy diventasse una delle nostre principali leve competitive, e consentito approcci vincenti della nostra imprenditoria sui mercati di tutto il mondo.
      Purtroppo i recenti dati sul commercio con l'estero confermano che il sistema si è inceppato e che il modello presenta elementi di debolezza che devono essere rimossi. Numerose sono le cause di questa difficoltà. In particolare si osserva come una intervenuta debolezza della domanda proveniente dai Paesi dell'area euro si sommi alle difficoltà delle esportazioni nei Paesi extraeuropei determinata dall'apprezzamento della nostra moneta. La ovvia conseguenza è che gli esportatori italiani non riescono più a ottenere margini di profitto che consentano loro di mantenere quote di mercato.
      Le difficoltà appena descritte, peraltro, non possono più essere definite congiunturali ma, piuttosto, strutturali.
      Si osserva, a decorrere dalla seconda metà degli anni novanta, una riduzione di oltre un punto percentuale delle quote di mercato a prezzi costanti delle esportazioni italiane. È, questo, un dato significativo: a maggior ragione se si osserva come Francia e Germania abbiano, al contrario, rispettivamente mantenuto e aumentato le proprie quote di mercato.
      Ciò avviene perché l'industria italiana è concentrata in settori e in aree nei quali la domanda di importazioni cresce a un tasso inferiore in rapporto alla media mondiale e, in generale, per questioni strutturali relative al particolare orientamento industriale del nostro Paese.
      La situazione non migliora se si osservano gli investimenti diretti esteri: in Italia lo stock di investimenti esteri diretti ammonta a circa il 13 per cento del PIL, a differenza di quanto avviene in Francia (25 per cento) e in Germania (23 per cento).

 

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      Il quadro è reso ancora più complesso dai fenomeni delle pratiche commerciali scorrette e della contraffazione.
      Il progetto di legge qui proposto si prefigge lo scopo di migliorare il quadro testé descritto attraverso due linee di intervento.
      La prima riguarda le politiche di promozione dell'internazionalizzazione e del commercio con l'estero, attraverso l'ampio riordino del relativo settore e soprattutto attraverso l'istituzione dell'Agenzia per il commercio estero, con funzione di coordinamento di tutte le strutture oggi operanti in questa materia a supporto delle imprese e delle istituzioni.
      La seconda riguarda la lotta alla contraffazione e alle pratiche commerciali scorrette.
      L'esperienza trascorsa mostra che i tradizionali moduli di internazionalizzazione delle imprese italiane sono ormai logori, e i pur importanti sforzi che si compiono per dotare l'imprenditoria italiana di strumenti e di mezzi per la promozione del made in Italy sono destinati a non sortire gli effetti desiderati.
      L'intervento legislativo proposto intende capovolgere gli schemi tradizionali aiutando l'imprenditore a una nuova metodologia di internazionalizzazione che abbia ad oggetto una vera e propria integrazione dell'impresa italiana direttamente nel mercato di riferimento, attraverso l'attivazione di collegamenti e di strumenti in loco. In un quadro economico sempre maggiormente globalizzato l'impresa italiana tornerà, infatti, ad essere veramente competitiva se saprà internazionalizzarsi integrandosi nelle economie e nei mercati riferimento della sua azione commerciale e industriale.
      Per consentire ciò è necessario un ampio e radicale riordino del settore della internazionalizzazione delle imprese, che viene proposto attraverso la realizzazione dei seguenti princìpi generali:

          1) istituzione dell'Agenzia per il commercio estero. Questa Agenzia avrà lo scopo di coordinare tutti gli enti e le strutture di supporto alle imprese nei processi di internazionalizzazione. Ciò, eventualmente, anche attraverso la riforma di questi ultimi di modo che non siano più possibili sovrapposizioni funzionali che disorientino gli imprenditori e rendano più macchinoso e complicato utilizzare gli strumenti dotati a supporto;

          2) realizzazione, a cura dell'Agenzia per il commercio estero, di «Palazzi Italia» all'estero, e cioè di spazi polifunzionali in cui trovino sede tutte le strutture e gli enti di supporto (uffici delle ambasciate, dei consolati, dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni, e altri) nonché spazi espositivi permanenti a disposizione delle imprese italiane. La gestione di tali spazi espositivi permanenti è affidata all'Agenzia per il commercio estero, che vi provvederà fatturando i relativi servizi agli imprenditori che se ne avvarranno.

      L'intervento proposto prevede che in seno all'Agenzia per il commercio estero venga costituito il Comitato nazionale anticontraffazione al quale sono attribuiti i compiti già affidati all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con finalità di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio delle misure atte al contrasto di tali fenomeni nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro pratiche commerciali sleali.
      In particolare il progetto di legge è impostato come riformulazione della delega prevista dall'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56.
      Lo schema dell'Agenzia per il commercio estero è modellato sulla base di quello previsto per l'istituzione di Agenzie pubbliche dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      In particolare, il comma 1-bis del citato articolo 9, anche nel nuovo testo proposto, prevede la delega al Governo per l'adozione

 

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di decreti legislativi volti alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese.
      Il comma 1-ter definisce i princìpi e criteri direttivi cui dovranno attenersi i decreti legislativi delegati, dispone l'istituzione dell'Agenzia per il commercio estero in conformità alle norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla quale attribuisce la funzione di coordinamento degli enti e delle strutture che operano nel settore della internazionalizzazione delle imprese, la costituzione del citato Comitato nazionale anticontraffazione, nonché la realizzazione dei «Palazzi Italia» all'estero.
      Il comma 1-quater dispone che i decreti attuativi siano corredati di relazioni tecniche in merito agli effetti finanziari delle norme che vi sono contenute, e detta norme in merito alle procedure che dovranno essere osservate per la loro adozione.
      Il comma 1-quinquies fissa il termine per eventuali disposizioni correttive ed integrative.
      Il comma 1-sexies definisce i criteri generali che dovranno essere osservati nell'emanazione dei regolamenti recanti lo statuto dell'Agenzia per il commercio estero e, in coerenza con il disposto del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, la definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia, l'attribuzione al direttore generale dei poteri e delle responsabilità della gestione, la previsione di un comitato direttivo, la definizione dei poteri ministeriali di sorveglianza, la definizione degli obiettivi dell'Agenzia, l'attribuzione di autonomia di bilancio, l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti e di un organismo preposto al controllo di gestione.
      I commi 1-septies, 1-octies e 1-novies dettano le norme relative alla coperture dell'organico e al trattamento giuridico che dovrà essere riservato al personale.
      L'intervento si chiude con le norme relative alla individuazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Agenzia per il commercio estero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

      «1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese.
      1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

          b) istituzione dell'Agenzia per il commercio estero in conformità alle norme di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

          c) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di promozione

 

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e di sviluppo del commercio con l'estero e in generale della internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso l'attuazione di politiche di integrazione delle imprese italiane nei mercati esteri destinatari;

          d) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di costituire al suo interno il Comitato nazionale anticontraffazione, con i compiti già attribuiti all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Conseguentemente, il citato articolo 1-quater è abrogato. Il Comitato, in particolare, ha finalità di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio delle misure atte al contrasto di tali fenomeni nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro pratiche commerciali sleali;

          e) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero della funzione di coordinamento di tutti gli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese, e in particolare degli sportelli unici all'estero istituiti ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, degli uffici commerciali delle ambasciate e dei consolati, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle sue unità operative all'estero, degli uffici dell'Ente nazionale italiano per il turismo, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e del sistema regionale, con la specifica funzione di studiare, proporre e attuare politiche commerciali che consentano il rafforzamento della posizione delle imprese italiane sui mercati esteri attraverso l'integrazione con le economie dei Paesi destinatari delle azioni commerciali;

          f) attribuzione alle Agenzia per il commercio estero di piena autonomia, entro i limiti individuati dal decreto legislativo istitutivo, e sua soggezione al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

 

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          g) sottoposizione dell'Agenzia per il commercio estero ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle attività produttive;

          h) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero delle funzioni di promuovere e di realizzare la costituzione all'estero di «Palazzi Italia», edifici polifunzionali destinati ad ospitare tutte le strutture, istituzionali ed economico-finanziarie, preposte all'erogazione di servizi destinati agli operatori economici nonché spazi espositivi permanenti a disposizione delle imprese italiane;

          i) riassetto funzionale e organizzativo degli enti, operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese, secondo i seguenti principi:

              1) maggiore funzionalità degli enti in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario;

              2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

              3) individuazione e attribuzione di funzioni specifiche agli enti operanti nel settore della internazionalizzazione delle imprese e della promozione del commercio con l'estero, al fine di definire con chiarezza il ruolo che ciascuno di essi ha e di distinguerlo da quello attribuito agli altri, evitando sovrapposizioni funzionali e sottoponendo tutti al coordinamento dell'Agenzia per il commercio estero;

          l) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, al fine di realizzare risparmi di spesa e proventi per la prestazione di servizi alle imprese idonei a reperire risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia per il commercio estero e dal funzionamento dei «Palazzi

 

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Italia» all'estero, in particolare ai fini della promozione dei prodotti italiani, della lotta alle contraffazioni e della internazionalizzazione delle imprese;

          m) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi.

      1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera l), del presente articolo, individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento dei «Palazzi Italia», ai fini della promozione dei prodotti italiani all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente detto termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine

 

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previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
      1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater.
      1-sexies. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato lo statuto dell'Agenzia per il commercio estero, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero, il cui incarico viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia per il commercio estero dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro delle attività produttive, nelle forme previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;

          c) previsione di un comitato direttivo dell'Agenzia per il commercio estero, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

          d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono necessariamente comprendere:

              1) l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia per il commercio estero e di approvazione dei bilanci e dei

 

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rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

              2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

              3) l'acquisizione di dati e di notizie nonché l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

              4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

          e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipulare tra il Ministro delle attività produttive e il direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dal presente articolo, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero delle attività produttive la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

          f) attribuzione all'Agenzia per il commercio estero di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive; attribuzione, altresì, all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla lettera l);

          g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia per il commercio estero e altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro predisposte dal Ministro delle attività produttive;

          h) previsione di un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, composto da tre membri, due dei quali scelti tra

 

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gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

          l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia per il commercio estero rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro delle attività produttive, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          m) facoltà del direttore generale dell'Agenzia per il commercio estero di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità pubblica.

      1-septies. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia per il commercio estero si provvede, nell'ordine:

          a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici;

          b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

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          c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

      1-octies. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1-septies, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche dei Ministeri, delle amministrazioni, degli enti e degli organismi di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia per il commercio estero. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
      1-novies. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia per il commercio estero, ai sensi del comma 1-septies, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso i Ministeri, gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia per il commercio estero.
      1-decies. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia per il commercio estero sono coperti:

          a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni;

          b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

          c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali;

          d) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con imprenditori e con operatori per i servizi prestati dall'Agenzia per il commercio estero».


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